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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Presentazione del progetto di riforma costituzionale della giustizia

    N°3 questo che vedete è il mio file "riforma su testo vecchio", coincide appunto con la riforma ma la integra nel testo della costituzione oggi vigente, è un testo di transizione destinato ad essere approvato subito ed a venire POI sostituito (e se del caso corretto perchè siamo persone prudenti) dalla nuova riforma generale, ovviamente di essa costituisce già da solo gran parte.

    Grassetto = sostituzioni su base primoli di parti di questa, aggiunte
    rosso= abrogazioni

    COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI POL

    Preambolo (sostitutivo dell'attuale)

    Noi Costituenti, per grazia dell’Amministrazione e volontà del Popolo rappresentanti la Comunità, riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire e la disponibilità per questa adesione del dominio di Politica Online e di regole preesistenti e insindacabili certe ed uguali per tutti garantite dalla Sovrana Amministrazione di POL.

    Nel nome della nostra ferma convinzione intorno all’utilità del libero Confronto e del necessario rispetto per le forme ed i luoghi che lo rendono concretamente possibile, proclamiamo la più profonda e originaria unità di intenti con l’Amministrazione di Politica Online e con tutti coloro i quali costruiscono con la loro adesione quotidiana il Popolo di POL e poniamo qui di seguito i principi di una democrazia virtuale che sia di questo Confronto parte integrante.


    TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI

    Art.1
    La Comunità organica di Politica Online è laica, partecipativa, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose. La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili. Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, salve le limitazioni che la Legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni Istituzionali, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.

    Art.2
    Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede. Nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche espresse nella Comunità dei cittadini di POL o sulle condizioni reali al di fuori di essa potrà essere imposta tramite la legge.

    [...] omissis

    Art.5
    I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia. La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

    [...] omissis

    Art.8
    “II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. La carica di Presidente di POL è incompatibile con altre cariche istituzionali, la violazione di tale disposizione comporta la decadenza dalla carica di Presidente di POL. Il Presidente di POl ha venti giorni di tempo per optare, se non esprime alcuna opzione decade dalle altre cariche eventualmente ricoperte. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione.: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno la Corte Suprema ed il Presidente del Congresso riuniti in seduta comune (con apertura di specifico 3d denominato Alta Corte di Giustizia e con decisione entro 3 giorni dalla apertura del 3d, pena decadimento della accusa).Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. In caso di sospensione del Presidente da parte dell'amministrazione del sito la Presidenza passa di diritto e senza alcun cambiamento al Vicepresidente, che diventa Presidente a tutti gli effetti fino al ritorno del Presidente. In caso di vacanza della Vicepresidenza al momento della rimozione del Presidente le funzioni del presidente sono assunte dal Congresso stesso con decisioni a maggioranza dei 2/3 dei congressisti.”
    [DDL Cost 01/03/07, in vigore dalla VIII Legislatura]

    […] omissis

    Art.23
    La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni territorio (regione, macroregione, nazione senza stato, euroregione) che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.

    La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.

    La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.
    .[DDL COST 10/08/06][DDL Cost. 01/03/07]


    [gli articoli dal 46 al 51 sono ABROGATI e ritorna invece il 23 bis con nuovo contenuto (ritengo insensato lasciarlo come è, meglio cambiarlo da subito, tanto è marginale)]


    Art. 23BIS
    Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno trentacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di un apposito sondaggio recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il sondaggio deve avere la durata di quattro giorni. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari almeno al cinquanta per cento più uno del numero complessivo dei votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Congresso e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

    […] omissis

    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
    Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
    Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
    Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
    Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

    [Gli articoli da 31 a 35 sono accorpati nell'art 31. per far posto alla nuova numerazione]

    TITOLO VI. LA CORTE COSTITUZIONALE

    Tutto il resto è identico all'altra. salvo:


    l'art 52 cost vigente è abrogato dall'art 50 riforma


    TITOLO VI. LA CORTE COSTITUZIONALE

    Articolo 32
    La Corte Costituzionale è composta da tre membri i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. Due Giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il restante componente è nominato dal Presidente di POL.

