Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 30
  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    140 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Exclamation Il diritto di cambiare il gioco - riflessioni in fatto e in diritto

    Scrivo questo post perchè la situazione lo richiede. Vuole essere un contenitore di argomentazioni che siano utili a capire questo tema.

    Legittimità Politica
    del cambiamento
    Partiamo dalle elezioni. Il blocco riconducibile alla attuale maggioranza ha ottenuto 14 congressisti, ad essi s'è andato ad aggiungere Lepanto durante il tempo. Vi sono poi nove congressisti della sinistra e un congressista del BNP. Nel blocco della maggioranza -ad oggi- l'unica persona che ha espresso dubbi sulle riforme è Roberto M. Quindi conservativamente da 15 andiamo a 14 congressisti.

    se il Congresso fosse al completo dunque (cioè con Danny e con il PQM) e Roberto M votasse le riforme (o facesse subentrare qualcuno) noi avremmo comunque i 3/5 dei Congressisti, necessari a cambiare la Costituzione scongiurando un referendum. In nessun caso non avremmo i 13 congressisti sufficienti ad approvare le riforme se tutti gli altri si opponessero. In ogni caso il cammino di formazione di queste leggi è noto, il 50% del pacchetto di riforme è stato scritto da Primoli molti mesi fa, le posizioni del centrodestra e di IPSN nella carta di intenti hanno orientato quella stesura e poi la preparazione di questo testo. Vogliamo attribuire il resto della scrittura a un lavoro coordinato da me compiuto nel tempo con tutti i partiti della maggioranza (Progetto Liberale, Destra Moderata Nazionale, Liberaldemocratici Riformisti, Conservatori Cristiani, Partito Democratico di Unità Monarchica, Insieme per una Pol Sociale e Nazionale) le seguenti persone: Liberal_, Primoli stesso, Repubblica e tutti coloro che hanno contribuito con proposte anche molto estese, in particolare i tre giudici della Corte, C@scista, Caimano ed Azerty nonchè Danny78 e la Lista Repubblicana.

    Le riforme contenute in questo PDL sono 3

    1- Abrogazione commissione riforme
    2- Abrogazione e sostituzione unitaria della Costituzione
    3- Decostituzionalizzazione e sostituzione della Legge Elettorale

    Il fatto che le riforme siano unite e non siano state divise ha un senso preciso: il testo è quello di un nuovo basamento del gioco e non di una riformetta dell'attuale sistema, non è dunque possibile presentare separatamente diverse tranches senza depotenziare la riforma. Ciò non è nei nostri obiettivi ben spiegati in questo post di sintesi della riforma: http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=374171

    Quanto alla condivisione questo testo è stato largamente ed estesamente mediato con chi ha voluto partecipare, in particolare oltre la metà di queste norme (la riforma della giustizia) sono note da un mese nel 3d del MiniGiust.
    La legge elettorale è il simbolo della nostra apertura all'opposizione, in effetti noi avremmo potuto proporre modificarla a livello Costituzionale, mentre la nostra legge espressamente la pretende ordinaria. Così, a differenza di quanto la sinistra ha fatto con noi, chi verrà dopo avrà diritto di cambiare le cose senza impiccarsi su una maggioranza altissima richiesta.
    Per di più tra le leggi abbiamo scelto quella in assoluto più rappresentativa e democratica: il proporzionale senza premi di maggioranza e con sbarramento basso (e trattabile).

