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    Predefinito Cassazione: Indigente Che Occupa Casa Popolare Non Fa Reato

    (AGI) - Roma, 26 set. - Non commette reato chi, in situazione di grave indigenza, occupa abusivamente una casa popolare. E' quanto si evince da una sentenza della Cassazione (n.35580) che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Roma: i giudici del merito avevano infatti confermato la condanna, gia' inflitta in primo grado, di una donna alla pena di 600 euro di multa, concedendole le attenuanti generiche, ritenendola responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprieta' dell'Iacp. L'imputata, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando, che la Corte territoriale aveva "escluso lo stato di necessita'" in relazione all'occupazione contestatale, "senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, all'esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrita' fisica degli stessi e al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai Servizi sociali". Per la Suprema Corte (seconda sezione penale), il ricorso e' fondato: "Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessita' previsto dall'Art.54 del codice penale, rientrano nel concetto di danno grave alla persone - si legge nella sentenza - non solo la lesione della vita o dell'integrita' fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona". Pertanto, sottolineano i giudici di Piazza Cavour, "entrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrita' fisica del soggetto in quanto si riferisconoo alla sfera dei beni primari collegati alla personalita', fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".

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    Citazione Originariamente Scritto da parabellum Visualizza Messaggio
    (AGI) - Roma, 26 set. - Non commette reato chi, in situazione di grave indigenza, occupa abusivamente una casa popolare. E' quanto si evince da una sentenza della Cassazione (n.35580) che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Roma: i giudici del merito avevano infatti confermato la condanna, gia' inflitta in primo grado, di una donna alla pena di 600 euro di multa, concedendole le attenuanti generiche, ritenendola responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprieta' dell'Iacp. L'imputata, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando, che la Corte territoriale aveva "escluso lo stato di necessita'" in relazione all'occupazione contestatale, "senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, all'esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrita' fisica degli stessi e al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai Servizi sociali". Per la Suprema Corte (seconda sezione penale), il ricorso e' fondato: "Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessita' previsto dall'Art.54 del codice penale, rientrano nel concetto di danno grave alla persone - si legge nella sentenza - non solo la lesione della vita o dell'integrita' fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona". Pertanto, sottolineano i giudici di Piazza Cavour, "entrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrita' fisica del soggetto in quanto si riferisconoo alla sfera dei beni primari collegati alla personalita', fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".
    condivido
    Al diavolo la legalità, preferisco la giustizia
    Figliodegliavi

  3. #3
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    Sarebbe interessante se anche per gli stabili degli altri enti valesse la stessa regola...

 

 

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