Sto leggendo la versione in inglese , dando un okkio a quella in latino come aiuto.
Le parti salienti sono chiare ed inoppugnabili ma il testo completo è lungo (60 pagine dattiloscritte) e scritto in un inglese complicato sia perchè è una traduzione dal latino sia perchè è un misto di gergo ecclesiastico e legale con dei costrutti particolari sia in latino che in inglese.
L'ho letto per metà circa e sto fermando su carta i punti principali ma è un lavoraccio.
Sapete se esiste una buona traduzione in italiano francese o spagnolo già fatta? Sulla rete o non ho saputo cercare o non ci sono
vi posto qualche paragrafetto...
Per facilitare la comprensione di quanto seguirà è necessario sapere che La parte centrale del testo (molto estesa) è occupata dalle indicazioni su come comporre un tribunale interno e su come condurre l’inchiesta. Una sorta di piccolo codice privato per i crimini di natura sessuale. Viene fornita anche la mudulistica per redigere gli atti, viene anche spiegato dove devono firmare il giudice e l’accusato. Magari fosse solo questo...
traduzione
ISTRUZIONI SU COME PROCEDERE IN CASO DI PROVOCAZIONE
- a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale- stampa vaticana 1962
Questo testo dev’essere diligentemente conservato nell’archivio segreto della Curia come ‘strettamente riservato’. Non dev’essere pubblicato o aggiunto a nessun commentario (nec ullis commentariis).
Il crimine di provocazione avviene quando un prete tenta un penitente, chiunque esso sia, nell’atto della confessione, sia prima che immediatamente dopo, sia nello svolgersi della confessione che col solo pretesto della confessione, sia che avvenga al di fuori del momento della confessione nel confessionale che in altro posto solitamente utilizzato all’ascolto delle confessioni o in un posto usato per simulare l’intento di ascoltare una confessione.
…
4 […] Ad ogni modo, avendo salvaguardato il diritto dell’Ordinario, non c’è nulla che impedisca ai suoi superiori, se per caso capiti loro di scoprire uno dei loro sottoposti delinquere nell’amministrazione del sacramento della Penitenza , di poter e dover diligentemente monitorare questa persona, ammonirlo e correggerlo e, se il caso lo richiede, sollevarlo da alcune incombenze (ministry) . Avranno anche la possibilità di trasferirlo, a meno che l’Ordinario del posto non lo abbia proibito perché ha già accettato la denuncia e ha cominciato l’indagine (inquisition).
11
La materia di questi casi deve ricevere grande attenzione e cura e dev’essere anche trattata col massimo segreto, e, dopo che questi casi sono stati definiti e rimessi all’esecuzione delle decisioni del giudicante devono essere affidati al silenzio perpetuo. (perpetuo silentio premantur) . Tutti coloro che entrino a far parte a vario titolo del tribunale giudicante o che vengano a conoscenza dei fatti per la propria posizione devono osservare il rispetto più assoluto del segreto -che dev’essere considerato come segreto del Santo Uffizio- su tutti i fatti e le persone, pena la scomunica ‘lata sententiae’ ‘ipso facto’ e senza nessuna menzione sulla motivazione della scomunica che spetta al Supremo Pontefice, e sono obbligati a mantenere l’inviolabilità del segreto senza eccezione nemmeno per la Sacrae Poenitentiariae.
DIRETTIVE CANONICHE ED AMMONIZIONE DELL’ACCUSATO
[…]
44
Se, dopo la prima ammonizione, arrivano contro lo stesso soggetto altre accuse riguardanti crimini di provocazione precedenti l’ammonizione, l’Ordinario dovrebbe vedere, sencondo la propria coscienza e giudizio, se la prima ammonizione può essere considerata sufficiente o se procedere a una nuova ammonizione oppure ad eventuali misure successive.
59
Il giudicante deve trasmettere una copia autenticata o l’originale degli atti del caso al Santo Uffizio, con la maggiore premura possibile, aggiungendo, se necessario e se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni .
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Non so quante volte nell’intero testo viene ribadito il concetto di segretezza.
In nessuna parte del testo si fa riferimento all’eventuale supporto da fornire alle vittime.
Seguono poi raccomandazione su come trattare testimoni e le stesse vittime in maniera opportuna a far mantenere il segreto (intimidazione)
C'è anche il modulo di adesione da compilare, firmare e rispedire dove si giura solennemente nel nome del Signore, di eseguire quanto promulgato nel documento sul crimine di provocazione.
Presenti anche riferimenti su come comportarsi in caso di atti sessuali con animali.
dal documento si evince come la segretezza sui fatti da parte di chi ne venisse a conoscenza fosse garantita due volte: dal giuramento per iscritto in nome del signore e dalla minaccia di scomunica 'senza nemmeno dirti perchè'. Ed emerge come il trasferimento dell'incriminato sia una prassi possibile e non incompatibile con l'istituzione di un tribunale interno giudicante che, stando alla cronaca, nella maggior parte dei casi non veniva affatto formato e non celebrava nessun processo. I preti incriminati venivano semplicemente trasferiti.