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    Predefinito Consiglio dei Ministri approva la modifica Bossi-Fini

    2007-04-24 11:45IMMIGRAZIONE: CDM APPROVA MODIFICA BOSSI-FINIROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che modifica la legge Bossi-Fini. Lo si apprende da fonti ministeriali.


    www.ansa.it

    e siamo partiti...

  2. #2
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    ... per andare dove?

    Non sono solo io a domandarmelo...

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da medsim Visualizza Messaggio
    ... per andare dove?

    Non sono solo io a domandarmelo...
    onestamente, questa cosa mi preoccupa.
    E parlo da convivente di un extra-comunitario, regolare da sempre, che il prossimo anno potrà richiedere la carta verde definitiva.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Cleo0970 Visualizza Messaggio
    2007-04-24 11:45IMMIGRAZIONE: CDM APPROVA MODIFICA BOSSI-FINIROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che modifica la legge Bossi-Fini. Lo si apprende da fonti ministeriali.


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    in che consistono queste modifiche?

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da matrix82ct Visualizza Messaggio
    in che consistono queste modifiche?
    Il ddl Amato-Ferrero sull’immigrazione

    Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
    1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immigrazione presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;
    2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati;
    3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione della programmazione triennale delle quote o dell’adeguamento annuale delle quote, determinate categorie di lavoratori possano essere autorizzati all’ingresso per lavoro fuori dalle quote fissate e che la quota stabilita per lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona possa essere superata in una misura prefissata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota;
    4) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità, da utilizzare anche per gli ingressi fuori quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro;
    5) l’individuazione di una pluralità di soggetti ai quali affidare la responsabilità della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, tra i quali le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, gli enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, le autorità dei paesi di origine;
    6) la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine;
    7) l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
    8) l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell’ente o associazione richiedente;
    9) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    10) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
    b) semplificare le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il Ministero per gli Affari Esteri);
    c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:
    1) l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
    2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
    3) l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
    4) la previsione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
    5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
    d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
    e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi.
    f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:
    1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;
    2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;
    3) la riconduzione ai principi ed alle norme del codice penale e di procedura penale delle sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione prevedendo un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni nonché ai motivi dell’espulsione;
    4) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;
    5) l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
    g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
    1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri e con l’individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
    2) l’introduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure restrittive della libertà personale, idonee ad escludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;
    3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
    4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da consiglieri o assessori da loro delegati, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;
    h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
    1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
    2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
    3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
    4) l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
    5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso;
    6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4;
    9) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l’esatta determinazione dell’età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;
    10) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso;
    i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
    1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea in relazione all’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
    2) l’esclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero e l’iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti;
    3) l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri;
    4) l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali;
    l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza.
    m) aggiornare le disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della Solidarietà Sociale o di persona da lui delegata.
    n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne.
    o) riformare la disciplina relativa al riconoscimento dei titoli di studio (da valutare con i Ministeri competenti).
    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell’interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, dell’istruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dell’economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
    3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
    4. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) coordinare, sul piano formale e sostanziale, la normativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni già emanate in attuazione del recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia e di quelle emanate in attuazione della delega di cui al comma 1;
    b) semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
    5. Per l’attuazione del ......... è autorizzata la spesa di .......

    Fonte - www.unita.it




    QUESTO IL DISEGNO DI LEGGE.
    QUESTO QUANTO E' STATO APPROVATO.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Cleo0970 Visualizza Messaggio
    Il ddl Amato-Ferrero sull’immigrazione

    Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
    1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immigrazione presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;
    2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati;
    3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione della programmazione triennale delle quote o dell’adeguamento annuale delle quote, determinate categorie di lavoratori possano essere autorizzati all’ingresso per lavoro fuori dalle quote fissate e che la quota stabilita per lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona possa essere superata in una misura prefissata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota;
    4) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità, da utilizzare anche per gli ingressi fuori quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro;
    5) l’individuazione di una pluralità di soggetti ai quali affidare la responsabilità della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, tra i quali le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, gli enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, le autorità dei paesi di origine;
    6) la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine;
    7) l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
    8) l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell’ente o associazione richiedente;
    9) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    10) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
    b) semplificare le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il Ministero per gli Affari Esteri);
    c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:
    1) l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
    2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
    3) l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
    4) la previsione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
    5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
    d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
    e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi.
    f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:
    1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;
    2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;
    3) la riconduzione ai principi ed alle norme del codice penale e di procedura penale delle sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione prevedendo un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni nonché ai motivi dell’espulsione;
    4) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;
    5) l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
    g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
    1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri e con l’individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
    2) l’introduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure restrittive della libertà personale, idonee ad escludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;
    3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
    4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da consiglieri o assessori da loro delegati, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;
    h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
    1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
    2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
    3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
    4) l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
    5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso;
    6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4;
    9) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l’esatta determinazione dell’età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;
    10) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso;
    i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
    1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea in relazione all’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
    2) l’esclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero e l’iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti;
    3) l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri;
    4) l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali;
    l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza.
    m) aggiornare le disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della Solidarietà Sociale o di persona da lui delegata.
    n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne.
    o) riformare la disciplina relativa al riconoscimento dei titoli di studio (da valutare con i Ministeri competenti).
    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell’interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, dell’istruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dell’economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
    3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
    4. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) coordinare, sul piano formale e sostanziale, la normativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni già emanate in attuazione del recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia e di quelle emanate in attuazione della delega di cui al comma 1;
    b) semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
    5. Per l’attuazione del ......... è autorizzata la spesa di .......

    Fonte - www.unita.it




    QUESTO IL DISEGNO DI LEGGE.
    QUESTO QUANTO E' STATO APPROVATO.
    ho dato una prima occhiata, alcuni punti mi soddisfano, altri un po' meno.

  7. #7
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    Tanto ormai questo Paese è già condannato: legge +,legge - non fanno alcuna differenza.

  8. #8
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    Last Updated: Monday, 19 April 2004, 04:47 GMT 05:47 UK
    Italy's 'little Senegal'
    BBC News Online's Joseph Winter is tracing the route of an African migrant, Mamadou Saliou "Billy" Diallo, who made it to Europe after a dangerous journey across the Sahara. Here, in the fourth of five articles, he visits the Italian town of Brescia, where Billy shares a room with seven Senegalese men.

    Brescia, a nondescript town in Italy's industrial heartland, is probably better known in Senegal and other parts of West Africa than in much of Europe. The reason lies about 13km from the town centre.

    Brescia, a nondescript town in Italy's industrial heartland, is probably better known in Senegal and other parts of West Africa than in much of Europe. The reason lies about 13km from the town centre.


    Senegalese food and clothes are sold at the Residence

    Several hundred immigrants, mostly Senegalese men, have completely taken over this hostel, with up to 16 sharing a single room.

    As you approach, you can smell the exotic fragrances of Senegalese rice and fish being cooked.

    When they are not working, many immigrants prefer to hang around outside rather than remain cooped up in their rooms, which reek of multiple layers of body odour.

    At the weekend, Senegalese clothes and food are displayed for sale outside the front entrance, giving it the appearance of a West African market.

    When Billy finally reached Brescia in 2000 after a gruelling six-month journey, he was unable to contact the cousin he was looking for.

    But he bumped into some Senegalese taxi-drivers at the train station, who took him to the Residence Prealpino - the perfect landing pad for newly arrived immigrants to become acclimatised to living in Europe.

    Lack of integration

    Some of the Residence's rooms have been converted into restaurants selling Senegalese food or shops full of African clothes, music, videos and beauty products.

    There is also a mosque, with the muezzin opening the door to call the faithful to prayers.

    The immigrants have even got a satellite dish which picks up Senegalese television and use special radio sets to listen to broadcasts from home.

    When I was there, life came to a standstill as everyone watched a bout between two of Senegal's most famous wrestlers, broadcast live from Dakar.

    Moustapha Gueye, who has lived in Brescia for three years, blames the Italians for the lack of integration.

    "It's hard for us to rent flats. Even if we have the money, the Italians don't want us to," he said.

    After four years in Brescia, Billy has just two Italian friends - they run a restaurant near the factory where he works.

    Indeed, when I got into a car with a Senegalese driver, we were immediately stopped and asked for our papers - it seems racial mixing is still uncommon enough to warrant police intervention.

    Unhealthy

    Most of the migrants I spoke to had come to Italy with a single goal - to earn enough money to set themselves up in business back home and then return.

    Mody Kante cooking
    The men take it in turns to clean the room and cook for each other
    "I haven't come here as a tourist, I've come to earn some money. As soon as I've done that, I'm going back home to live with my family," said Mody Kante, who shares a room with Billy.

