



Nella Regione Piemonte, questi sono i principali criteri di assegnazione:
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati e' ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attivita' di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attivita' economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito e' riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti e' ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali e' operata la deduzione del reddito ai sensi dell'articolo 21 della l. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unita'. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
Per cominciare, si potrebbero raccogliere le firme per aggiungere una "via preferenziale" destinata a tutti i cittadini residenti da almeno 25 anni nella regione che istituisce il bando.


su!
ecco na cosa del genere la attendevo da molto tempo, ora me la studio per bene poi commento
domanda a chi ha composto l'assegnazione punti, non era più giusto una specie anche di abbinamento ius sanguinius+ solis, mi spiego meglio, tra 2 italiani stesso punteggio e tutto, ha precedenza in quella casa popolare del comune colui che ha più radici familiari nel comune, qualcosa del genere in pratica si da la precedenza in condizioni uguali agli autoctoni....






Comunque il link completo è questo:
http://www.forzanuova.org/nac/doc_nac/fn_completo.pdf