Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1
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    Predefinito Il futuro è nel comunismo.

    Il futuro è nel comunismo!
    Secondo uno studio della B.R.I., in Italia nel 1983, nel rapporto con il P.I.L., la quota profitti era pari al 23.12%, la quota dei lavoratori superava i tre quarti. Nel 2005 al quota profitti era al 31.34%, la quota dei lavoratori era di poco più del 68%. Circa l’otto di P.I.L., pari a circa 120 miliardi di euro, passati dalle tasche dei lavoratori a quelle dei capitalisti! Una cifra enorme! Hanno messo le mani nelle tasche dei lavoratori e hanno fatto in modo di nascondere la realtà. Se quei soldi fossero nelle tasche dei lavoratori, vorrebbero dire 5200 euro in più in media all’anno, se consideriamo anche gli autonomi, professionisti, artigiani, commercianti. Se consideriamo solo i lavoratori dipendenti i soldi in più sarebbero 7000 euro tonde. Se poi aggiungiamo che la forbice negli anni seguenti ha raggiunto i dieci punti di P.I.L. si ha nel primo caso 6500 euro, nel secondo 8750 euro.
    Altro che promesse di riduzione delle tasse! Basterebbe riavere i soldi passati dalle tasche dei lavoratori a quelle dei capitalisti per migliorare le proprie condizioni di vita.
    A questa triste realtà hanno dato il loro contributo i dirigenti sindacali, opportunisti e generali votati alla causa del profitto, che con l’attuazione della cosiddetta “concertazione” hanno “concertato” lo svuotamento delle tasche dei lavoratori insieme, con la scusa della flessibilità, alla precarizzazione del lavoro ed alla perdita di diritti.
    I decenni in questione sono stati quelli che hanno visto i profitti più alti della storia, ma i lavoratori non se ne sono accorti, impegnati a sopravvivere alla miseria del capitalismo.
    Sempre più appare chiaro che il futuro non è nel sistema attuale, sempre più contro chi lavora e produce, sempre più contro la vita ed il genere umano.
    “ Tutti i buoni borghesi …vi dicono che la concorrenza, il monopolio come principio, cioè presi come pensieri astratti, sono i soli fondamenti della vita, ma che essi lasciano molto a desiderare nella pratica. Tutti svolgono la concorrenza senza le conseguenze funeste di questa. Tutti vogliono l’impossibile, cioè le condizioni della vita borghese senza le conseguenze necessarie di queste condizioni. Tutti non comprendono che la forma borghese della produzione è una forma storica e transitoria così come lo è stata la forma feudale.”
    K,Marx
    E’ illusorio pensare che la dimensione socio-economica e politica attuale possa soddisfare i bisogni di ogni essere umano, quando essa è solamente subordinata al profitto ed è costruita per fare gl’interessi dei capitalisti.
    Il futuro è nel comunismo!
    Una società che supera i rapporti di produzione e mette al centro di ogni attività l’essere umano, la sua vita, la sua felicità.
    La felicità è possibile in questa terra se ogni essere umano è messo in condizione di vivere in condizione di libertà, uguaglianza, fratellanza, giustizia.
    E questo può essere reale solo in un cambiamento del rapporto uomo natura nel lavoro, che faccia passare l’umanità dal regno della necessità al regno della libertà.
    “Il comunismo in quanto effettiva soppressione della proprietà privata quale auto alienazione dell’uomo, e però in quanto reale appropriazione dell’umana essenza da parte dell’uomo e per l’uomo; e in quanto ritorno completo, consapevole, compiuto conservando tutta la ricchezza dello sviluppo precedente, dell’uomo per se quale uomo sociale, cioè uomo umano. Questo comunismo è, in quanto compiuto naturalismo, umanismo, e in quanto compiuto umanismo, naturalismo. Esso è la verace soluzione del contrasto dell’uomo con la natura e con l’uomo; la verace soluzione del conflitto fra esistenza ed essenza, fra oggettivazione e affermazione soggettiva, fra libertà e necessità, fra individuo e genere. E’ il risolto enigma della storia e si sa come tale soluzione.”
    K.Marx
    Nella società attuale il passato domina sul presente, nella società comunista il presente sul passato.
    Nella società attuale il capitale è indipendente e personale, mentre l’individuo è dipendente ed impersonale
    Nella società comunista la persona è libera nella soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali.
    Il capitalismo sembra forte, ma è già passato. Il futuro è nel comunismo!

  2. #2
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Citazione Originariamente Scritto da prometeo Visualizza Messaggio
    ....Nel 2005 al quota profitti era al 31.34%, la quota dei lavoratori era di poco più del 68%
    E' vero e per ragioni piuttosto precise
    Ma di per sè non vuole dire nulla. Quello che conta è la posizione assoluta di ciascuno. Cosa importa di essere il piu' povero abitante di Montecarlo se si guadagnano comunque 50.000€ all'anno?

    Citazione Originariamente Scritto da prometeo Visualizza Messaggio
    ....
    I decenni in questione sono stati quelli che hanno visto i profitti più alti della storia, ma i lavoratori non se ne sono accorti, impegnati a sopravvivere alla miseria del capitalismo.
    Questa è una puttanata ciclopica degna proprio del comunismo e dei comunisti. Vai a vedere come viveva un operaio 50 anni fa e con quali confort

    Citazione Originariamente Scritto da prometeo Visualizza Messaggio
    ....
    Nella società comunista la persona è libera nella soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali.
    Come?
    Nella società comunista chi non obbedisce muore, perchè non ha niente di suo nè puo' averlo nemmeno per soddisfare i suoi bisogni piu' elementari
    Ultima modifica di Phileas; 06-03-10 alle 19:30

  3. #3
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Citazione Originariamente Scritto da prometeo Visualizza Messaggio
    Il capitalismo sembra forte, ma è già passato. Il futuro è nel comunismo!
    Il capitalismo fa schifo. Quanto al futuro, sarò lieto di accoglierlo a colpi di fucile, fosse l'ultima cosa che faccio.

    Cittadini Sovrani!
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  4. #4
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Capitalismo e comunismo sono due facce della stessa medaglia.
    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
    Tacito, Agricola, 30/32.

  5. #5
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Citazione Originariamente Scritto da Eridano Visualizza Messaggio
    Capitalismo e comunismo sono due facce della stessa medaglia.
    sono le due faccie create dalla cultura semitica.
    Ultima modifica di jotsecondo; 08-03-10 alle 10:05

  6. #6
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Ne destra, ne sinistra, ne centro!
    Indipendenza!

  7. #7
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    Smile Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Citazione Originariamente Scritto da jotsecondo Visualizza Messaggio
    sono le due faccie create dalla cultura semitica.
    Il capitalismo fonda le sue basi sul concetto di proprietà.
    Definizione di proprietà:
    La proprietà è un diritto reale che, entro i limiti fissati dalla legge, conferisce al titolare la facoltà di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di oggetti fisici (beni mobili e immobili) o altri diritti.
    1 - Storia del termine:
    Apparso nel XIII sec. nella Germania settentrionale, il termine ted. Eigentum (medio alto ted. eginduom) si impose nella Germania meridionale e in Svizzera solo in epoca moderna, in sostituzione delle forme più antiche eigen ed eigenschaft. Similmente all'it. proprietà e al franc. propriété (derivanti dal lat. proprietas), nel linguaggio giur. ted. medievale Eigen ed Eigenschaft erano riferiti principalmente a beni fondiari e persone (Servitù della gleba ).

    Nel ME il concetto di proprietà racchiudeva anche il significato di Potere (lat. dominium) e comprendeva anche diritti immateriali quali i diritti di giurisdizione e i Diritti signorili in senso lato. Le numerose accezioni di Eigen e Eigenschaft nel tardo ME imposero una maggiore precisione terminologica per distinguere tra diverse forme di proprietà, come avvenne ad esempio nell'ambito della servitù della gleba con l'uso dei termini leibeigen (servo) ed Eigenmann (homines proprii).

    Nel ME l'elemento caratterizzante della proprietà terriera era la ripartizione della proprietà a pieno titolo e dell'usufrutto di un bene su più persone, come avveniva nell'ambito dei rapporti feudali (Feudalità) e dell'ist. giur. del Manso. Da una parte vi era il signore, proprietario, e dall'altra il feudatario (vassallo o contadino), detentore effettivo e beneficiario del fondo (Proprietà fondiaria). A ciò corrispondeva la distinzione tra piena proprietà (dominium directum) e godimento (dominium utile) statuita dal diritto comune, sviluppatosi in Italia nel tardo ME a partire dal Diritto romano. Questa differenziazione venne applicata anche nei territori sviz. dalla fine del XV sec., quando i cant. conf., il principato abbaziale di San Gallo e il principato vescovile di Basilea, tramite i loro giuristi formatisi nelle scuole di diritto, adottarono il diritto comune allo scopo di imporre progressivamente tale dualismo e quindi il dominio diretto dello Stato su numerosi beni e diritti in origine completamente appannaggio della Signoria fondiaria , quali ad esempio i Beni comuni, gli specchi d'acqua, le attività artigianali (Bannalità), le ricchezze del sottosuolo, la caccia e la pesca.

