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  1. #1
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    san zeno
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    Predefinito referendum per abrogare ....

    perchè non lanciamo tutti assieme, attraverso un grande tam tam, con gli amici e conoscienti il referendum per abrogare le provincie, le comunità montane.... ecc ecc

    a naso i soldi risparmiati, fermo restando, la mobilità dei dipendenti verso altri enti locali con copertura finanziaria dello stato, bastano e avanzano per riempire le casse dell' inps e togliere lo scalone....ecc ecc

  2. #2
    Basileus ton Romaion
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    Neà Ròmi
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    Impossibile, l'abolizione delle Province necessita (purtroppo) di una legge di Revisione Costituzionale.

  3. #3
    Mannysta
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    Citazione Originariamente Scritto da evasion00 Visualizza Messaggio
    perchè non lanciamo tutti assieme, attraverso un grande tam tam, con gli amici e conoscienti il referendum per abrogare le provincie, le comunità montane.... ecc ecc

    a naso i soldi risparmiati, fermo restando, la mobilità dei dipendenti verso altri enti locali con copertura finanziaria dello stato, bastano e avanzano per riempire le casse dell' inps e togliere lo scalone....ecc ecc
    basterebbe un buon federalismo...

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Caimano Visualizza Messaggio
    Impossibile, l'abolizione delle Province necessita (purtroppo) di una legge di Revisione Costituzionale.
    Mmm.... per le comunità montane no, però..... magari sarebbe simpatico riuscire in qualche modo a rendere obbligatorio che le comunità montane si possano costituire solo tra comuni montani.....

    Per quanto riguarda le province, sono previste in Costituzione, ma tutto l'argomento è stato riorganizzato dal Decreto Legislativo 267 del 2000..... basterebbe in qualche modo modificare quello, per esempio nell'articolo che determina il numero di consiglieri per ogni provincia a seconda della popolazione.....

    Più che altro è che per fare un referendum non basta il tam tam... serve la costituzione giuridica di un comitato, con sede legale, tesoriere, etc....
    Nel senso.... si può fare, anche tra di noi, ma non su internet....

  5. #5
    il patto del tortino
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    le comunità montane non hanno senso, se non ricordo male qualche hanno fa furono abolite in friuli-venezia-giulia. resto stupito come qui in puglia ci siano parecchie comunità montane, quella di palagiano diciamo che è la più scandalosa, ma ce ne sono altre molto simili.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da nibbler Visualizza Messaggio
    le comunità montane non hanno senso, se non ricordo male qualche hanno fa furono abolite in friuli-venezia-giulia. resto stupito come qui in puglia ci siano parecchie comunità montane, quella di palagiano diciamo che è la più scandalosa, ma ce ne sono altre molto simili.
    Ecco, cose così sono veramente scandalose, una comunità montana in riva al mare.... come ha fatto vedere Report.... Comunque.... in certe zone dell'Italia, in mezzo ai monti, per tutelare la sopravvivenza di alcune zone d'Italia, forse a qualcosa servono.... ma quando si abusa di un'istituzione è sempre un problema....

  7. #7
    il patto del tortino
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    io resto dell'idea che le comunità montane non servono a nulla.

  8. #8
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    Articoli da 27 a 29 del Decreto Legislativo sull'ordinamento degli enti locali, D. lgs. 267/2000

    CAPO IV
    Comunita' montane

    Articolo 27
    Natura e ruolo

    1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

    2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

    3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

    4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in particolare:
    a) le modalita' di approvazione dello statuto;
    b) le procedure di concertazione;
    c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
    d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
    e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

    5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunita'.

    6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.

    7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica.

    8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

    Articolo 28
    Funzioni

    1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

    2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

    3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

    4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

    5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

    6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

    7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

    Articolo 29
    Comunita' isolane o di arcipelago

    1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.


    Ecco, dunque..... solo i comuni montani o parzialmente montani possono costituire una "comunità montana", a parte i comuni isolani o di arcipelago.... e possono essere comunque solo comuni piccoli..... Il senso della comunità montana è di coordinare l'attività delle diverse comunità di una stessa vallata, per esempio, o un gruppo di comuni in pizzo a un monte... per favorire, come si dice, lo sviluppo socioeconomico del territorio.... E comunque è la Regione che istituisce ufficialmente la cosa... Rimane il fatto che le esagerazioni sono sempre sbagliate, e anzi, in molti casi, aumentano il senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni.....
    Ma Palagiano sta in pizzo a un monte?

  9. #9
    Amico di Oniria..wooff...
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    Citazione Originariamente Scritto da Leader Visualizza Messaggio
    basterebbe un buon federalismo...


    tò......un LEGHISTA COMUNISTA ......meglio cambiare no?

  10. #10
    Amico di Oniria..wooff...
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    Citazione Originariamente Scritto da nibbler Visualizza Messaggio
    io resto dell'idea che le comunità montane non servono a nulla.

    io dico che servono più di te......RAZZISTA


    CANCELLARE LE TRADIZIONI MAI!


    e dopo pretendi di venire a "cambiare aria".....( FERIE )

 

 
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