    Sharing rooms means rent is cheaper, so more of the meagre salaries the immigrants earn working in factories can be sent to the families back home, or saved up for their own eventual return.

    Rent is about 50 euros a month each - more if there are fewer people in the room - and it is obvious that hardly any of this goes on the hostel's upkeep.

    Inside, paint is peeling off the walls, plaster is falling off the ceilings and water leaks into the basement.

    In Billy and Mody's room, there is a double bed which is shared by three people. For chairs, they use six mattresses stacked in two piles. At night, these are pulled out to cover the floor, so all eight room-mates can sleep - or at least lie down.

    "It's not good for our health, we don't sleep well because there's always too much noise," Mody said.

    Billy uses the ear-plugs he was given when working in a noisy factory, to block out the snores of his room-mates.

    Unfulfilled dreams

    The men take it in turns to clean the room and cook for each other, all eating around a huge bowl in typical Senegalese fashion.

    Billy's journey started in Dakar, Senegal, and ended more than five months later in Brescia, Italy. Joseph Winter has been tracing his route.

    Enlarge Map

    They hardly ever go out, trying to save as much money as possible.

    When I asked Billy to recommend a good Italian restaurant in Brescia, he was completely stuck.

    But the European dream of working for 10 years or so and then going back home with enough money to go into business has not come true for everyone.

    I met one man who has been in Brescia for 30 years - he was among the first Senegalese to come to Brescia and remembers when there were some non-Africans in the Residence.

    He does not have a job at the moment and has been unable to save much money.

    He would like to return to Dakar but after spending so long supposedly getting rich in Europe, he could not bear the shame of going home empty-handed.

    Looking for peace

    Issa Traore left his home in Burkina Faso 10 years ago to seek his fortune in Saudi Arabia.


    It's not easy to find what you need and whatever you have, you want more
    Issa Traore
    That did not work out and he now sells coffee and breakfast outside the Residence Prealpino.

    "I conclude that everywhere in the world it's the same. It's hard everywhere," he says.

    "In Burkina Faso, in Saudi Arabia, in Italy, I believe it's the same in the United States. It's not easy to find what you need and whatever you have, you want more."

    But he says he had to go abroad to find that out and now he is ready to go back home.

    After four years in the Residence, Billy wants to move out, even if it would be more expensive.

    "Some people don't understand the importance of hygiene and cleanliness," he says. "And the police often raid the Residence, looking for those without the right papers. So life would be more peaceful elsewhere."

    Billy says that the Brescia police want to close down the Residence, knowing that it attracts illegal immigrants to the town.

    He hopes to move out and rent a flat with his brother and Mody and eventually bring his wife Idiatou over from Dakar.

    In the meantime, if he ever feels homesick, he can always go back to the Residence to eat some rice and fish, watch Senegalese TV or buy the latest releases from Dakar's vibrant music scene.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3622953.stm

    La cultura che porta questa gente...







    Addio Brescia...eri una bella città.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Dragonball Visualizza Messaggio
    Last Updated: Monday, 19 April 2004, 04:47 GMT 05:47 UK
    Italy's 'little Senegal'
    BBC News Online's Joseph Winter is tracing the route of an African migrant, Mamadou Saliou "Billy" Diallo, who made it to Europe after a dangerous journey across the Sahara. Here, in the fourth of five articles, he visits the Italian town of Brescia, where Billy shares a room with seven Senegalese men.

    Brescia, a nondescript town in Italy's industrial heartland, is probably better known in Senegal and other parts of West Africa than in much of Europe. The reason lies about 13km from the town centre.

    Brescia, a nondescript town in Italy's industrial heartland, is probably better known in Senegal and other parts of West Africa than in much of Europe. The reason lies about 13km from the town centre.


    Senegalese food and clothes are sold at the Residence

    Several hundred immigrants, mostly Senegalese men, have completely taken over this hostel, with up to 16 sharing a single room.

    As you approach, you can smell the exotic fragrances of Senegalese rice and fish being cooked.

    When they are not working, many immigrants prefer to hang around outside rather than remain cooped up in their rooms, which reek of multiple layers of body odour.

    At the weekend, Senegalese clothes and food are displayed for sale outside the front entrance, giving it the appearance of a West African market.

    When Billy finally reached Brescia in 2000 after a gruelling six-month journey, he was unable to contact the cousin he was looking for.

    But he bumped into some Senegalese taxi-drivers at the train station, who took him to the Residence Prealpino - the perfect landing pad for newly arrived immigrants to become acclimatised to living in Europe.

