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  1. #1
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    Predefinito PROGETTO DI RIFORMA C - Regolamento del Governo

    Al fine di dare il mio contributo alla riforma generale di POL e al fine di concludere un lavoro che è iniziato da diverso tempo, pubblico qui di seguito il progetto del nuovo Regolamento del Governo che ho elaborato e al quale hanno fornito importanti migliorie altri partecipanti al forum, tra cui Liberal_.

    Il presente progetto di Regolamento è uno dei provvedimenti che si sono resi necessari per l'attuazione della bozza di nuova Costituzione che ho predisposto. Esso si differenzia dal vigente Regolamento in quanto quello vigente è un Regolamento del Consiglio dei Ministri, mentre questo è un Regolamento del Governo (e non si limita, pertanto, alla sola disciplina del Consiglio dei Ministri... che è una parte del Governo stesso).

    Spero che possa essere utile come strumento di partenza e che possa agevolare le attività di coloro cui istituzionalmente spetterà riformare l'ordinamento di questa comunutà.

  2. #2
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    Predefinito

    REGOLAMENTO INTERNO DEL GOVERNO


    CAPO I
    STRUTTURA GENERALE


    Articolo 1
    (composizione)

    Il Governo è composto dal Presidente di POL, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.

    Il ruolo di Ministro è compatibile con il ruolo di membro del Congresso, ma non con altri ruoli istituzionali. Analoga disposizione si applica per i componenti del gabinetto presidenziale di cui all’articolo 2 e per i Sottosegretari di cui all’articolo 3.

    Il Vice Presidente è nominato e revocato dal Presidente di POL. Questi provvede alla nomina del Vice Presidente contestualmente alla nomina dei Ministri del nuovo Governo o, in caso di Governo già in carica, non oltre cinque giorni dalla cessazione dell’incarico del vecchio Vice Presidente.

    Il Vice Presidente partecipa al Consiglio dei Ministri ma non può essere titolare di alcuna delega specifica. Analogamente a quanto disposto per il Presidente di POL, il ruolo del Vice Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica.

    Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.


    Articolo 2
    (gabinetto presidenziale)

    Il gabinetto presidenziale è struttura tecnica e operativa di supporto all’attività del Presidente di POL.

    È composto da non meno di una e non più di quattro persone nominate e revocate autonomamente dal Presidente di POL.

    Il Presidente di POL, di concerto con il Vice Presidente, assegna a ciascun componente del gabinetto presidenziale compiti specifici.

    Nessun affare di natura esclusivamente politica può essere trattato autonomamente dal gabinetto presidenziale.

    Il portavoce del Presidente di POL è figura che deve comunque essere incardinata all’interno del gabinetto presidenziale.


    Articolo 3
    (Sottosegretariati)

    In maniera analoga a quanto stabilito per il gabinetto presidenziale, nell’ambito di ciascun Ministero, è istituita una apposita struttura di supporto tecnico e operativo che possa coadiuvare il Ministro nell’espletamento delle proprie funzioni.

    Tali strutture, per ciascun Ministero, sono composte da uno o più Sottosegretari che rispondono direttamente al Ministro di riferimento.

    La nomina e la revoca dei Sottosegretari è facoltativa e spetta al Presidente di POL, sentiti i Ministri, e deve comunque avvenire quando tutti i Ministri sono nella pienezza delle proprie funzioni.

    Il Presidente di POL, di concerto con ciascun Ministro, incardina ogni Sottosegretario in uno specifico Ministero ed assegna ad esso specifiche competenze.

    Il portavoce di ciascun Ministro è figura che deve comunque essere ricoperta da un Sottosegretario.

    Nessun Sottosegretario può sostituire il Ministro, né partecipare al Consiglio dei Ministri o alle sedute del Congresso.


    CAPO II
    TIPOLOGIA DI ATTI GOVERNATIVI E SISTEMI DI PUBBLICAZIONE


    Articolo 4
    (atti del Governo nella sua interezza)

    Il Governo nella sua interezza si esprime attraverso il Consiglio dei Ministri.

    Il Consiglio dei Ministri può adottare:

    · proposte di legge
    · decreti provvisori aventi forza di legge
    · regolamenti governativi.

