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Discussione: Dico e Pacs

  1. #41
    l'Edera del Cugino è sempre...
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    Le praterie del dubbio - Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno
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    di GIACOMO GALEAZZI

    ROMA Stretta finale per i pacs. In vista dell’approdo, venerdì, in Consiglio dei ministri del disegno di legge Bindi-Pollastrini, i cattolici e le gerarchie ecclesiastiche fanno muro, suscitando le proteste dell’ala più laica del centrosinistra. L’incontro tra il ministro della Famiglia e il segretario generale della Cei Betori ha scatenato a sinistra i sospetti di una «trattativa occulta con i vescovi, all’insaputa del Consiglio dei ministri e al di fuori da qualsiasi controllo parlamentare», come denuncia la Rosa nel Pugno. Rosy Bindi ribatte di non aver discusso la norma con le gerarchie ecclesiastiche, ma di aver prestato ascolto alle loro preoccupazioni. «Il Vaticano non è rappresentato in Parlamento - protesta il ministro diessino Fabio Mussi -. Lo Stato è laico e la legge la fanno le Camere. Bindi e Pollastrini stanno lavorando ad un testo condiviso». Ma il titolare dei Trasporti Alessandro Bianchi assicura: «Nel governo sui pacs litighiamo in famiglia ma poi riusciamo a trovare una soluzione».

    Un ottimismo condiviso dal ministro del Lavoro Cesare Damiano: «Anche sui pacs l’unità della coalizione avrà la meglio sulle divisioni interne». Luciana Sbarbati, segretario dei Repubblicani Europei denuncia «inaccettabili pressioni della chiesa». E mentre nell’opposizione il coordinatore nazionale di Forza Italia Sandro Bondi annuncia un testo sulle coppie di fatto «in grado di mettere d’accordo laici e credenti», i teodem dell’Unione cercano la mediazione fra la Chiesa e il governo. I «paletti irrinunciabili» posti dalla Santa Sede sono il no ad un nuovo contratto per le coppie sul modello francese e il no all’equiparazione fra famiglia tradizionale e unione di fatto.

    ...omissis ...

  2. #42
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    Le recenti discussioni sui PACS hanno visto una decisa presa di posizione della Chiesa Cattolica, timorosa di un attenato all’istituto della famiglia. Uno stato laico e democratico non può che tener conto della pluralità di culture, religioni e stati sociali dei propri cittadini, ascoltando in primo istanza le esigenze di coloro che tramite il voto portano in parlamento i propri rappresentanti e poi ogni altro ente che intende esprimere un parere su quanto lo stato intende legiferare. A tale proposito, in qualità di cittadini e di cattolici, non si può rimanere indifferenti al problema del matrimonio del clero, attualmente non consentito dalle regole ecclesiastiche, per sottolineare come la costituzione di una famiglia non può essere negata a nessun cittadino dello stato italiano, clero incluso.

    Enrico Tupone
    Ciceruacchio

  3. #43
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    Caro Nando, come mai ti astieni dal commentare ciò che sta accadendo in Campania, atteso che il 25 di questo mese si celebreranno i congressi dall'esito scontato, nonostante la presenza della Sbarbati? E come mai non ti interessa più commentare l'evoluzione e la crescita che si sta determinando per il Movimento Laico Progressista, unica forza repubblicana in Campania?

  4. #44
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    Sei forse in imbarazzo? Come mai la Sbarbati sta consentendo lo smantellamento del MRE in Campania?

  5. #45
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    Citazione Originariamente Scritto da Carlo68 Visualizza Messaggio
    Sei forse in imbarazzo? Come mai la Sbarbati sta consentendo lo smantellamento del MRE in Campania?
    Caro Carlo68,
    non posso essere in imbarazzo per una cosa che non conosco!

    Già a suo tempo, commentai su come la pensavo per le faccende campane!

    Ma mi riferivo ad allora. Non conosco gli sviluppi recenti e se vuoi un mio parere, per piacere informami.

    Sai io faccio già una "fatica" immane e volontaria a comporre i mosaici dei paesini a me limitrofi per le prossime elezioni amministrative, come faccio a seguire la Campania!!!

    Guarda poi, che io nel movimento sono una semplice pedina, ma estrema pedina ed è per questo, però, che posso tranquillamente criticare !!!

