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  1. #21
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    e credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx
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    Citazione Originariamente Scritto da MazingaZ Visualizza Messaggio
    Tra l'altro con il recente (per antinoglobal) decreto di Bianchi per la sicurezza sulle strade, con l'inasprimento delle pene hanno reso possibile, paradossalmente, il rifiuto da parte del conducente a sottoporsi al test per quantificare sul momento il tasso alcolico.
    QUesta possibilità è sempre stata una possibile opzione del conducente. Infatti è sempre stato possibile rifiutarsi di fare il palloncino ed essere accompagnati all'ospedale per fare l'esame del sangue.
    Inolte una volta mi hanno spiegato che il conducente può anche rifiutarsi di fare qualsiasi esame se non in presenza dell'avvocato. In tal caso devono lasciarti andare via e te devi presentarti all'ospedale accompagnato dall'avvocato entro 24 ore. Questo però me lo ha detto una persono alla quale non credo molto perciò è da prendere molto con le molle

  2. #22
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da MazingaZ Visualizza Messaggio
    Tra l'altro con il recente (per antinoglobal) decreto di Bianchi per la sicurezza sulle strade, con l'inasprimento delle pene hanno reso possibile, paradossalmente, il rifiuto da parte del conducente a sottoporsi al test per quantificare sul momento il tasso alcolico.
    Non so quanto convenga perchè è vero che in caso di rifiuto probabilmente non c'è più la denuncia (a me viene in mente comunque l'art. 650 C.P.) ma.....

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiutodell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

  3. #23
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da hurricanes Visualizza Messaggio
    QUesta possibilità è sempre stata una possibile opzione del conducente. Infatti è sempre stato possibile rifiutarsi di fare il palloncino ed essere accompagnati all'ospedale per fare l'esame del sangue.
    Inolte una volta mi hanno spiegato che il conducente può anche rifiutarsi di fare qualsiasi esame se non in presenza dell'avvocato. In tal caso devono lasciarti andare via e te devi presentarti all'ospedale accompagnato dall'avvocato entro 24 ore. Questo però me lo ha detto una persono alla quale non credo molto perciò è da prendere molto con le molle
    In caso di rifiuto prima scattava il reato perchè si applicavano le stesse sanzioni di cui al comma 2.
    Quanto al rifiuto in mancanza di avvocato non è proprio così, o meglio, ci sono sentenze della cassazione che prevedono che siano gli agenti al momento del test a dover avvisare la persona della facoltà di farsi assistere da un legale. Il casino è venuto fuori perchè l'accertamento fatto con l'etilometro in strada è "prova non ripetibile" al quale ha diritto di assistere l'avvocato dell'indagato ed ho qualche dubbio, visto i tempi di smaltimento dell'alcool nel sangue che un test fatto in ospedale 23 ore dopo sia considerato dal giudice come in grado di scagionare la persona.
    Quanto al fatto che ti lasciavano andare via è chiaro che lo facevano, ma senza patente e, se non c'era nessuno in grado di guidare, senza auto e la denuncia scattava lo stesso.

  4. #24
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    Citazione Originariamente Scritto da diego10 Visualizza Messaggio
    ma la lega ed an non sono quei partiti che dal 2001 al 2006 hanno contribuito con il loro voto a far passare le seguenti leggi:
    Legge ex Cirielli
    legge Cirami
    condoni fiscali,ambientali , tombali
    rogatorie internazionali
    lodo schifani
    depenalizzazione del falso in bilancio
    e c´e´sicuro qualche altra leggina a favore degli amici degli amici
    che ho dimenticato,
    ma la cosa strana( poi in italia dove si dimentica tutto) tanto strano non e´,
    l´ex missino, fascista e aspirante democristiano Fini fa una campagna per il referendum per abrogare una legge che LUI e i suoi scagnozzi hanno votato , ma in un paese normale sarebbe stato preso a pernacchiate dai suoi stessi elettori ma qua parliamo di ITALIA nel paese dei pataccari che credono nei venditori di pentole e gioielli falsi e che una cosa non dimenticano mai:
    i vincitori ed i partecipanti di isole dei famosi e di grandi fratelli, allora chiedere di ragionare con il propio cervello a questo popolo e pretendere troppo.
    Il dato di fatto è che AN , Lega ed Italia dei Valori sono gli unici partiti che hanno dato contro alla porcheria (megatorta Prodi Berlusca) per antonomasia.