    Articolo 33
    I membri della Corte di elezione congressuale possono essere rimossi anticipatamente con voto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Congresso e relazione motivata, il Giudice di nomina Presidenziale può essere rimosso con voto a maggioranza dei due terzi su relazione motivata del Presidente di POL. La rimozione dei Giudici non può avvenire senza che sia stata data loro la possibilità di difendersi nell'aula parlamentare.

    Articolo 34
    Non prima dei venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. L'elezione di Giudici eletti dal Congresso deve sempre precedere di almeno ventiquattro ore la nomina del membro Presidenziale. La seduta del Congresso che veda all'Ordine del Giorno l'elezione di un Giudice permane convocata di diritto fino alla sua elezione. Nel caso in cui uno dei giudici cessi dalla carica in maniera anticipata la seduta Congressuale per la sua sostituzione sarà aperta entro sette giorni di diritto, se il Giudice è di nomina Presidenziale il Presidente di POL dovrà sostituirlo entro sette giorni, essa avviene negli stessi modi previsti nei commi di cui sopra.


    Articolo 35
    Possono essere eletti alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, nel momento dell'accettazione dell'elezione, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

    Articolo 36
    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge
    ordinaria.

    Articolo 37
    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale almeno dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi. Possono, altresì, proporre ricorso alla Corte Costituzionale ciascun congressista e il Presidente di POL. Per i giudizi di appello alle sentenze del Tribunale Amministrativo, possono presentare
    ricorso coloro che, in tale sentenza, sono rimasti soccombenti. Il regolamento interno prevede anche le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.

    Articolo 38
    La Corte Costituzionale giudica:
    a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    b) sui conflitti di attribuzione fra gli organi costituzionali c
    c) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti aventi forza di legge e nei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    d) in appello alle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo su questioni di legittimità.
    e) in appello ai decreti emessi dal Tribunale Amministrativo su questioni di legittimità.
    Sulle precedenti questioni, la Corte Costituzionale opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Essa viene adita con ricorso.

    Articolo 39
    Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di un atto o di parte di un atto, esso cessa di avere efficacia a decorrere dal giorno stesso dell’emissione della sentenza. Quando la Corte dichiara l'illegittimità di un atto del Tribunale Amministrativo esso cessa di avere efficacia a decorrere dal giorno stesso dell'emissione della sentenza ed obbliga il Tribunale Amministrativo a riesaminarlo. Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

    SEZIONE V
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

    Articolo 40
    Il Tribunale Amministrativo è composto da tre membri i quali rimangono in carica ognuno per un periodo di 9 mesi. Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri i precedenti vedono prorogati i loro poteri. Due Giudici del Tribunale Amministrativo sono eletti dal Congresso a maggioranza semplice dei suoi componenti, il restante componente è nominato dal Presidente di POL.

    Articolo 41
    I membri del Tribunale di elezione congressuale possono essere rimossi anticipatamente con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Congresso e relazione motivata, il Giudice di nomina Presidenziale può essere rimosso con voto a maggioranza su proposta del Presidente di POL. La rimozione dei Giudici non può avvenire senza che sia stata data loro la possibilità di difendersi nell'aula Parlamentare.

    Articolo 42
    Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. La seduta del Congresso che veda all'Ordine del Giorno l'elezione di un Giudice permane convocata di diritto fino alla sua elezione. Nel caso in cui uno o due giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti non oltre sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi previsti nei commi di cui sopra ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.

    Articolo 43
    I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    Possono essere eletti al Tribunale Amministrativo tutti i membri della comunità che, nel momento dell'accettazione dell'elezione, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice del Tribunale Amministrativo è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
    La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici del Tribunale Amministrativo.

    Articolo 43
    Il Tribunale Amministrativo elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme del regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi. Il regolamento interno del Tribunale Amministrativo è adottato dal Congresso con legge ordinaria.

