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  1. #1
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    Predefinito L'articolo 58 del Testo Unico degli enti locali(per chi accusa Grillo di populismo)

    Art. 58
    Cause ostative alla candidatura
    1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
    e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
    2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
    3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
    a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
    b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
    4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
    5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

    Art. 59
    Sospensione e decadenza di diritto
    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
    c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
    2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
    3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
    4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
    5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
    6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
    7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
    8. Copie di provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integazioni.

  2. #2
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    infatti questo articolo non si riferisce a tutte le condanne penali (magari pure in secondo grado e non in cassazione) come vorrebbe fare grillo.

    personalmente sono d'accordo con questo articolo qui, molto meno sulla proposta di grillo.

  3. #3
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    a dire il vero voi criticavate il principio.E cioè il fatto che una carica elettiva posso essere limitata per effetto di un precedente penale.
    Anche quella di consigliere comunale è una carica elettiva.
    Anche io sono piu' d'accordo con questa norma che non con la proposta di Grillo.
    Per questo dicevo che va colta l'essenza di ciò che dice Grillo e del suo movimento

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    a dire il vero voi criticavate il principio.E cioè il fatto che una carica elettiva posso essere limitata per effetto di un precedente penale.
    Anche quella di consigliere comunale è una carica elettiva.
    Anche io sono piu' d'accordo con questa norma che non con la proposta di Grillo.
    Per questo dicevo che va colta l'essenza di ciò che dice Grillo e del suo movimento
    ti sbagli blob, io non ho mai criticato il principio (e il "voi" di solito non mi appartiene): http://www.politicaonline.net/forum/...8&postcount=83

    ho criticato proprio la mancata limitazione dei reati in base a cui risultare ineleggibili.

    così come ho criticato le altre due sue proposte nel merito e non per principio; poi ho anche avuto da ridire su certi suoi metodi degli ultimi tempi, ma questo è un altro discorso.

  5. #5
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    Vorrei ricordarvi che in Italia essere condannati in via definitiva richiede 15 anni . E se hai soldi e buoni avvocati anche di più . Per cui stiamo parlando di aria fritta . Con i marpioni che ci troviamo al potere si rischia che se passa la modifica richiesta da Grillo la giustizia Italiana si avvierà a diventare ancora meno efficente .

  6. #6
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    Blobbe, non hai fatto legge? Allora prova a guardare l'articolo che hai postato e la proposta di Grillo e trova le differenze

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da gfieramosca Visualizza Messaggio
    Vorrei ricordarvi che in Italia essere condannati in via definitiva richiede 15 anni . E se hai soldi e buoni avvocati anche di più . Per cui stiamo parlando di aria fritta . Con i marpioni che ci troviamo al potere si rischia che se passa la modifica richiesta da Grillo la giustizia Italiana si avvierà a diventare ancora meno efficente .
    Infatti il problema grosso (su questo ci si dovrebbe mobilitare!) è proprio la Giustizia italiana, che versa in uno stato indecente per un Paese civile ed è un problema enorme anche per l' ordine pubblico (altro che lavavetri! qui escono camorristi e mafiosi per decorrenza dei termini!). Questa dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi governo e parlamento, altro che le richieste di Grillo e gli italiani, se avessero un po' di sale in zucca, dovrebbero valutare i partiti e i politici in base a questo..

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberich Visualizza Messaggio
    Blobbe, non hai fatto legge? Allora prova a guardare l'articolo che hai postato e la proposta di Grillo e trova le differenze
    le so benissimo le differenze. e allora?

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    le so benissimo le differenze. e allora?
    E' come dire: guardate come sono buoni i cavoli, e voi invece dite che sono cattive le pere!

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberich Visualizza Messaggio
    E' come dire: guardate come sono buoni i cavoli, e voi invece dite che sono cattive le pere!
    perchè non provate a cogliere la sostanza di Grillo e delle sue iniziativw?

 

 
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