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  1. #1
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    Predefinito "Nuovo" C.d.S.: un ritorno al proibizionismo?

    Il Decreto Legge (non ancora convertito) del 03.08.2007, n. 117, meglio noto come decreto Bianchi, prevede, tra le altre, le seguenti novità in tema di guida sotto l'influenza dell'alcol:

    Art. 186.
    Guida sotto l'influenza dell'alcool.

    1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

    a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.


    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.

    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";

    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

    9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.





    ---
    Alla luce di tali novità non ancora in vigore, ritenete che, di fatto, lo Stato italiano imponga il divieto di consumo di prodotti alcolici?
    Si tenga presente che il singolo cittadino patentato, salvo alcune rare occasioni-eccezioni, non è in grado di stabilire se l'alcol eventualmente assunto supera o meno la soglia di tolleranza stabilita dalla Legge, essendo tale giudizio rimesso a soggettive, quanto imprecise, valutazioni.
    Saluti

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Sant'Eusebio Visualizza Messaggio

    Si tenga presente che il singolo cittadino patentato, salvo alcune rare occasioni-eccezioni, non è in grado di stabilire se l'alcol eventualmente assunto supera o meno la soglia di tolleranza stabilita dalla Legge, essendo tale giudizio rimesso a soggettive, quanto imprecise, valutazioni.
    Saluti


    Esatto. In tutti i paesi (civili, aggiungo io) dove è veramente vietato guidare dopo aver assunto alcool, non si sta tanto a pensare se si è bevuto un bicchiere di vino a stomaco pieno oppure una birra a stomaco vuoto. Non si beve e basta.
    Noi siamo sempre stati esageratamente permissivi.

  3. #3
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    Alla luce di tali novità non ancora in vigore, ritenete che, di fatto, lo Stato italiano imponga il divieto di consumo di prodotti alcolici?
    Si tenga presente che il singolo cittadino patentato, salvo alcune rare occasioni-eccezioni, non è in grado di stabilire se l'alcol eventualmente assunto supera o meno la soglia di tolleranza stabilita dalla Legge, essendo tale giudizio rimesso a soggettive, quanto imprecise, valutazioni.
    Saluti
    Ho detto una sciocchezza: il D.L. è già entrato in vigore in data 04/08/2007.
    Saluti

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Sant'Eusebio Visualizza Messaggio
    Ho detto una sciocchezza: il D.L. è già entrato in vigore in data 04/08/2007.
    Saluti
    Comunque, se vai a piedi puoi bere quanto vuoi..
    A massimo triplichi la strada da percorrere e rischi di abbattere tutti i lampioni che incontri...
    Se guidi un mezzo qualsiasi è preferibile che tu sia sobrio...
    P.S. Potrebbe essere la riabilitazione degli astemi...

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da pomponio leto Visualizza Messaggio
    Comunque, se vai a piedi puoi bere quanto vuoi..
    A massimo triplichi la strada da percorrere e rischi di abbattere tutti i lampioni che incontri...
    Se guidi un mezzo qualsiasi è preferibile che tu sia sobrio...
    P.S. Potrebbe essere la riabilitazione degli astemi...

    Visto che mi stuzzichi ti chiedo: in caso di guida di una bicicletta in stato di ebbrezza, cosa rischio?

  6. #6
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    Che palle...

    Io ho sempre guidato alticcio, il problema è che non si deve correre (e io ho smesso di correre da quando ho ribaltato la macchina a 180 orari DA SOBRIO ).

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Feliks Visualizza Messaggio
    Che palle...

    Io ho sempre guidato alticcio, il problema è che non si deve correre (e io ho smesso di correre da quando ho ribaltato la macchina a 180 orari DA SOBRIO ).
    Il problema è che, anche nel completo rispetto di ogni norma del C.d.S. compresa l'osservanza dei limiti di velocità, è sufficiente una birra media in determinate circostanze per essere messo in ginocchio da leggi alquanto discutibili.
    Saluti

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Sant'Eusebio Visualizza Messaggio
    Visto che mi stuzzichi ti chiedo: in caso di guida di una bicicletta in stato di ebbrezza, cosa rischio?
    Alla prima discesa... la morte...
    Gnente de che.. pero'

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da pomponio leto Visualizza Messaggio
    Alla prima discesa... la morte...
    Gnente de che.. pero'


    Me cojoni




  10. #10
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    Me cojoni




    (Sono un astemio forzato..)

 

 
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