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  1. #1
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    Predefinito Lavavetri: articolo da applauso del Riformista di oggi

    http://www.ilriformista.it//document...x?id_doc=93032

    È la destra a vincere
    certe guerre della sinistra



    di Paolo Soldini

    erte guerre estive hanno questo di buono: che durano poco. Con la stessa cinica leggerezza con cui vengono dichiarate, alle prime frescure vengono chiuse e dimenticate: i lettori di giornali e gli spettatori delle tv hanno altro, in genere, di cui preoccuparsi. Speriamo che sia così per il surreale Blitzkrieg che alcune amministrazioni comunali hanno scatenato nei giorni scorsi contro lavavetri, prostitute, graffitari e quant’altra pericolosissima feccia trasformi in giungle minacciose le nostre città (che poi son le stesse i cui amministratori, in altri momenti, ci assicurano essere modelli di sicurezza «che altrove ce li invidiano». E già).
    Abbiamo scritto: «speriamo» e speriamo davvero. Perché l’impressione, assai spiacevole, è che stavolta si sia passato il confine tra l’effimero delle sciocchezze e la sostanza di un atteggiamento, di una cultura, di una concezione (o della mancanza di qualsiasi concezione) della politica e dell’amministrare che, per dirla semplice semplice, non solo non ci piacciono, ma ci fanno anche un po’ paura.
    Primo punto. Fateci caso: tutta la campagna si è sviluppata sotto il segno di un non celato, e talvolta anzi ostentato, fastidio verso i «poveri». I richiami alla necessità di combattere i racket che, in effetti, in molti casi stanno dietro ai poveri cristi con lo straccio in mano o con l’handicap esibito e il braccio teso erano talmente ipocriti che vien quasi da dire bravo a chi, viva la faccia della sincerità, ha detto chiaro e tondo che occuparsi di che c’è dietro al fenomeno «non è affar suo». Passi per l’assessore Cioni, ma il ministro Amato non ha la sensazione che buttarla tutta sul «degrado urbano» renda la questione, quanto meno, un po’ monca? Che non sia un correre appresso al pensar di pancia di chi, infastidito da quello che vede e che sopporta, non ha (lui no) il dovere di indagare su quel che c’è “dietro”?
    In ogni caso - secondo punto - questo quasi tardo ottocentesco accomunare criminalità e miseria, in mancanza (per fortuna) di un Bava Beccaris, non conduce ad alcuna soluzione. Lo slogan bellico di questa estate, «la criminalità non è di destra né di sinistra» è una tautologia del tutto insensata: certo che la criminalità non ha colore politico. Ma invece ce l’ha, eccome, la risposta che le si dà. L’omicidio non è né di destra né di sinistra, ma l’idea di punirlo con la pena di morte è di destra. O no? Prospettare il carcere per chi commette il grave reato di infastidirti pretendendo di lavarti il cruscotto è di destra. Sempre che le espressioni destra e sinistra corrispondano ancora, come ci ostiniamo a credere, a idee, culture della convivenza tra gli uomini e sistemi di valori.
    Il richiamo all’articolo 650 del Codice penale è quanto di più ridicolo ci sia capitato di sentire sulla bocca di politici e amministratori da molto tempo a questa parte. Qualsiasi bravo e onesto avvocato è in grado di liquidare l’ipotesi della sua applicabilità alla fattispecie. Ma anche ammesso che quell’articolo fosse applicabile, qualcuno pensa davvero che si dovrebbero riempire i tribunali di lavavetri e lucciole? E magari le carceri di condannati a tre mesi per non aver osservato «un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica»?
    In realtà ci si infila in tali e tante sciocchezze perché - è il terzo punto - amministratori e tutori dell’ordine pubblico, nel momento in cui dichiarano le loro guerre, ammettono di fatto di aver già perso l’unica guerra che avrebbero dovuto combattere. Gli amministratori d’una città che non voglia lavavetri sulle strade non hanno che da mandare i vigili urbani a verificare che non ce ne siano. Non basta? Molte altre iniziative si possono prendere: per esempio, centri come quelli che il Comune di Roma attrezzò per i bambini sfruttati, dove i minori trovavano la possibilità di sottrarsi al racket, eventualmente anche familiare. Coloro che, giustamente, si scandalizzano perché le vie di certe metropoli sono popolate di prostitute bambine, anziché proporre quartieri del sesso e case chiuse (come fece qualche tempo fa il prefetto di Roma) dovrebbero mobilitare i propri uomini nella lotta contro il traffico di esseri umani. I Comuni, anziché multare i clienti delle prostitute, facciano delle campagne per spiegare che infamia sia approfittare del corpo di donne e di bambine costrette a vendersi come schiave. Lo sappiamo che non basta. Ma avete mai visto, sulle nostre strade, un manifesto sull’argomento? Uno spot in tv?
    Il problema è - quarto punto che riassume i primi tre - che queste guerre vengono combattute, anche da una parte della sinistra, con altre armi e con altro spirito. L’obiettivo è «trovare consenso», adeguarsi a quello che si ritiene essere l’esprit du temps e che spesso è solo il marcio che si annida negli egoismi e nella tremenda propensione a semplificare che corrono nel ventre di ogni società moderna. Cioè quello che la cultura di sinistra dovrebbe combattere e che invece insegue, del tutto inconsapevole di quanto la destra sia, su questi terreni, più solida, coerente e convincente. Attenzione: le guerre dei lavavetri la dichiarate voi, ma a vincerle sono gli altri.

