Il cittadino contribuente che, per un motivo qualsiasi, viene iscritto nel libro nero del fisco,
viene spogliato di tutti i suoi diritti costituzionali. Lo Stato di comporta come si comportava Roma con i suoi contribuenti: affidava ad un esattore che, con metodi spicci e spesso brutali, spremeva il contribuente del dovuto e del suo spesso grasso guadagno e se non trovava denaro o beni da alienare lo vendeva coime schiavo. Ecco: l'unica differenza è che il contribuente di Visco non sarà venduto come schiavo ma pagherà salato la sua inadempienza nel pagamento di una multa, di una bolletta di una qualsiasi delle aziende municipalizzate che pagano stipendi strepitosi ai loro amministratori scaricati sugli utenti.
Pare che milioni di italiani si sono già trovati, molti senza saperlo, ad avere la casa ipotecata. Molti altri con le ganasce alla propria auto. Tutti con procedimenti in corso di espropriazione.
Esiste una impugnativa di anticostituzionalità della legge? Esistono disegni di legge o iniziative perchè il cittadino moroso non venga privato dei suoi beni? Quale è l'atteggiamento della sinistra sulla questione?
Pietro Ancona da Palermo
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L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione num. 2 del 09.01.2006 dà il "via libera" ai concessionari della riscossione ai fini dell'adozione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati, in seguito allo "stop" dalla stessa disposto con il provvedimento num. 92 del 22.07.04.
La risoluzione segue l'intervento del legislatore che, con norma di interpretazione autentica, (art. 3 c. 41 l. 248/05 di conversione del d.l. 203/05),ha stabilito che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503".
I concessionari per la riscossione potranno, pertanto, procedere al fermo, mandando un preavviso con invito a corrispondere (presso gli sportelli del concessioanrio stesso) il debito risultante dalla cartella di pagamento entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
(Altalex, 16 gennaio 2006)
Agenzia delle Entrate Anno 2006 | Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2006
Agenzia delle entrate. Direzione Centrale Amministrazione.Risoluzione n. 2/E Roma, 9 gennaio 2006
Oggetto: Articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005 – Fermo amministrativo su beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973
L’articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2005, ha stabilito che le disposizioni previste dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di fermo di beni mobili registrati, debbano essere interpretate nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 di tale ultimo articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503 del 1998, quanto alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti del fermo stesso.
Tale norma conferma la correttezza dell’interpretazione assunta da questa Agenzia prima con la circolare n. 221 del 24.11.1999 e, successivamente, con la risoluzione n. 64 dell’1.3.2002.
Alla luce di quanto sopra esposto, sono venute meno le ragioni che avevano indotto la scrivente ad impartire ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, con la risoluzione n. 92 del 22.7.2004, istruzioni affinché si astenessero temporaneamente dal disporre fermi amministrativi relativamente ai ruoli di questa Agenzia.
Al riguardo, restano ferme le indicazioni fornite, a suo tempo, alle società concessionarie con la nota n. 57413 del 9.4.2003 e, di conseguenza, si ritiene opportuno che l’iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
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