    Questa proprietà "divisa" fu abolita sotto l'Elvetica assieme ad altre forme "feudali" di proprietà e sostituita dal concetto di piena proprietà del diritto romano, in seguito posto alla base dei diversi codici di diritto privato.
    2 - Forme
    Dal ME le principali forme storiche di proprietà furono la proprietà fondiaria (che ebbe un ruolo dominante), quella divisa, quella collettiva e quella mobiliare.

    La proprietà divisa derivò dalla distinzione medievale tra allodio e Feudo introdotta nel ME, due ist. diffusi non solo in ambito fondiario, ma anche nel campo dei diritti signorili. Nella prassi giur. le differenze si assottigliarono nuovamente con l'introduzione del feudo ereditario, i cui detentori erano soggetti a vincoli sempre minori. Dal XVI sec. anche il manso contadino (nel senso di ist. giur.) quale dominium utile poté essere trasmesso per via ereditaria, scambiato, impegnato, regalato, venduto o diviso alla pari di un allodio; al titolare del dominium directum rimase la sola prerogativa di assegnare o togliere un feudo.

    La proprietà collettiva, le cui origini risalgono alla comunità domestica medievale (Diritto del padre di famiglia), assumeva varie forme (comunione di beni di coniugi, genitori e figli e coeredi, di collettività spirituali quali conventi, capitoli e comunità religiose maschili e femminili, di organismi vari quali le corporazioni, le soc. commerciali, le corporazioni com. e i consorzi. Di norma coloro che detenevano diritti su un bene collettivo (beni fondiari, merci, capitali) ne traevano beneficio in qualità di usufruttuari; il potere discrezionale sul bene competeva alla comunione dei proprietari. I beni comuni e spesso gli alpeggi (Diritti di alpe) erano proprietà collettive amministrate da cooperative di sfruttamento o altri enti.

    La proprietà mobiliare era una forma di proprietà non legata a beni fondiari. Sebbene in origine non definiti come proprietà, i beni mobili (lat. mobilia) assumevano comunque valore tale. Ciò era reso evidente tra l'altro dal diritto del signore di ereditare i beni mobili dei propri servi, l'unica proprietà di cui potevano disporre questi ultimi. Appartenevano a questa categoria gli averi personali (vestiti, armi, gioielli), i mobili, gli utensili domestici, gli animali e le case in legno. Erano considerati beni mobili anche le merci e i Titoli , così come alcuni diritti signorili medievali, ad esempio su oggetti rinvenuti, animali senza padrone e api sciamate nonché sulla caccia e la pesca.
    3 - Acquisto, tutela e limitazione

    Dal ME la proprietà venne acquisita tramite acquisti, eredità, donazioni, aste, usucapioni od occupazioni (appropriazione di beni senza padrone). Tutte queste forme sono attestate soprattutto in relazione alla proprietà fondiaria. I passaggi di proprietà dai sec. centrali del ME avvennero in forma scritta; Documenti recanti i nomi dei testimoni e provvisti di sigillo e/o firmati servivano a tutelare le parti attraverso la pubblicità della transazione. Seguendo l'esempio it., nella Svizzera meridionale e occidentale il Notariato pubblico e il registro notarile vennero adottati già nel XIV sec. quale mezzo di impugnazione pubblico; nella Svizzera ted. invece le autorità cant. introdussero l'obbligo notarile a tutela delle parti solo nel XVI sec. Il passaggio di proprietà di terreni e diritti signorili dipendeva dall'accordo degli eredi, il cui consenso veniva per lo più esplicitato in maniera formale nei documenti stipulati dagli acquirenti e dai venditori.

    L'Eigentumspfand, la forma di pegno più antica, ampiamente diffusa nel tardo ME, prevedeva che il pegno (spec. proprietà fondiarie o diritti signorili) diventasse proprietà dell'acquirente, ma garantiva al venditore la possibilità di rientrarne in possesso in cambio della restituzione del prezzo di acquisto. Per impedirne la rivendita a terzi veniva spesso fissata una clausola restrittiva per cui il riscatto poteva avvenire solo con mezzi propri.