    Articolo 45
    Possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi o un partito. Possono, altresì, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo ciascun congressista e il Presidente di POL. Per i pareri in materia amministrativa, possono presentare richiesta ciascun Ministro, il Presidente del Congresso e il Presidente di POL. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali e delle istanze al Tribunale Amministrativo, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze, dei decreti e dei pareri.

    Articolo 46
    Il Tribunale Amministrativo giudica:

    a) sulle controversie relative alla legittimità dei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, delle ordinanze del Presidente di POL e dei singoli Ministri, qualora questi atti siano viziati da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
    b) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nei
    regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, nelle ordinanze del Presidente di POL e in quelle dei singoli Ministri.
    c) Sulle controversie nei partiti e fra i partiti regolate dalla legge ordinaria.
    Sulle precedenti questioni, il Tribunale Amministrativo opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Esso viene adito con ricorso.
    d)Il Tribunale Amministrativo provvede inoltre a decidere sulle controversie relative a questioni di carattere elettorale o referendario.
    In questo caso, il Tribunale Amministrativo opera come organo amministrativo e decide con decreto. Esso viene adito con istanza.
    e) sulle richieste di consulenza giuridica da ciascun Ministro, dal Presidente del Congresso e dal Presidente di POL.
    In quest'ultima funzione, il Tribunale Amministrativo si pronuncia su tutte le questioni che il richiedente ha formulato, rimettendo ad esso un parere dettagliato e motivato. In caso di consulenza giuridica, il Tribunale Amministrativo opera come organo amministrativo e si esprime con parere. Esso viene adito con richiesta.

    Articolo 47
    Quando il Tribunale Amministrativo ravvisa l’illegittimità di un atto o di parte di un atto, ne dichiara l’annullamento totale o parziale. Esso cessa quindi di avere efficacia a decorrere dal giorno stesso dell’emissione della sentenza di annullamento. Contro le sentenze del Tribunale Amministrativo è ammessa impugnazione in appello dinanzi alla Corte Costituzionale, tranne che per le sentenze relative all’interpretazione di norme giuridiche. La sentenza su controversie nei partiti o fra i partiti ha valore di provvedimento amministrativo immediatamente efficace, salva la sospensione dei suoi effetti per effetto del ricorso in appello. Contro i pareri del Tribunale Amministrativo quale organo di consulenza non è ammessa alcuna impugnazione. Contro i Decreti del Tribunale Amministrativo è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità.

    SEZIONE VI
    L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

    Articolo 48
    L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale, dai giudici del Tribunale Amministrativo e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale o del Tribunale Amministrativo può intervenire durante l'operato dell'Alta Corte di Giustizia.

    Articolo 49
    L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione.


    TITOLO III

    SEZIONE I
    REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI


    Articolo 50
    Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi costituzionali sono adottate dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.


    SEZIONE II
    DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

    Delle fonti del diritto

    Articolo 51 Indicazione delle fonti
    Sono fonti del diritto:
    1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di POL
    2) la Costituzione della Comunità di POL
    3) le sentenze della Corte Costituzionale di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 38 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art 56
    4) le leggi del Congresso di POL
    5) le sentenze e i decreti del Tribunale Amministrativo di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 46 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art 56
    6) i regolamenti del Governo di POL
    7) gli usi tradizionali

    Articolo 52 Leggi
    1. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di legge sono disciplinate dalla Costituzione.
    2. Le leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle leggi Costituzionali.

    Articolo 53 Regolamenti
    1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle leggi.
    2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

    Articolo 54 Usi giurisprudenziali e tradizionali
    1. Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 50 le Sentenze della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo dovranno essere considerate precedenti vincolanti e immediatamente applicabili se non diversamente disposto con leggi Costituzionali o ordinarie del Congresso successive e recanti discipline più generali ed esaustive nelle medesime fattispecie.
    2. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi tradizionali hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

    Articolo 55 Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.

    Articolo 56 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di POL.

    Articolo 57 Applicazione delle leggi eccezionali
    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Articolo 58 Abrogazione delle leggi
    Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.


