
Originariamente Scritto da
Manfr
http://www.ilriformista.it//document...x?id_doc=93032 Il richiamo all’articolo 650 del Codice penale è quanto di più ridicolo ci sia capitato di sentire sulla bocca di politici e amministratori da molto tempo a questa parte. Qualsiasi bravo e onesto avvocato è in grado di liquidare l’ipotesi della sua applicabilità alla fattispecie. Ma anche ammesso che quell’articolo fosse applicabile, qualcuno pensa davvero che si dovrebbero riempire i tribunali di lavavetri e lucciole? E magari le carceri di condannati a tre mesi per non aver osservato «un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica»?
E' veramente da applauso questo articolo, in ogni sua parte (eppure dice cose che dovrebbero essere talmente ovvie ...); quoto in particolare la parte "giuridica" di esso, perchè nei giorni scorsi mi ha onestamente sconcertata leggere non tanto i rigurgiti di protagonismo male informato - e/o in mala fede - di sindaci ed assessori vari, quanto il plauso a dette iniziative proveniente da larghi settori della maggioranza e finanche del governo; in particolare nientemeno che da Giuliano Amato ... ossia uno che, da bravo Dottor Sottile, di diritto dovrebbe capirne almeno un pochino di più rispetto ai suddetti amministratori locali ... 
Tanto per ricapitolare, l'art. 650 del codice penale persegue - con un'adeguatamente modesta pena detentiva ed un'altrettanto adeguatamente modesta pena pecuniaria - soltanto "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene", il che già di per sè escluderebbe il - più o meno molesto - tentativo di lavaggio dei vetri dal campo d'applicazione della norma, no?!
Ma vi è di più.
Nella pluridecennale elaborazione interpretativa data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a questa norma si è affermato il concetto secondo cui l'inosservanza di ordinanze sindacali integra il reato di cui all'art. 650 c.p. SOLO qualora si tratti - il che sicuramente non è, in ispecie - di "provvedimenti contingibili ed urgenti" ...
Un esempio recente:
Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 08/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007 )
Presidente: Gemelli T. Estensore: Gironi EG. Relatore: Gironi EG. Imputato: Nigro. P.M. Gialanella A. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 20 giugno 2006)
602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 004 CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Inosservanza di ordinanza sindacale - Configurabilità del reato - Condizioni - Inottemperanza all'ordinanza sindacabile imponente la chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di autorizzazione sanitaria - Configurabilità del reato - Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
Dott. CULOT Dario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NIGRO ADRIANA N. IL 07/09/1950;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di MELFI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. GIALANELLA che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore Del Monte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha dichiarato Nigro Adriana colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell'esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria.
Nella motivazione si precisa che l'ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale Gramazio, che constatò l'apertura al pubblico del locale e sorprese l'imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta.
La Nigro ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l'inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all'atto dell'accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l'apertura al pubblico dell'esercizio.
Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 650 in relazione all'inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorché concernenti le materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l'omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710).
Nel caso di specie l'ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta emessa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell'irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, ne' risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2007
Insomma, questa del richiamo all'art. 650 c.p. per i lavavetri mi appare come una vera e propria castroneria giuridica.
Cercandone - nel dibattito politico recente - di più grandi, mi viene in mente solo la peculiarissima nozione di "interpretazione autentica di una legge dello Stato" propugnata da Calderoli, in barba ad ogni testo istituzionale di diritto pubblico (che spiega come detta "interpretazione autentica" sia solo ed esclusivamente quella data ad una legge da un'altra e successiva legge dello Stato, appositamente approvata, promulgata e pubblicata allo scopo), all'indomani del 9 aprile 2006 con riferimento alla legge elettorale che porta il suo nome ("Si chiama legge Calderoli, e quindi l'interpretazione del tutto personale - e pro domo mea - che ne ho dato io è l'unica sua 'interpretazione autentica!'
)