  5. #25
    MazingaZ
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    Citazione Originariamente Scritto da hurricanes Visualizza Messaggio
    QUesta possibilità è sempre stata una possibile opzione del conducente. Infatti è sempre stato possibile rifiutarsi di fare il palloncino ed essere accompagnati all'ospedale per fare l'esame del sangue.
    Inolte una volta mi hanno spiegato che il conducente può anche rifiutarsi di fare qualsiasi esame se non in presenza dell'avvocato. In tal caso devono lasciarti andare via e te devi presentarti all'ospedale accompagnato dall'avvocato entro 24 ore. Questo però me lo ha detto una persono alla quale non credo molto perciò è da prendere molto con le molle

    Infatti...

    In passato, prima che ci mettsse lo zampino il signor Bianchi (attuale governo), la cassazione stabiliva che per accertare lo stato di ebbrezza bastava che il soggetto fosse ubriaco a prima vista: era sufficiente che barcollasse o parlasse da ubriaco per capirci... Quindi costui, esendo in malafede, se non si fosse sottoposto al controllo con l'apposito strumento, finiva comunque nei casini, tanto valeva perciò sottoporvici, non si sa mai un errore della strumentazione. Adesso, se sei alticcio e alla guida, non ti sottoponi al controllo tramite apparecchio e nessuno ti può far niente. Per chi dice no, infatti, c'è soltanto una sanzione amministrativa e non l'arresto o la custodia cautelare. Niente provvedimento penale.

    Tutto questo, tanto per infarcire lo schifoso l'indulto di quel pizzico di sale cui mancava...

  6. #26
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da albertob Visualizza Messaggio
    Il dato di fatto è che AN , Lega ed Italia dei Valori sono gli unici partiti che hanno dato contro alla porcheria (megatorta Prodi Berlusca) per antonomasia.
    Il PDCI si è astenuto ed a favore dell'indulto hanno votato anche alcuni senatori di AN.

  7. #27
    Orgogliosamente Bannato .
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex il Rosso Visualizza Messaggio
    Il PDCI si è astenuto ed a favore dell'indulto hanno votato anche alcuni senatori di AN.
    Ponzio Pilato docet . Alcuni senatori poi , sono solo una esigua minoranza.

  8. #28
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    Citazione Originariamente Scritto da MazingaZ Visualizza Messaggio
    Infatti...

    In passato, prima che ci mettsse lo zampino il signor Bianchi (attuale governo), la cassazione stabiliva che per accertare lo stato di ebbrezza bastava che il soggetto fosse ubriaco a prima vista: era sufficiente che barcollasse o parlasse da ubriaco per capirci... Quindi costui, esendo in malafede, se non si fosse sottoposto al controllo con l'apposito strumento, finiva comunque nei casini, tanto valeva perciò sottoporvici, non si sa mai un errore della strumentazione. Adesso, se sei alticcio e alla guida, non ti sottoponi al controllo tramite apparecchio e nessuno ti può far niente. Per chi dice no, infatti, c'è soltanto una sanzione amministrativa e non l'arresto o la custodia cautelare. Niente provvedimento penale.

    Tutto questo, tanto per infarcire lo schifoso l'indulto di quel pizzico di sale cui mancava...
    Veramente il primo a mettere mano a questo articolo nella parte in cui stabiliva che per accertare lo stato di ebbrezza bastava che il soggetto fosse ubriaco a prima vista e cioè era sufficiente che barcollasse o parlasse da ubriaco o avesse l'alito vinoso è stato il Governo Berlusconi con la famosa riforma del Codice della strada della quale ancora si vanta, dopo la quale l'art. 186 ha avuto la seguente stesura:

    Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool

    1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 258 a euro 1032. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
    (sostituito dalla nuova formulazione prevista dal decreto Bianchi)


    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
    Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
    direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
    (sostituito dalla nuova formulazione prevista dal decreto Bianchi)

    8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
    sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
    deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

    9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8
    . (sostituito dalla nuova formulazione prevista dal decreto Bianchi)


    Mentre il decreto Bianchi riporta quanto segue:


    1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
    "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
    a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
    b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.";
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
    "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".



  9. #29
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da albertob Visualizza Messaggio
    Ponzio Pilato docet . Alcuni senatori poi , sono solo una esigua minoranza.
    Al senato l'astensione equivale a voto contrario come sa bene D'Alema.

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex il Rosso Visualizza Messaggio
    Al senato l'astensione equivale a voto contrario come sa bene D'Alema.
    Formalmente sì , ma non è poi esattamente la stessa cosa.

 

 
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