    I regolamenti governativi sono atti amministrativi aventi carattere sostanzialmente normativo, sono subordinati alla legge e sono emanati dal Presidente di POL. Analoga emanazione è richiesta per i decreti provvisori aventi forza di legge.

    Le emanazioni di cui al comma precedente sono eseguite con decreto presidenziale e vanno effettuate entro dieci giorni dall’approvazione dell’atto nel Consiglio dei Ministri.





    Articolo 5
    (ordinanze del Presidente di POL e dei Ministri)

    Il Presidente di POL e ciascun Ministro possono adottare, oltre ai provvedimenti descritti nel presente regolamento e differentemente nominati, atti amministrativi in via autonoma, ma questi riguarderanno solo il proprio specifico settore di competenza e non il Governo nella sua interezza.

    Tali atti amministrativi assumono il nome di ordinanze, sono subordinati alla legge e ai regolamenti governativi e non sono soggetti ad emanazione da parte del Presidente di POL.


    Articolo 6
    (pubblicazione sulla Serie A)

    Sono soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie A:

    · i decreti presidenziali che emanano decreti provvisori aventi forza di legge e regolamenti governativi
    · gli atti di promulgazione delle leggi
    · i regolamenti interni del Congresso e del Governo, nonché le loro successive modifiche.

    I suddetti decreti presidenziali e gli atti di promulgazione delle leggi sono pubblicati allegando per esteso gli atti normativi cui si riferiscono.

    I regolamenti interni del Congresso e del Governo, nonché le loro successive modifiche, sono condotti a pubblicazione senza altre formalità, essendo sufficiente la loro approvazione da parte delle rispettive assemblee, poiché non sono necessarie né promulgazione, né emanazione.


    Articolo 7
    (pubblicazione sulla Serie B)

    Sono soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie B:

    · le ordinanze del Presidente di POL e dei Ministri
    · tutti gli altri atti di spettanza degli organi del Governo, comprese le nomine, le revoche, l’indizione delle elezioni o lo scioglimento del Congresso
    · le mozioni approvate dal Congresso
    · tutti gli atti della Presidenza del Congresso che non abbiano carattere esclusivamente interno all’assemblea.





    Articolo 8
    (pubblicazione sulla Serie C)

    Sono soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie C:

    · tutte le sentenze emesse dagli organi giudiziari, compresa l’Alta Corte di Giustizia
    · tutti i pareri emessi dal Tribunale Amministrativo.


    Articolo 9
    (pubblicazione sulla Raccolta Generale)

    Sulla Gazzetta Ufficiale – Raccolta Generale, sono inseriti:

    · tutte le leggi in vigore, nel testo risultante a seguito delle eventuali modifiche
    · i regolamenti interni del Congresso, del Governo, della Corte Costituzionale, del Tribunale Amministrativo e dell’Alta Corte di Giustizia, purché siano in vigore, nel testo risultante a seguito delle eventuali modifiche
    · tutti i regolamenti governativi in vigore, nel testo risultante a seguito delle eventuali modifiche
    · tutte le ordinanze del Presidente di POL e dei vari Ministri in vigore, nel testo risultante a seguito delle eventuali modifiche.

    La Gazzetta Ufficiale – Raccolta Generale pubblica solo ed esclusivamente i suddetti atti normativi, escludendo qualsiasi altro atto.

    Quando un testo normativo viene modificato o abrogato, la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Raccolta Generale dovrà essere opportunamente aggiornata, in modo tale che essa contenga solo ed esclusivamente gli atti in vigore nella loro attuale formulazione.

    Al primo posto degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Raccolta Generale deve esservi sempre il testo della Costituzione costantemente aggiornato con le relative modifiche, in maniera che il testo che vi compaia sia quello integralmente in vigore.

    Il Ministro della Giustizia provvede al rispetto puntuale degli aggiornamenti previsti nel presente articolo e alla continua corrispondenza alla realtà giuridica vigente della Gazzetta Ufficiale – Raccolta Generale.