    In area germanofona, per i beni mobili il passaggio di proprietà avveniva solo con la cessione effettiva degli stessi (Gewere) e non attraverso la semplice conclusione di un contratto; solo quando si entrava fisicamente in possesso di un bene se ne diventava il legittimo proprietario. Nella Svizzera meridionale e occidentale era invece sufficiente il consenso contrattuale tra le parti. Per tutelare la proprietà, i beni mobili venivano tra l'altro contrassegnati con Marchi domestici personali, incisi ad esempio sulle armi; nel caso degli animali si procedeva alla marchiatura a fuoco. La proprietà era fortemente protetta sul piano giur.: in materia di pegni, i diritti civici e territoriali stabilivano fra l'altro che i beni contesi potessero essere impegnati unicamente con l'autorizzazione del giudice, mentre i pegni manuali poteva tramutarsi in proprietà unicamente quando un debito non veniva onorato come da contratto (Pegni). La refurtiva - vestiti, armi e arredi sacri - non poteva essere oggetto di negozi giur. e non poteva essere acquisita tramite usucapione.

    Mai assoluta, la proprietà era sottoposta a numerose limitazioni, soprattutto nel caso dei beni fondiari, su cui potevano gravare servitù (diritti di passo, di fuga, di abbeveraggio, di passaggio di condotte), oneri reali (censi, corvée, decime), diritti di pegno e diritti di prelazione e retratto. Dove vigeva il sistema dell'avvicendamento delle colture, gli appezzamenti privati erano vincolati a ferree regole comunitarie.
    4 - Legittimazione della proprietà

    Contraddistinte da grosse differenze sociali e notevoli divari di benessere, le società occidentali utilizzarono diverse teorie per legittimare la proprietà sul piano ideale e sociale. Il diritto naturale del tardo ME traeva le sue origini dalla concezione aristotelica della società, secondo cui l'individuo è un membro della fam. e dello Stato e quindi la sua proprietà assume rilevanza sociale. Questa idea era alla base sia dell'etica sociale rif. sia della dottrina sociale catt. Quest'ultima si ispirava anche alla dottrina del diritto naturale di Tommaso d'Aquino, che legittimava la proprietà individuale, ma che sottolineava anche come essa comportasse responsabilità sociali e come il suo fine ultimo fosse il bene comune.

    Sotto l'influsso delle teorie giusnaturaliste del periodo illuminista, e in particolare sulla base del concetto di proprietà del diritto comune, la proprietà divenne lo strumento legittimo dell'autoconservazione individuale e statale. Per Samuel Pufendorf la proprietà era ancora fondata sul diritto naturale, ma veniva individualizzata nel contratto sociale. Ugo Grozio legittimava la proprietà con la capacità dell'individuo di dominarla, John Locke tramite il lavoro e l'impegno. Queste teorie vennero diffuse anche in territorio sviz. dalle Acc. di Ginevra, Berna, Zurigo e Losanna. Con la Rivoluzione franc. risp. la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, la proprietà venne innalzata a diritto di libertà inviolabile e assoluto dell'individua. Questa ipervalorizzazione - la Costituzione turgoviese della Rigenerazione definì la proprietà addirittura "sacra" - caratterizzò la concezione di proprietà della società borghese, ispirata al diritto comune e al giusnaturalismo. Durante l'industrializzazione da questa concezione, che negava qualsiasi obbligo sociale, derivarono ripercussioni negative, che anche in Svizzera resero necessaria l'introduzione di correttivi a difesa dei lavoratori e portarono alla statalizzazione di alcune importanti imprese di utilità pubblica quali ad esempio le ferrovie. L'idea di abolire la proprietà privata risp. di sostituirla con una proprietà collettiva di tipo socialista risultò tuttavia sempre nettamente minoritaria nello Stato fed.
    5 - La proprietà nel XIX e XX secolo

    La Repubblica elvetica e il liberalismo del XIX sec. si batterono in ugual misura per la libera disponibilità della proprietà, rivendicando in particolare la liberazione della proprietà fondiaria dalle restrizioni comunitarie (obblighi derivanti dall'avvicendamento delle colture, diritto di pascolo su terre private) e dai Tributi feudali e in generale la libertà di costruire sul proprio terreno.

