Il Presidente della Repubblica in violazione dell'articolo 36 della Costituzione esercitava le sue funzioni aprendo il 3d delle
Consultazioni Presidenziali e conferendo l'incarico di formare un Governo all'On. Garat senza la preventiva richiesta da parte dell'incaricando dell'autorizzazione al voto di fiducia prescritta esplicitamente dalla Costituzione in forma pubblica.
L'articolo 36 della Costituzione stabilisce
un ordine preciso che vede
in primo momento la richiesta pubblica di autorizzazione delle Camere alla votazione sulla fiducia e
solo successivamente le consultazioni su quella richiesta. Il Presidente della Repubblica ha ribaltato quest'ordine, incorrendo espressamente in una violazione della Costituzione per almeno tre motivi:
- ha incaricato l'On. Garat non dietro una sua richiesta pubblica perchè l'On. Garat non l'ha mai presentata* formalmente (l'ha presentata l'On. Laico, che però non è ovviamente chi doveva presentarla cioè "l'incaricato") violando il primo comma dell'art. 36 che ciò prescrive
- non ha consultato dopo che fosse stato reso noto (dall'On. Laico) con pubblica richiesta il nome di chi aveva chiesto l'incarico ma prima, violando il secondo comma dell'art. 36 che ciò prescrive.
E' dunque applicabile, essendo stata completamente fatta a pezzi la procedura Costituzionalmente prevista, l'ultimo comma dell'art 36 che ribadisce quanto descritto in altri articoli (evidentemente suggerendo l'importanza di una particolare rigidità nelle sanzioni per violazioni dell'articolo medesimo) dichiarando le violazioni dell'articolo passibili di censura costituzionale.
A prescindere dalla censura costituzionale, in ogni caso, le violazioni anzidette costituiscono vizio della procedura di incarico e votazione della fiducia Governo, essendo state violate le norme che costituiscono il presupposto dell'autorizzazione al voto di fiducia e dovendo la medesima essere dunque annullata. La violazione delle norme dell'articolo 36 è gravissima per le catastrofiche conseguenze che determina, provocando la nullità di tutti gli atti successivi per ovvie ragioni logiche. Tale importanza avrebbe dovuto consigliare al Presidente Cabraizinho maggiore perizia.
Va rilevato altresì che -al di là dell'ordinamento violato- esistono dei danneggiati da questo corso di azioni, ovverosia i partiti partecipanti alle consultazioni che non hanno potuto esprimere un parere sul governo garat non essendo noto che lui fosse l'incaricato, tra i quali Progetto Liberale (prima consultata assieme al PDL) si costituisce ovviamente come danneggiata.
Si deve infine rimarcare come esistano dei controinteressati all'annullamento del Governo, ovverosia tutti coloro i quali hanno l'interesse legittimo a una formazione del governo perfettamente legale anche in considerazione della possibilità che questo riapra per loro i giochi o che al contrario assicuri contro eventuali nullità di atti futuri (anche per il caso in cui una nuova Corte dovesse sentenziare dopo le elezioni su un atto e in via incidentale essere chiamata ad accertare proprio quanto qui si solleva).
Si fa dunque presente che in gioco non è solo il rispetto formale delle norme ma lo stabilirsi di una prassi illegale, il danneggiamento dei partiti privati della dovuta dialettica costituzionale, ed anche l'interesse -moralmente forse non condivisibile da tutti ma sicuramente esistente- che il Governo sia annullato se è illegale, visto che il futuro potrebbe essere diverso.
Tutto ciò consiglia che le cose si rifacciano da capo e si rifacciano per bene, nel rispetto della legge, che sul punto è molto chiara e dettagliata.
SI RICHIEDE PERTANTO
Che il collegio dei probiviri accerti se sussistano le seguenti violazioni costituzionali dell'art 36 da parte del Presidente di PIR e che, valutatane la gravità, disponga le conseguenti ammonizioni per censura ex art. 36 e 39
- incarico illegittimo per difetto di richiesta pubblica e preventiva da parte dell'incaricando
- consultazioni illegittime per difetto di notorietà del nome dell'incaricando
prima di esse, e connessa assenza di consultazioni prescritte
dopo l'incarico
E, indipendentemente, che il Collegio dei probiviri accerti e dichiari
- la nullità dell'incarico all'On. Garat per difetto nel presupposto
- la nullità delle consultazioni per difetto di notorietà fin dall'inizio di esse del nome dell'incaricato
- la nullità per difetto nei presupposti dell'autorizzazione a procedere al voto di fiducia
- la nullità delle votazioni di fiducia
Si allegano in diverso post elementi di prova.
f.to
On.
Ronnie
* se l'on. Garat è in grado di dimostrarci d'averla presentata, saremo i primi a ritirare il capo d'imputazione, restando però valido l'altro sul mancato incarico prima di consultare e viceversa dato dopo le consultazioni