    Articolo 10
    (organizzazione della Gazzetta Ufficiale)

    La Gazzetta Ufficiale è l’unica forma di comunicazione diffusa ammessa nella comunità di POL. Sono comunque fatte salve tutte le altre forme di comunicazione specifica, quale la notificazione, laddove previste.

    La Gazzetta Ufficiale è distinta in quattro Serie ed è gestita dal Ministro della Giustizia.

    La Gazzetta Ufficiale è organizzata, sul forum, attraverso l’istituzione di una discussione denominata «Gazzetta Ufficiale», all’interno della quale vi sono quattro diverse sottodiscussioni denominate «Serie A», «Serie B», «Serie C», «Serie Generale» e recanti gli atti in base alle distinzioni operate negli articoli che precedono.


    Articolo 11
    (termini dell’emanazione e della promulgazione)

    Analogamente al termine dettato per l’emanazione dei regolamenti governativi e dei decreti provvisori aventi forza di legge, il Presidente di POL promulga le leggi entro dieci giorni dalla loro approvazione in Congresso.

    Quando una legge, tuttavia, contiene norme che la dichiarano urgente, la promulgazione va effettuata entro il termine indicato dalla legge medesima.


    Articolo 12
    (termini della pubblicazione)

    Gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 6 sono pubblicati non oltre il giorno successivo alla promulgazione o all’emanazione o, per i soli regolamenti interni del Congresso e del Governo, all’approvazione da parte delle relative assemblee.

    Per la pubblicazione di questi atti si applica sempre quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6.

    Gli atti di cui agli articoli 7 e 8 sono pubblicati anch’essi non oltre il giorno successivo al loro perfezionamento giuridico.


    Articolo 13
    (termini dell’entrata in vigore)

    Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi. Analoga disposizione si applica per tutti gli altri atti soggetti a pubblicazione.


    CAPO III
    NOMINA DEI MINISTRI E DENOMINAZIONE DEI MINISTERI


    Articolo 14
    (nomina dei Ministri)

    Il Presidente di POL, all’atto della nomina dei Ministri, affida loro un Ministero specifico, indicandolo nello stesso provvedimento di nomina.

    Per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a due mesi, il Presidente di POL ha facoltà di affidare ad interim uno specifico Ministero ad un altro Ministro o può gestirlo egli stesso. Entro il termine indicato, il Presidente di POL è tenuto a nominare l’apposito Ministro.

    L’atto di revoca di uno o più Ministri deve necessariamente prevedere anche la nomina dei successori e l’indicazione dei relativi Ministeri affidati. Anche in caso di revoca si può applicare, comunque, la disposizione di cui al comma precedente.


    Articolo 15
    (denominazione dei Ministeri)

    I Ministeri sono i seguenti:

    · Ministero per gli Affari Istituzionali
    · Ministero degli Affari Esteri
    · Ministero dell’Interno
    · Ministero della Giustizia
    · Ministero per le Autonomie
    · Ministero della Cultura.

    Il numero e la denominazione dei Ministeri possono essere modificati dal Consiglio dei Ministri previa modifica del presente regolamento.


    CAPO IV
    ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


    Articolo 16
    (disposizioni generali sulle sedute)

    La partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri, salvo impedimento oggettivo e motivato, è obbligatoria da parte degli aventi diritto.

    Le sedute si svolgono dapprima in sede riservata, su apposito forum accessibile e consultabile solo da parte degli aventi diritto, e successivamente sul medesimo forum nel quale è stata effettuata la convocazione della seduta.

    Competente alla gestione del forum separato di cui al comma precedente è il Presidente di POL.


    Articolo 17
    (proposte)

    L’ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente di POL, che effettua anche la relativa convocazione nelle forme e nei modi stabiliti di seguito.

    Il Presidente di POL ha sempre facoltà di porre all’esame del Consiglio dei Ministri provvedimenti che lui stesso ha predisposto.

    Il Ministro che voglia far inserire all’ordine del giorno della seduta una proposta di provvedimento ne fa richiesta al Presidente di POL, allegando il relativo schema dell’atto in oggetto.

    Il Presidente di POL, qualora non abbia nulla da opporre, fissa l’esame del provvedimento ad una seduta del Consiglio dei Ministri.