    Attorno al 1800 la nozione di proprietà del diritto romano venne adottato dai codici degli Stati confinanti, dal 1803 presi a modello dalle legislazioni cant. La Svizzera meridionale e franc. si ispirarono al Codice napoleonico, mentre Berna, Lucerna, Soletta e più tardi i Grigioni al Codice civile per le province ereditarie ted. del 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer). Con la distinzione fra beni mobili e immobili, il Codice di diritto privato zurighese (1853-55) riprese invece il diritto tradizionale locale, una strada poi seguita anche da Glarona, Sciaffusa e Turgovia. Pure il Codice civile (CC) sviz. (CC) distingue tra proprietà fondiaria (art. 655-712) e mobiliare (art. 713-729), in particolare in riferimento all'acquisto e alla perdita della proprietà. Restrizioni alla proprietà dovute a rapporti di vicinato (art. 684-698) e a servitù od oneri fondiari (art. 730-792) devono avere una base legale. Il CC inoltre distingue tra proprietà esclusiva e collettiva. Quest'ultima assume la forma di comproprietà, nella quale ognuno decide indipendentemente della propria frazione, o di proprietà comune, in cui i titolari possono disporre della cosa solo di comune accordo.
    6 - Tutela e garanzia della proprietà

    Fino a oltre la metà del XIX sec., la proprietà materiale era l'unico tipo di proprietà tutelata. Essa venne regolamentata sul piano nazionale dal CC del 1912: al proprietario di una cosa spetta il diritto di "rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza" (art. 641 cpv. 2 del CC). Diversa era la situazione nell'ambito della Proprietà intellettuale o del diritto d'autore, la cui regolamentazione giur. in Svizzera incontrò numerose e svariate opposizioni fino agli anni 1880-90.

    Prima del 1798 la protezione della proprietà letteraria e artistica era garantita, soprattutto nella stampa di libri, dall'assegnazione di privilegi da parte delle autorità. Dopo il 1803 i cant. proseguirono su questa strada, estendendo la tutela alle Invenzioni sfruttabili sul piano tecnico, artigianale o industriale. I risultati di queste misure rimasero modesti, tanto più che i privilegi avevano validità unicamente nei cant. in cui erano stati concessi. Una regolamentazione a livello nazionale era però avversata dai cant., non disposti ad accettare una riduzione della loro sovranità. Solo nel 1874 la competenza di legiferare in materia di diritti d'autore per opere letterarie e artistiche fu trasferita alla Conf., anche a seguito dell'intensa attività della Svizzera nelle commissioni intern. per la protezione della proprietà intellettuale. Nel 1887 la Conf. ottenne anche la competenza per regolamentare la protezione delle invenzioni, dei disegni e dei modelli (art. 64 della Costituzione fed. del 1874). La creazione nel 1888 dell'ufficio fed. della proprietà intellettuale a Berna sancì l'inizio della protezione dei brevetti su scala nazionale.

    Alla base della normativa sviz. vigente vi è la libertà di proprietà, che si fonda sulla garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione fed., non prevista dai cant. prima del 1798 e dopo il 1803 e dalle Costituzioni fed. del 1848 e del 1874. Fino alla sua introduzione nel 1969 (art. 22ter della Costituzione fed. del 1874), la garanzia della proprietà era considerata un diritto costituzionale non scritto, assicurato per giunta dalla maggior parte delle Costituzioni cant. dalla Rigenerazione in poi. La Costituzione fed. del 1999 prevede la piena indennità dello Stato in caso di espropriazioni o di restrizioni (art. 26), mentre la legge fondamentale ted. ad esempio riconosce solo un risarcimento adeguato. Tale norma vale anche per la proprietà su opere intellettuali, disegni, invenzioni, modelli e marchi.
    7 - Significato economico e sociale

    L'economia politica distingue tra il possesso di beni di consumo personali (vestiti, suppellettili), a lungo la più importante forma di proprietà privata, e di beni strumentali, funzionale alla produzione di nuovi beni e servizi. Quando i beni strumentali appartengono ad aziende fam., come spesso è il caso nell'artigianato e nel commercio, essi costituiscono in linea di massima una proprietà privata. Con la moderna produzione industriale di massa questi ultimi passarono sempre più alle imprese, alle soc. commerciali e alle federazioni, escludendo così una parte sempre più consistente della pop., che prendeva ormai parte al processo produttivo unicamente attraverso il lavoro salariato.