    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Disposizione I
    L’entrata in vigore della Costituzione non pregiudica la permanenza in vigore di tutte le norme di legge e amministrative sinora in essere. Sono fatti i salvi anche i giudizi attualmente in corso presso la Corte Costituzionale. Entro cinque mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione di tutte le norme vigenti nella comunità, al raccordo e al coordinamento di esse con la Costituzione e all’emanazione delle norme necessarie per l’attuazione di questa.

    Disposizione II
    Gli organi e le istituzioni già operanti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione potranno continuare le loro attività. Il loro rinnovo avverrà secondo le nuove norme. Entro sette mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede all’indizione delle elezioni congressuali e presidenziali, anche se il precedente Congresso e il precedente Presidente di POL non sono giunti a naturale scadenza.

    Disposizione III
    Per le prime elezioni della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo immediatamente seguenti l'entrata in vigore della Costituzione, la nomina dei Giudici Presidenziali si deve effettuare un giorno dopo l'elezione degli altri componenti i rispettivi organi. Il mandato dei primi tre Giudici del Tribunale Amministrativo avrà inoltre in via transitoria durata ridotta quadrimestrale, per assicurare la non sovrapponibilità delle rielezioni dei due organi.

    Disposizione IV
    A seguito dell’approvazione congressuale, la presente Costituzione è promulgata dal Presidente di POL e successivamente pubblicata secondo le norme già vigenti. L’entrata in vigore della Costituzione avverrà sette giorni dopo la pubblicazione.

    è particolarmente importante che mi facciate notare se ci sono errori di compatibilità fra testo vecchio e nuovo , cioè che leggiate QUESTA riforma che sarà la prima a passare ASSIEME alla costituzione attuale e soprattutto (ove troviate disposizioni da sterilizzare "sospendendole" con una eventuale disposizione transitoria ad hoc) che pensiate come risolvere i problemi.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    direttamente dall'Inferno
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    domanda sull'art 35: poniamo che un membro d'un qualsiasi partito polliano voglia candidarsi per la Corte Costituzionale. E seguendo la lettera dell'art 35,si dimette da tutte le cariche ricoperte in quel partito,si dimette anche da semplice iscritto,magari 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. E' da considerarsi eleggibile? Non sono richiesti altri requisiti?

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da perplesso666 Visualizza Messaggio
    domanda sull'art 35: poniamo che un membro d'un qualsiasi partito polliano voglia candidarsi per la Corte Costituzionale. E seguendo la lettera dell'art 35,si dimette da tutte le cariche ricoperte in quel partito,si dimette anche da semplice iscritto,magari 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. E' da considerarsi eleggibile? Non sono richiesti altri requisiti?
    l'iscrizione non è una "carica statutaria", per carica statutaria si intende un ruolo dirigenziale a qualunque titolo dentro quel partito secondo il suo ordinamento interno. L'iscrizione non è ovviamente un ruolo dirigenziale, è semplicemente una adesione. Il 90% degli iscritti ai partiti non dirige niente.

    è pienamente eleggibile per la Corte Costituzionale, a prescindere dal fatto che si dimetta dalla carica, certamente. L'incompatibilità è con l'accettazione, non con la candidabilità.

    Mi spiego: un Segretario di partito puo' candidarsi, venire votato dal congresso. A quel punto se ha i voti puo' accettare la carica. L'accettazione è preclusa dal fatto che ne abbia un'altra di qualsiasi tipo, istituzionale o politica, conseguentemente egli dovrà optare dimettendosi dall'una al momento in cui opta per l'altra.

    E' quello che vige per qualsiasi carica di questo tipo in qualsiasi paese civile ovviamente, non ha senso costringere uno a perdere una carica per una "possibilità di venire eletto", se lo eleggono decade da quella che sacrifica per l'altra altrimenti si tiene quella carica.