    È facoltà del Presidente di POL, qualora ciò non sia stato già fatto dal Ministro proponente, acquisire il parere del Tribunale Amministrativo sul provvedimento in oggetto. Tale parere può essere acquisito in qualunque momento.


    Articolo 18
    (modalità della convocazione)

    L’atto di convocazione del Consiglio dei Ministri deve contenere la data e l’orario della seduta, nonché il relativo ordine del giorno recante solo l’elenco delle questioni da trattare e dei provvedimenti in discussione, senza riportare per esteso gli schemi concreti dei provvedimenti medesimi.

    Salvi i casi di urgenza, la seduta deve aver luogo non prima di tre giorni dalla pubblicazione dell’atto di convocazione.

    Tale atto va pubblicato, a cura del Presidente di POL, su apposita discussione nel forum.

    Per l’integrazione o la modifica dell’ordine del giorno già diramato, il Presidente di POL provvede all’interno della medesima discussione. In tal caso, il termine dei tre giorni di cui al comma 2 non è ricalcolato sulla base dell’integrazione o della modifica, bensì si fa riferimento all’originaria convocazione.


    Articolo 19
    (convocazione d’urgenza)

    In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio dei Ministri può essere fatta direttamente attraverso comunicazione privata agli aventi diritto, purché in tale comunicazione siano contenuti gli elementi di cui al comma 1 del precedente articolo. In tali casi di urgenza, inoltre, la seduta del Consiglio dei Ministri può aver luogo senza tener conto del termine dei tre giorni di cui al comma 2 del precedente articolo.

    Anche quando si fa ricorso alla comunicazione privata agli aventi diritto per convocazioni d’urgenza, il Presidente di POL è tenuto a pubblicare, su apposita discussione, l’atto formale di convocazione di cui al comma 1 del precedente articolo. In tale atto, comunque, va dichiarato che il Consiglio dei Ministri e convocato d’urgenza e che non rileva il termine minimo dei tre giorni di cui al comma 2 del precedente articolo.

    Per l’integrazione o la modifica dell’ordine del giorno già diramato, il Presidente di POL provvede all’interno della medesima discussione.


    Articolo 20
    (disciplina specifica delle sedute)

    Le sedute in sede riservata sono aperte e chiuse dal Presidente di POL, che le presiede.

    Egli ne dirige i lavori, precisa le conseguenze delle varie proposte, effettua le comunicazioni che ritiene opportune agli aventi diritto, pone le varie questioni ai voti e ne fissa le relative modalità, proclama l’esito delle votazioni.

    Al termine di ogni seduta in sede riservata, il Presidente di POL, nella medesima discussione aperta per la convocazione del Consiglio dei Ministri, apre una seduta pubblica nella quale illustra tutti i punti all’ordine del giorno, effettua le comunicazioni del caso, invita i Ministri a presentare le relative proposte o ne presenta di proprie, ascolta le loro dichiarazioni, pone i provvedimenti ai voti, ne fissa le relative modalità e proclama l’esito delle votazioni.

    Anche alle sedute pubbliche si applica il disposto di cui al comma 1.

    Nelle sedute pubbliche nessuno, ad eccezione dei partecipanti al Consiglio dei Ministri, può intervenire.

    Le decisioni prese nelle sedute in sede riservata non hanno valore giuridico, ma solamente preliminare. Hanno valore giuridico soltanto le decisioni prese e le comunicazioni effettuate in seduta pubblica.

    Le proposte di legge approvate in Consiglio dei Ministri sono immediatamente presentate al Congresso da parte del Presidente di POL.


    CAPO V
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE


    Articolo 21
    (abrogazioni)

    È abrogato il regolamento del Consiglio dei Ministri in vigore al momento della pubblicazione del presente testo.

    È altresì abrogata ogni altra norma contraria al presente testo.



    Articolo 22
    (entrata in vigore)

    Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. XXX del XXXXXXXXXXXXX.

  3. #3
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    Per coloro cui dovesse servire, è disponibile (a richiesta) il testo della bozza del Regolamento interno del Governo in formato Word o Pdf.

 

 

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