    Ciao
    Ciceruacchio

  6. #46
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    Caro Nando, grazie per aver risposto.
    Le vicende della Campania sono descritte nel post Nascie il Movimento Laico Progressista. Non credo che tu sia semplicemente una pedina, ma a prescindere, il parere di un repubblicano è sempre importante, ancora di più quando il repubblicano in questione, cioè Tu, ha sempre manifestato ammirazione e dedizione massima al MRE ed alla Sbarbati. Poichè nel MRE campano ci sono numerosi consiglieri nazionali e c'è Ciro Falanga, membro della direzione nazionale, credo che la cosa debba comunque interessarti.
    Comunque vedi tu.
    Ciao

  7. #47
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    Caro Nando, grazie per aver risposto.
    Le vicende della Campania sono descritte nel post Nasce il Movimento Laico Progressista. Non credo che tu sia semplicemente una pedina, ma a prescindere, il parere di un repubblicano è sempre importante, ancora di più quando il repubblicano in questione, cioè Tu, ha sempre manifestato ammirazione e dedizione massima al MRE ed alla Sbarbati. Poichè nel MRE campano ci sono numerosi consiglieri nazionali e c'è Ciro Falanga, membro della direzione nazionale, credo che la cosa debba comunque interessarti.
    Comunque vedi tu.
    Ciao

  8. #48
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    Sai Carlo68,
    su Falanga mi ero già espresso allora e sapendo da dove proveniva, non mi ero meravigliato molto sui suoi comportamenti!

    Io ti ringrazio dell'importanza che mi dai ma, la mia credimi, non è falsa modestia. Sono consapevole dei miei limiti e se mi vedi intervenire e perchè solo così riesco a stabilire dei rapporti anche umani.

    Ai presente quelle riunioni dove tutti cercano di parlare e l'altro (che già conosce il tuo punto di vista) ti interrompe per far sentire la sua voce? E alla fine tu te ne vai incazzato perchè non ti sei potuto esprimere e ce l'hai con chi ti ha interrotto?

    Ecco, questo succede anche da noi.

    Meno male che abbiamo il FORUM dove mentre scrivi o posti, nessuno ti interrompe!!!
    Ciceruacchio

  9. #49
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    Citazione Originariamente Scritto da Nando Biondini Visualizza Messaggio
    Le recenti discussioni sui PACS hanno visto una decisa presa di posizione della Chiesa Cattolica, timorosa di un attenato all’istituto della famiglia. Uno stato laico e democratico non può che tener conto della pluralità di culture, religioni e stati sociali dei propri cittadini, ascoltando in primo istanza le esigenze di coloro che tramite il voto portano in parlamento i propri rappresentanti e poi ogni altro ente che intende esprimere un parere su quanto lo stato intende legiferare. A tale proposito, in qualità di cittadini e di cattolici, non si può rimanere indifferenti al problema del matrimonio del clero, attualmente non consentito dalle regole ecclesiastiche, per sottolineare come la costituzione di una famiglia non può essere negata a nessun cittadino dello stato italiano, clero incluso.

    Enrico Tupone
    Bella Tupo'....!
    Risposta arguta e insidiosa. A furia di difendere famiglia, famiglia e solo famiglia, certe provocazioni (mica tanto) se le tirano proprio....

  10. #50
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    Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
    (Bozza del provvedimento)

    Art. 1
    (Ambito e modalità di applicazione)
    1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
    2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
    3. relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio anagrafe di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
    4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
    6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".
    Art.2
    (Esclusioni)
    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
    a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
    b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
    c) legate da rapporti contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente l'abitare in comune.
    Art. 3
    (Sanzioni)
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.
    2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.
    Art. 4
    (Assistenza per malattia o ricovero)
    1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.
    Art. 5
    (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
    1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante:
    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:
    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
    2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
    Art. 6
    (Permesso di soggiorno)
    1. allo straniero o all'apolide convivente con un cittadino italiano si applicano ai fini della concessione del permesso di soggiorno, le medesime regole previste per lo straniero o l'apolide convivente con un cittadino comunitario ai sensi dell'ordinamento del cittadino medesimo (in fase di rielaborazione).
    2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la presenza del cittadino straniero o apolide sul territorio nazionale conforme alla normativa interna in materia di soggiorno.
    Art. 7
    (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
    Art. 8
    (Successione nel contratto di locazione)
    1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
    Art. 9
    (Agevolazioni e tutela in materie di lavoro)
    1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
    2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto finito.
    Art. 10
    (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
    1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
    Art. 11
    (Diritti successori)
    1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
    2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o piu' figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.
    3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità.
    4. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
    Art. 12
    (Obbligo alimentare)
    1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'art. 1.
    Art. 13
    (disposizioni transitorie e finali)
    1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.
    2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.
    3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.
    4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nel matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
    5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
    6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
    Art. 14
    (Copertura finanziaria)
    1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 
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