    Lack of integration

    Some of the Residence's rooms have been converted into restaurants selling Senegalese food or shops full of African clothes, music, videos and beauty products.

    There is also a mosque, with the muezzin opening the door to call the faithful to prayers.

    The immigrants have even got a satellite dish which picks up Senegalese television and use special radio sets to listen to broadcasts from home.

    When I was there, life came to a standstill as everyone watched a bout between two of Senegal's most famous wrestlers, broadcast live from Dakar.

    Moustapha Gueye, who has lived in Brescia for three years, blames the Italians for the lack of integration.

    "It's hard for us to rent flats. Even if we have the money, the Italians don't want us to," he said.

    After four years in Brescia, Billy has just two Italian friends - they run a restaurant near the factory where he works.

    Indeed, when I got into a car with a Senegalese driver, we were immediately stopped and asked for our papers - it seems racial mixing is still uncommon enough to warrant police intervention.

    Unhealthy

    Most of the migrants I spoke to had come to Italy with a single goal - to earn enough money to set themselves up in business back home and then return.

    Mody Kante cooking
    The men take it in turns to clean the room and cook for each other
    "I haven't come here as a tourist, I've come to earn some money. As soon as I've done that, I'm going back home to live with my family," said Mody Kante, who shares a room with Billy.

    Sharing rooms means rent is cheaper, so more of the meagre salaries the immigrants earn working in factories can be sent to the families back home, or saved up for their own eventual return.

    Rent is about 50 euros a month each - more if there are fewer people in the room - and it is obvious that hardly any of this goes on the hostel's upkeep.

    Inside, paint is peeling off the walls, plaster is falling off the ceilings and water leaks into the basement.

    In Billy and Mody's room, there is a double bed which is shared by three people. For chairs, they use six mattresses stacked in two piles. At night, these are pulled out to cover the floor, so all eight room-mates can sleep - or at least lie down.

    "It's not good for our health, we don't sleep well because there's always too much noise," Mody said.

    Billy uses the ear-plugs he was given when working in a noisy factory, to block out the snores of his room-mates.

    Unfulfilled dreams

    The men take it in turns to clean the room and cook for each other, all eating around a huge bowl in typical Senegalese fashion.

    Billy's journey started in Dakar, Senegal, and ended more than five months later in Brescia, Italy. Joseph Winter has been tracing his route.

    Enlarge Map

    They hardly ever go out, trying to save as much money as possible.

    When I asked Billy to recommend a good Italian restaurant in Brescia, he was completely stuck.

    But the European dream of working for 10 years or so and then going back home with enough money to go into business has not come true for everyone.

    I met one man who has been in Brescia for 30 years - he was among the first Senegalese to come to Brescia and remembers when there were some non-Africans in the Residence.

    He does not have a job at the moment and has been unable to save much money.

    He would like to return to Dakar but after spending so long supposedly getting rich in Europe, he could not bear the shame of going home empty-handed.

    Looking for peace

    Issa Traore left his home in Burkina Faso 10 years ago to seek his fortune in Saudi Arabia.


    It's not easy to find what you need and whatever you have, you want more
    Issa Traore
    That did not work out and he now sells coffee and breakfast outside the Residence Prealpino.

    "I conclude that everywhere in the world it's the same. It's hard everywhere," he says.

    "In Burkina Faso, in Saudi Arabia, in Italy, I believe it's the same in the United States. It's not easy to find what you need and whatever you have, you want more."

    But he says he had to go abroad to find that out and now he is ready to go back home.

    After four years in the Residence, Billy wants to move out, even if it would be more expensive.

    "Some people don't understand the importance of hygiene and cleanliness," he says. "And the police often raid the Residence, looking for those without the right papers. So life would be more peaceful elsewhere."

    Billy says that the Brescia police want to close down the Residence, knowing that it attracts illegal immigrants to the town.

    He hopes to move out and rent a flat with his brother and Mody and eventually bring his wife Idiatou over from Dakar.

    In the meantime, if he ever feels homesick, he can always go back to the Residence to eat some rice and fish, watch Senegalese TV or buy the latest releases from Dakar's vibrant music scene.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3622953.stm

    La cultura che porta questa gente...







    Addio Brescia...eri una bella città.
    http://espresso.repubblica.it/dettag...el-Pil/1568971

  10. #10
    Hanno assassinato Calipari
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    finalmente stiamo per diventare un paese civile.

 

 
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