    Leggiti questo post che esplica bene questo e un altro aspetto.

    http://www.politicaonline.net/forum/...5&postcount=22

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    è propriamente così ed è quello che si è voluto deliberatamente

    N°1 il ministero attuale considera incostituzionali e lesive della dignità delle persone le disposizioni tese a ridurne la libertà di espressione (considerata principio naturale dell'ordinamento), conseguentemente i Giudici potranno avere opinioni e tessere e liberamente esporle come qualsiasi altro forumista anche su questo forum. A prescindere dai requisiti della carica di Giudice essi avranno questo diritto. Faranno dunque campagna come tutti indipendentemente dalla candidabilità in qualsiasi caso, un giudice potrà postare manifesti politici, potrà mandare pvt politici, potrà dare opinioni politiche e potrà votare nei congressi del suo partito se ne avrà uno. Questo prima e a prescindere dal fatto che possa candidarsi o meno.

    N°2 il ministero attuale considera inaccettabile lesione della ricchezza del Gioco e pericolosa dequalificazione per i Giudici che verranno eletti domani il fatto che i personaggi con un elettorato consistente rispetto al loro partito (es: Danny78, Cristiano72, Estewald, Giò91, FGC.Adelfia, Rudy, il sottoscritto, Liberamente etc. e via così) siano disincentivati alla candidatura nelle magistrature di primo grado e superiore. La ragione è semplice: se i partiti subiscono un danno di incandidabilità di queste persone la loro lista perde voti quindi le coalizioni eleggeranno delibertamente persone di serie B o C alla Corte per mantenere i portatori di voti sani. Questo è dannosissimo, i magistrati devono essere persone esperte del gioco e non novellini, anche per questo si sono introdotti i requisiti di numero di post pure per i giudici. Il ricambio del gioco con facce nuove NON SI FA nelle Corti, dove più serve gente preparata, ma nel congresso e nel Governo oltrechè negli organici dei partiti. I partiti candidano chi vogliono, in seguito il Giudice eventualmente candidatosi sceglierà se dimettersi da Giudice e fare il congressista o finire il mandato.

    N°3 il ministero attuale considera importante il bilanciamento tra organi Costituzionali e non le personali qualità dei cittadini che li andranno a rappresentare. Questa Costituzione non prevede requisiti personali eccessivi ma impone vincoli Istituzionali FORTISSIMI quali tutte le garanzie prima espresse al riguardo dei diritti di partecipazione al Gioco ad esempio. Il bilanciamento tra organi Costituzionali ad avviso di questo ministero inoltre richiede che il CONGRESSO (potere legislativo) e il GOVERNO (potere esecutivo) non siano compatibili con la carica di Giudice, per esigenze di separazione dei poteri. Si considera però stupido e lesivo della ricchezza del Gioco il fatto che qualcuno non possa candidarsi "da congressista" o "da Presidente" alla Corte o al Tribunale, in effetti questo è semplicemente un dazio di candidatura poichè costringe chi vuole candidarsi a dimettersi preventivamente da questi incarichi. Se poi non lo eleggono egli subirà una trombatura forte, questo meccanismo è intollerabile perchè tende a pretendere candidati "blindati" dalle coalizioni i quali non rischino la trombatura, mentre qui si vuole uno scontro tra tante persone che "vogliono provarci" fra le quali escano fuori i migliori, non una opportunità per i partiti di bruciare i peggiori promettendo posti in corte e trombando la gente al momento del voto (immaginatevi un partitone che giochi questo scherzo a un dirigente scomodo di un partito del cdx in ipotesi...)! Per questa ragione l'incompatibilità è con la DOPPIA CARICA non con la candidatura a una carica, l'incompatibilità è costituita dunque da un obbligo di opzione fra cariche non da un divieto di candidatura alle cariche stesse.

    N°4 Visto e considerato che nel gioco di POL le direzioni dei partiti hanno un ruolo fondamentale e che questa costituzione le rende titolari di poteri inevitabili e tutelati dall'ordinamento (il TAP si occupa -con possibile appello beneinteso- delle liti interne e le dirime secondo le regole che i partiti si sono dati, ma le dirime solo ove qualcuno glielo chieda -tipo l'ordinamento sportivo versus quello italiano-) era opportuno che l'incompatibilità fosse estesa a chi "fa le liste" per il congresso cioè a chi ha poteri nei partiti. La dirigenza di un partito (non solo la presidenza o la segreteria ma QUALSIASI INCARICO diverso dalla tessera) comporta incompatibilità.

