Dopo un lungo colloquio con il premier Liberal_, presento in quanto Ministro delle Riforme la bozza della nuova legge elettorale.
Siamo disponibili al dialogo con tutta l'opposizione. Ovviamente dialogheremo con quelle forze che accetteranno il dialogo e che daranno la loro disponibilità.
LEGGE ELETTORALE
TITOLO I
Elezioni legislative
Art. 1
I 21 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto: 15 seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con lo sbarramento del 4% e 6 seggi vengono assegnati alla coalizione che ottiene il 50% più uno dei voti validi. E' da considerarsi coalizione anche la singola lista che non si apparenta con altre liste. Se nessuna coalizione ottiene il 50% dei voti validi più uno si procede con un ballottaggio, dopo sette giorni dalla chiusura delle urne, al quale hanno accesso le due coalizioni che ottengono più voti. Le liste che non fanno parte delle due coalizioni con accesso al ballottaggio possono decidere di apparentarsi, con il consenso della coalizione con cui decidono di farlo, con una di esse. Queste liste, qualora la coalizione con la quale si sono apparentati dovesse ottenere più voti al ballottaggio, partecipano alla ripartizione dei 6 seggi assegnati alla coalizione che ottiene più voti al ballottaggio.
Art. 2
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 100 post al momento dell’apertura delle urne. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’apertura delle urne.
Art. 3
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
Art. 4
Entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni le liste devono dichiarare gli apparentamenti. Ogni lista deve stabilire con quali altre liste, consenzienti, si collega per le elezioni costituendo così una coalizione. La coalizione deve indicare un candidato alla Presidenza del Consiglio.
Art. 5
I 15 seggi attribuiti con sistema proporzionale vanno assegnati alle liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti totali validi.
I seggi vanno assegnati in base al coefficiente elettorale. Il coefficiente elettorale si ottiene dividendo la percentuale elettorale di ogni singola lista per 100 e moltiplicando il risultato per il numero di seggi da attribuire. La percentuale elettorale si ottiene moltiplicando per 100 il numero di voti validi che la lista ha ottenuto dividendo il risultato per la somma di voti validi ottenuti da tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti. I calcoli vanno fatti prendendo in considerazione solo i primi 6 decimali. Il coefficiente elettorale indica, nella parte intera del numero, il numero di seggi ottenuti sicuramente dalla lista. Una volta assegnati i seggi sicuri si assegnano i seggi rimanenti. Per assegnarli bisogna mettere in ordine decrescente i decimali dei coefficienti elettorali di ogni lista e assegnare i seggi rimanenti alle prime liste in graduatoria. Se i seggi rimanenti sono 3, per esempio, le prime 3 liste della graduatoria ottengono un seggio aggiuntivo. Vengono proclamati eletti in ogni lista i candidati che in quella lista stessa hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.
Art. 6
I restanti 6 seggi verranno assegnati alla coalizione che ha ottenuto il 50% dei voti più uno al primo turno o che ha ottenuto più voti nell’eventuale ballottaggio. Verranno assegnati con il metodo descritto nell’articolo 5, comma due, tenendo conto solo delle liste che fanno parte della coalizione a cui spettano i 6 seggi e dei candidati non eletti secondo le disposizioni dell’articolo 5.
Art. 7
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che, rispettando l'apposita legge di Regolamentazione, presenteranno nella loro lista almeno 3 candidati.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio, Lista dei Candidati al Congresso ed eventualmente esprimendo le candidature per la Presidenza e Vicepresidenza di POL. Ogni lista potrà essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti di essa.
Firmatari:
Il Ministro delle Riforme Giò91
Il Presidente del Consiglio Liberal_




