Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    email non funzionante
    Data Registrazione
    01 Apr 2009
    Messaggi
    9,410
     Likes dati
    3
     Like avuti
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Thumbs up La Cassazione ne fa una buona

    da "Clandestini fuori dall'Italia anche se i figli vanno a scuola": Cassazione fa dietrofront - Adnkronos Cronaca

    "Clandestini fuori dall'Italia anche se i figli vanno a scuola": Cassazione fa dietrofront

    Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - I clandestini che hanno figli in età scolare devono essere allontanati dal nostro territorio in quanto la scolarizzazione rientra in una situazione "ordinaria" tale da non legittimare la permanenza degli irregolari. La Cassazione, operando un dietrofront rispetto ad una precedente pronuncia nella quale aveva acconsentito alla permanenza dei clandestini nel nostro territorio con figli in età scolare pena "la crescita armonica" degli stessi, sottolinea che la scuola non può più essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli immigrati irregolari.

    Diversamente, scrive la I Sezione civile nella sentenza 5856, si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". In questo modo la Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un extracomunitario albanese padre di due figli in età scolare e con una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana essendo stata adottata da un signore di Busto Arsizio che chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai figli che con un suo allontanamento avrebbero subito "un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro futuro".

    Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, allinenadosi alla Corte d'Appello di Milano il 5 febbraio 2009, ha evidenziato che il reclamo del clandestino è stato bocciato "in ragione dell'accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore privo di permesso di soggiorno alla permanenza in territorio italiano". Quindi, la Suprema Corte, articolo 31 del testo unico finalizzato all'unità familiare, ha osservato che l'articolo in questione "non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece esso correlato esclusivamente alla sussistenza in situazioni particolari le quali non possono assumere carattere di normalita' e stabilita' collegate al ciclo scolastico". Poco importa, aggiunge la Cassazione, il fatto che i figli dei clandestini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che qui abbiano intrecciato stabili amicizie". La scuola, infatti, rimarca piazza Cavour, "non è circostanza eccezionale né transeunte poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria collegata al loro normale processo educativo-formativo". Non di poco conto ai fini di negare la permanenza dei clandestini in Italia per la Cassazione il fatto che la scolarizzazione è "destinata a durare non già per un tempo determinato ma almeno fino alla maggiore etè dei figli".

    La'"voluntas legis' - scrivono i supremi giudici - subordina la necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espuslione".

    Quanto alla precedente pronuncia che aveva dato l'ok agli irregolari a rimanere nel nostro Paese per stare con i figli in età scolare, la Cassazione prende le distanze e scrive che "la decisione ha offerto una lettura apparentemente estensiva ma in realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo alla cui voluntas non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benché l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis".

  2. #2
    SMF
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    141,600
     Likes dati
    21,771
     Like avuti
    33,955
    Mentioned
    1457 Post(s)
    Tagged
    34 Thread(s)

    Predefinito Rif: La Cassazione ne fa una buona

    Ottimo

  3. #3
    Cancellato
    Data Registrazione
    10 Apr 2009
    Località
    Africa Orientale Italiana
    Messaggi
    8,882
     Likes dati
    4
     Like avuti
    34
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: La Cassazione ne fa una buona

    Vero. Sono rimasto stupito...

 

 

Discussioni Simili

  1. Cassazione su art. 50 TUB
    Di Grifo nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 10-05-11, 13:58
  2. Buona Padanità!! Buona Padanità a tutti!!
    Di diogene nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 27-04-10, 11:56
  3. Cassazione
    Di Viva la vida! nel forum Destra Radicale
    Risposte: 25
    Ultimo Messaggio: 11-04-07, 20:10
  4. Risposte: 22
    Ultimo Messaggio: 05-12-04, 13:50

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito