Camerati Vi mandiamo una mail con la nostro proposta di
legge contro la privatizzazione delle acque. A seguito ci
saranno altre novità



Presentato il primo stralcio della Proposta di legge a
livello regionale portata avanti dal Coordinamento nazionale
Progettoh2o, per la modifica della legge attuale in materia
di gestione idrica degli acquedotti , per una gestione più
equa delle risorse idriche nazionali ,affinchè l’acqua
diventi finalmente un bene pubblico e sociale e non una
merce su cui speculare. La proposta di legge dovrà esere
accompagnata da una raccolta firme , a tal riguardo stanno
nascendo dei Coordinamenti a livello regionale , che possano
raccogliere le firme necessarie a coordinare le azioni di
protesta sul territorio.

ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE.
L’articolo stabilisce la finalità della legge, con
l’individuazione della necessità che il servizio idrico
sia pubblico al fine di poter garantire un’equa
redistribuzione della risorsa in questione; ciò sarà
reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie
nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione
del servizio medesimo.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI
L’articolo definisce i principi posti a fondamento della
legge. L’acqua viene definita bene di prima necessità ed
in quanto tale da tutelare poichè necessaria alla vita
dell’uomo; l’acqua non può essere definita merce, deve
esulare da forme di mercificazione, l’accesso all’acqua
è un diritto inviolabile ed indisponibile che rimane
sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il
principio fondamentale della legge è la razionalizzazione
delle risorse ed il libero accesso alle medesime.

ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE
L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il
consiglio regionale vari un prospetto sullo stato del sitema
idrico in base alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) così come previsti dalla Legge Galli; ogni
regione dovrà dotarsi, in base alla conformità del
territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico di riserva
(BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi settoriale o
calamità naturali: siccità prolungate, incendi,
malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua
va sempre e comunque garantito.

ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE
Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla
base di esigenze idriche prestabilite. La scala delle
esigenze è così determinata: 1) Uso per alimentazione e
comunque uso casalingo 2) Uso agricolo 3) Uso industirale 4)
Tutti gli altri usi. Solo dopo aver soddisfatto un livello
si può passare al livello inferiore, così che non vi
siano anelli della catena che rimangano privi della
necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima
di ogni altra esigenza.

ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO
Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società
che gestiscono l’erogazione dell’acqua sono pubbliche e
le modalità di partecipazione dei privati verranno
stabiliti in base ai criteri indicati dalla presente legge;
la presenza dello Stato è valvola garante dell’equa
allocazione della risorsa idrica, nonchè è a tutela del
consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni
squisitamente speculative.

ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO
Ogni società operante nei vari Ato approva un bilancio
annuale. Per i super profitti, vale a dire le entrate che
elevano a potenza il guadagno, è prevista un’apposita
regolamentazione; i costi sostenuti vanno comunque coperti
dalle entrate, i guadagni superiori ad una determinata
soglia devono, obbligatoriamente, essere reinvestiti
nell’azienda di erogazione del servizio idrico stesso. Il
reinvestimento deve essere volto alla manutenzione degli
acquedotti, al miglioramento delle condizioni lavorative,
all’aumento possibile del numero dei lavoratori,
all’efficienza del servizio anche in condizioni critiche:
ciò è possibile solo evitando speculazioni sugli
incassi.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRIVATA
La partecipazione privata non è esclusa ma viene impedita
una partecipazione maggioritaria nelle società. Le
società di gestione del servizio idrico sono
necessariamente a partecipazione pubblica, la partecipazione
privata deve comunque essere giustificata dalla necessità
di interventi in specifici settori in cui il capitale
privato può apportare miglioramenti.

ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI
Il Consiglio regionale deve destinare il 10% delle proprie
entrate al finanziamento delle società di gestione del
servizio idrico. Le entrato sono da considerarsi in senso
generico, valutate le imposte dirette da cui la regione trae
proventi, tanto quanto i finanziamenti dello Stato o della
CEE; nel bilancio annule, la regione deve prevedere una voce
SISTEMA IDRICO il cui valore non può scendere mai al di
sotto del 10% delle risorse economiche predisposte per
l’anno entrante. Il valore di riserva può variare in
base alle esigenze, ferme restando le riserve in questione.

ART. 9 FONDO DI GARANZIA
Parte delle risorse riservate al sistema idrico vengono
destinate ad un apposito fondo di garanzia regionale. Questo
garantirà l’autonomia finanziaria del sistema anche in
momenti più duri, permettendo la continuità
nell’erogazione di risorse economiche necessarie al
corretto funzionamento dell’intero apparato. Se per motivi
strtturali l’erogazione finanziaria scende sotto il 10%,
comunque deve essere garantito il 2% del bilancio regionale
da destinarsi al fondo di garanzia.

ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI GARANZIA E MONITORAGGIO
L’entrata in vigore della legge comportarà la creazione
di un nuovo organo di monitoraggio con specifici compiti di
controllo sul territorio; nello specifico i compiti verranno
definiti in sede di approvazione della legge, ma comunque
saranno inerenti la raccolta di informazioni sul bacino
d’utenza del sistema idrico, lo stato di manutenzione
degli acquedotti, il rispetto del reinvestimento dei super
profitti, il divieto di speculazione finanziaria.

ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO FAMILIARE
Ad ogni nucleo familiare è garantito un quantitativo di
acqua gratuito al mese. Il quantitativo è fissato in base
al numero di componenti della famiglia, considerando
un’esigenza singola di circa 30 litri giornalieri
d’acqua per persona; superata la soglia gratuita, sarà
prevista una tariffazione a scaglioni crescenti in base al
consumo.

ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI
La corretta erogazione dell’acqua può avvenire solo con
una piena manutenzione degli acquedotti che garantiscono
l’accesso alla medesima; il controllo sullo stato degli
acquedotti verrà effettuato ogni semestre e, in caso di
esigenze immediate, si farà direttamente uso del fondo di
garanzia.

ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO
Nella pianificazione annuale, il Consiglio Regionale dovrà
anche tenere conto delle zone a maggiore rischio di
siccità o comunque di isolamento idrico, predisponendo
studi di settore per valutare gli interventi concreti al
fine di soddisfare le esigenze idriche così come
classificate all’art. 4.

ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO
L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le norme in
contrasto con i disposti della presente legge.