    N°5 Il mandato dei Giudici non è rinnovabile non perchè questo sarebbe dannoso alla funzionalità o alla giovinezza forumistica delle Corti ma perchè se fosse rinnovabile i Giudici ricatterebbero i loro stessi partiti al fine di essere confermati, invece in questa maniera essi son costretti a uscire dal potere giudiziario, sottoporsi al bagno di democrazia del loro partito ed eventualmente dell'elezione politica e DOPO NOVE MESI se valgono veramente tornare in Corte o in Tribunale. E' per questo motivo che si è direttamente abrogata l'altra porcata inaccettabile e disastrosa per il Gioco che è quella demenziale incompatibilità con la candidatura al congresso o a cariche varie per sei mesi dopo la decadenza dall'incarico!

    L'effetto di quella disposizione in questo quadro sarebbe terribile, perchè prevederebbe le dimissioni semiautomatiche "prima della scadenza della legislatura" indipendentemente dal mandato e finalizzate solo ad evitare di essere incandidabili per le elezioni successive alle prossime!! Siccome nessuno vuole costringere i Giudici a farsi sostituire da una (magari la stessa) maggioranza prima delle elezioni anzichè dopo è opportuno che non ci siano norme simili.. Tanto più che è uno schifo in un gioco partecipativo fondato sul diritto di giocare per divertirsi che qualcuno debba stare fermo al palo sei mesi!

    Spero di avere chiarito e che vi ricordiate tutti che:

    A) in questa riforma c'è il doppio grado di giudizio
    B) le due corti avranno probabilmente colori diversi perchè saranno elette da diverse maggioranze (e questo è un gioco sostanzialmente improntato all'alternanza)
    C) il regolamento di giudizio non sarà arbitrario ma fissato dal Congresso
    D) le competenze penali non ci sono più già ora e non torneranno
    E) le competenze delle due corti sono DIVERSE, ripartite ed esclusive. Quindi nessun Giudice potrà influenzare "quanto un Giudice della Corte attuale" il sistema politico di domani poichè i giudici saranno 6 e non tre divisi in due corti ognuna con la metà delle competenze attuali.

    Questa riforma ELIMINA SOSTANZIALMENTE la politica dalla Giustizia tramite meccanismi Istituzionali e non lo fa basandosi (solo) sulla buona fede di chi è eletto ma su basi molto più solide di pesi e contrappesi. Il punto chiave è che non si vuole eliminare i giudici dalla politica ma solamente la politica dai giudizi.

    Siamo aperti ad osservazioni e proposte, ma l'impianto fondamentale -espresso fin dalle linee guida- non cambierà su questo punto.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  4. #4
    Fiamma dell'Occidente
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    Rinnovo la richiesta formale ai moderatori che questo 3d che io non ho aperto venga chiuso e gli ultimi due post spostati nel 3d del Ministero della Giustizia. E' lì che sto discutendo di questa cosa ed è lì che ci sono certe risposte. NON voglio che mi si facciano venti volte su due diversi 3d le critiche alle stesse norme, voglio che sia tutto in un solo 3d discusso in modo piano e con criterio. Lì ci sono documenti indispensabili per capire questa riforma quali le mie spiegazioni e le linee guida del ministero.

    Se altri vogliono aprire di questi 3d possono farlo, io da solo non ho intenzione di duplicare le mie fatiche. Grazie.
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    Presidente di Progetto Liberale

  5. #5
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    domanda sull'articolo 51. indicare come primaria fonte del diritto l'Ordinamento Giuridico naturale non si presta a troppo libere interpretazioni? per meglio dire,non si corre il rischio che ognuno si arroghi la paternità della corretta interpretazione di tale fonte,creando dispute in punta di diritto che si avvitino su di se stesse senza arrivare a nulla? PS. allora aspetterò la risposta sul corretto 3d una volta riunificato

 

 

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