    Uno degli obiettivi della politica sociale divenne dunque quello di frenare tale processo. Con misure di tipo fiscale i proprietari vennero richiamati alle loro responsabilità sociali. Nella tassazione della proprietà da parte dei cant., che inizialmente colpì solo la sostanza, l'equità fiscale doveva essere garantita dalla progressività delle aliquote, introdotta nel 1831 in Turgovia, nel 1832 a San Gallo e nel 1840 a Basilea Città. Quest'ultimo cant. fu il primo a introdurre nel 1889 la tassazione delle soc. anonime nonché delle soc. cooperative e delle corporazioni a scopo di lucro. I fondi delle assicurazioni sociali e delle casse pensioni investiti in beni fondiari e titoli nel XX sec. furono all'origine dei più ingenti patrimoni collettivi di tutti i tempi.

    Nel XX sec. la politica sociale puntò inoltre a una diffusione equilibrata e alla promozione della proprietà. Nella seconda metà del XIX sec. l'interesse degli Svizzeri per i titoli di credito iniziò lentamente a crescere a scapito di quello per i beni fondiari. Prima del 1798 la proprietà immobiliare era ampiamente diffusa. Nel XIX e XX sec. il numero dei titolari di case diminuì costantemente, a fronte di un aumento dei locatari: nel 1970 la Svizzera raggiunse la quota minima di proprietari di abitazioni di tutta Europa (28,5%). Per contro crebbe l'apprezzamento per i titoli di credito. Alle popolari rendite fondiarie garantite da pegno immobiliare alla fine del XIX sec. si aggiunsero le obbligazioni fruttifere, emesse fra l'altro dalla mano pubblica (Conf., cant., com.), ritenute sicure e al riparo dalle speculazioni. Una più ampia partecipazione di investitori privati al Mercato dei capitali tramite le transazioni di borsa si ebbe però solo dagli anni 1950-70. Negli anni 1980-90 si moltiplicò il numero di azionisti privati che partecipavano alla proprietà produttiva e che, esercitando i loro diritti, influenzavano la gestione delle Società per azioni . Nel 2000 ca. un terzo della pop. sviz. possedeva azioni.

    Negli Stati confinanti negli anni 1950-60 si affermarono le azioni popolari, emesse in particolare in occasione di privatizzazioni di aziende pubbliche e particolarmente adatte come strumento di risparmio per la loro sicurezza. Alcuni decenni dopo anche in Svizzera si diffusero forme simili di "azioni popolari", ad esempio nel 1997 quando 500'000 soci della Rentenanstalt divennero azionisti della soc. anonima Swiss Life, o nel 1998 con l'emissione dell'azione "blu" della Swisscom. Alla fine del XX sec. dapprima le aziende della "New Economy" (informatica, tecnologie di punta), ma poi anche grandi gruppi e aziende fam. di lunga tradizione hanno iniziato a retribuire in parte i loro collaboratori con azioni e opzioni. Diffusa negli Stati Uniti, la partecipazione nell'azienda dovrebbe incrementare la motivazione dell'impiegato e incentivare la formazione patrimoniale; le azioni dei collaboratori, al pari delle altre, non sono tuttavia immuni da crolli delle quotazioni e perdite.

    Fonti
    -FDS
    Bibliografia
    -Volkswirtschafts-Lexikon der Schweiz, 1, 1885-1887, 572-588, 704 sg., 761-765; 2, 1887-1889, 342-355
    -E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 4, 1893
    -HWSVw, 1, 849-857
    -H. Peter, Wandlungen der Eigentumsordnung und der Eigentumslehre seit dem 19. Jahrhundert, 1949
    -K. S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 voll., 1957-1973
    -HRG, 1, 882-896
    -T. Bühler, «Zur Geschichte des Eigentumsbegriffs», in Schweizerische Juristenzeitung, 70, 1974, 289-310
    -A. Troller, Immaterialgüterrecht, 1983-19853
    -LexMA, 3, 1714-1724
    -H. Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 1991
    -A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
    -M. Senn, Rechtsgeschichte - ein kulturhistorischer Grundriss, 19992
    -*
    iaociao:

  8. #8
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    Predefinito Rif: Il futuro è nel comunismo.

    Il futuro è nel comunismo.
    Aha, certamente... :giagia: :giagia: :giagia: :gluglu:

 

 

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