  2. #2
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    finalmente qualche risposta alle ridicole ,patetiche,conformiste,populiste e inutli campagne legalitarie della sinistra.Mi stupisco solo che si trovi sul Riformista un articolo del genere.

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Manfr Visualizza Messaggio
    http://www.ilriformista.it//document...x?id_doc=93032 Il richiamo all’articolo 650 del Codice penale è quanto di più ridicolo ci sia capitato di sentire sulla bocca di politici e amministratori da molto tempo a questa parte. Qualsiasi bravo e onesto avvocato è in grado di liquidare l’ipotesi della sua applicabilità alla fattispecie. Ma anche ammesso che quell’articolo fosse applicabile, qualcuno pensa davvero che si dovrebbero riempire i tribunali di lavavetri e lucciole? E magari le carceri di condannati a tre mesi per non aver osservato «un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica»?
    E' veramente da applauso questo articolo, in ogni sua parte (eppure dice cose che dovrebbero essere talmente ovvie ...); quoto in particolare la parte "giuridica" di esso, perchè nei giorni scorsi mi ha onestamente sconcertata leggere non tanto i rigurgiti di protagonismo male informato - e/o in mala fede - di sindaci ed assessori vari, quanto il plauso a dette iniziative proveniente da larghi settori della maggioranza e finanche del governo; in particolare nientemeno che da Giuliano Amato ... ossia uno che, da bravo Dottor Sottile, di diritto dovrebbe capirne almeno un pochino di più rispetto ai suddetti amministratori locali ...

    Tanto per ricapitolare, l'art. 650 del codice penale persegue - con un'adeguatamente modesta pena detentiva ed un'altrettanto adeguatamente modesta pena pecuniaria - soltanto "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene", il che già di per sè escluderebbe il - più o meno molesto - tentativo di lavaggio dei vetri dal campo d'applicazione della norma, no?!

    Ma vi è di più.
    Nella pluridecennale elaborazione interpretativa data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a questa norma si è affermato il concetto secondo cui l'inosservanza di ordinanze sindacali integra il reato di cui all'art. 650 c.p. SOLO qualora si tratti - il che sicuramente non è, in ispecie - di "provvedimenti contingibili ed urgenti" ...

