LUNEDI 8 MARZO ore 21:00
Art. 4
Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente il loro rappresentante ufficiale presso l' ufficio di presidenza.
Fatto ciò il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti ufficiali nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere.
I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per il Senato.
Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.
La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
Art. 5
La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:
- Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
- Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.
- Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica, in forma di progetto di legge, da far dibattere, emendare ed eventualmente approvare dal Senato.
Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o un suo ministro.
Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.
Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.