    Un esempio recente:

    Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 08/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007 )
    Presidente: Gemelli T. Estensore: Gironi EG. Relatore: Gironi EG. Imputato: Nigro. P.M. Gialanella A. (Diff.)
    (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 20 giugno 2006)
    602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 004 CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
    REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Inosservanza di ordinanza sindacale - Configurabilità del reato - Condizioni - Inottemperanza all'ordinanza sindacabile imponente la chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di autorizzazione sanitaria - Configurabilità del reato - Esclusione.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
    Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
    Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
    Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere
    Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
    Dott. CULOT Dario - Consigliere
    ha pronunciato la seguente:
    SENTENZA
    sul ricorso proposto da:
    1) NIGRO ADRIANA N. IL 07/09/1950;
    avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di MELFI;
    visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
    udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
    Udito il Procuratore Generale in persona Dott. GIALANELLA che ha concluso per rigetto del ricorso;
    udito il difensore Del Monte.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    La sentenza impugnata ha dichiarato Nigro Adriana colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell'esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria.
    Nella motivazione si precisa che l'ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale Gramazio, che constatò l'apertura al pubblico del locale e sorprese l'imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta.
    La Nigro ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l'inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all'atto dell'accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l'apertura al pubblico dell'esercizio.
    Il primo motivo è fondato.
    La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 650 in relazione all'inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorché concernenti le materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l'omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710).
    Nel caso di specie l'ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta emessa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell'irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, ne' risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
    P.Q.M.
    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture.
    Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
    Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2007

    Insomma, questa del richiamo all'art. 650 c.p. per i lavavetri mi appare come una vera e propria castroneria giuridica.
    Cercandone - nel dibattito politico recente - di più grandi, mi viene in mente solo la peculiarissima nozione di "interpretazione autentica di una legge dello Stato" propugnata da Calderoli, in barba ad ogni testo istituzionale di diritto pubblico (che spiega come detta "interpretazione autentica" sia solo ed esclusivamente quella data ad una legge da un'altra e successiva legge dello Stato, appositamente approvata, promulgata e pubblicata allo scopo), all'indomani del 9 aprile 2006 con riferimento alla legge elettorale che porta il suo nome ("Si chiama legge Calderoli, e quindi l'interpretazione del tutto personale - e pro domo mea - che ne ho dato io è l'unica sua 'interpretazione autentica!' )

  4. #4
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    esatto,oltrettutto questo protagonismo dei sindaci è del tutto fuori luogo ,illegale e antigiuridico anche per un altro motivo.Non ha senso dare un'interpretazione della legge quando questa spetta comunque ai giudici.Anche in considerazione del fatto che il diritto penale deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale,non può esserci un diritto penale regionale e comunale,sarebbe incostituzionale

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    esatto,oltrettutto questo protagonismo dei sindaci è del tutto fuori luogo ,illegale e antigiuridico anche per un altro motivo.Non ha senso dare un'interpretazione della legge quando questa spetta comunque ai giudici.Anche in considerazione del fatto che il diritto penale deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale,non può esserci un diritto penale regionale e comunale,sarebbe incostituzionale
    Ah, certo ... ma l'art. 3 Cost. (al pari dell'art. 117 Cost. sui limiti di materia della legislazione regionale) è semplicemente una quisquilia/pinzillacchera da saltare a pie' pari, quando si fa della demagogia un tanto al chilo ...

    In effetti inizialmente avevo persino letto di sindaci che, senza ricorrere all'escamotage (peraltro non pertinente al caso) dell'art. 650 c.p., parlavano tranquillamente di sanzioni detentive da applicarsi direttamente con le loro "provvidenziali" ordinanze !!

    Forse, poi, qualche anima pia avrà spiegato loro che le sanzioni detentive possono essere solo penali e non anche amministrative, e che - quindi - solo una legge penale dello Stato può prevederle ... ed allora hanno tirato fuori dal cappello a cilindro l'art. 650 c.p.. Ben messi, stiamo ...

  6. #6
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    massì..facciamo fare a loro...facciamo in modo che siano i sindaci a legiferare in materia penale...così magari con un'ordinanza sindacale a Treviso ripristinano la pena di morte..

  7. #7
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    E' molto significativo come un giornale sicuramente non della sinistra popolare ma dell'ala riformista, la pensi e dica allo stesso modo di Rifondazione criticando le misure prese da certi sindaci e assessori comunali.

  8. #8
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    Faccio notare inoltre che la posizione del Riformista concorda anche con quella della Costituente (e di Rosy Bindi )

  9. #9
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    bell'articolo.

  10. #10
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    Evviva!

    Ma perché queste cose le dicono i giornali della sinistra e non i politici?

 

 
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