    Legalità Giuridica
    del cambiamento

    Intorno al PdL Costituzionale N°2 qui presentato http://www.politicaonline.net/forum/...2&postcount=25
    e che si compone dei seguenti pezzi:
    Art. 1 La legge 21/12/2006 Legge di istituzione "Commissione Riforme" è abrogata

    Art. 2 La Costituzione di POL è abrogata e sostituita dalla seguente Carta Costituzionale: xxxx testo xxxx

    Art. 3 La legge Cost. 23/3/2007 “Legge elettorale Costituzionale” è abrogata

    Art. 4 La legge elettorale è sostituita dalla seguente legge di natura ordinaria, che sarà quindi modificabile senza procedimento di revisione Costituzionale tramite il procedimento ordinario: xxxx testo xxxx

    Art. 5 Ogni disposizione normativa in contrasto con la presente legge Costituzionale è abrogata.
    Sono sorte moltissime critiche, circa 24 ore dopo la presentazione. In particolare le critiche sono sorte al momento in cui il Presidente del Congresso On. Giò91 ha scritto questo post:
    Citazione Originariamente Scritto da Giò91
    Convoco per il 9 Ottobre 2007 alle ore 20.00 l'ottava seduta congressuale.
    Le prime 72 ore saranno dedicate al dibattito interno al Congresso, i 3 giorni successivi alla votazione.

    Il Congresso è chiamato ad esprimersi sui seguenti ODG:

    1)P.d.L. Costituzionale Danny78 “Convocazione di una Assemblea Costituente per la redazione di una nuova Costituzione della Comunità di POL”

    2)PdL Costituzionale Gianfranco-Rudy-Defender-Meridionale-Ronnie-Lepanto-Folgore-Giò91
    etc... omissis
    Tali critiche sono state portate avanti dal Sig. Metapapero e dal Sig. Liberamente i quali hanno rispettivamente sostenuto in due diversi 3d critiche all'iter e al contenuto del PDL di riforma.

    In particolare Metapapero ha criticato l'iter sostenendo l'illegittimità di una procedura di voto sulla materia a suo avviso riservata alla Commissione Riforme, chiedendo di togliere il punto dall'ordine del giorno del Congresso per questo motivo.
    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    Signor Presidente,
    le faccio sommessamente notare che il 2 punto all'ordine del giorno non puo' essere messo al voto perche' riguarda materie che sono soggette alla COmmissione Riforme.
    A questo Giò91 ha risposto con molta chiarezza che il signor Metapapero si sbagliava in quanto la legge non prescrive affatto che si debba passare per la commissione riforme, la quale può ma non deve essere consultata. Lo stesso onorevole Giò91 ha messo direttamente in aula -con l'accordo dei proponenti- la legge ben conscio dell'insensatezza di far votare una legge abrogativa di una commissione alla commissione medesima, per di più mancante di un membro e del Presidente e ben conscio del doveroso rispetto del disposto della legge all'art.11 del Reg. Congr.
    Art. 11

    Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali
    per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
    Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
    L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.

    Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)
    Questo adempimento è stato poi ulteriormente precisato circa la Commissione Riforme e la perplessità di Metapapero:
    Citazione Originariamente Scritto da Giò91 Visualizza Messaggio
    la Commissione riforme ha competenza su Legge Elettorale, Regolamento Congressuale, Corte Costituzionale e Camera delle Autonomie. Le ricordo però che non vi è l'obbligo della consultazione della Commissione Riforme tranne che per il Regolamento Congressuale attualmente in vigore.
    Le competenze della moribonda commissione riforme sono infatti:
    Citazione Originariamente Scritto da Legge commissione riforme
    Art 3. Scopo della commissione e' elaborare e approvare proposte di legge riguardanti
    - Legge Elettorale
    - Regolamento Congressuale
    - Corte Costituzionale
    - Camera delle Autonomie
    La legge per intero è a questo indirizzo http://www.politicaonline.net/forum/...37&postcount=3
    e si può verificare agevolmente che essa non contiene alcuna disposizione che riservi esclusivamente la competenza alla Commissione medesima per le proposte di legge riguardanti queste materie, essa anzi si limita alla definizione di uno spazio di discussione, proposta e approvazione di "proposte di legge" e non di "leggi", salvo il caso che vedremo del Reg.Congr.
    In questa occasione il Presidente Giò91 ha dunque correttamente rilevato l'esistenza di un elenco di materie di competenza della Commissione Riforme tra le quali solamente una è da intendersi esclusivamente, in forza non di una disposizione della legge medesima ma dell'articolo 13 del regolamento Congressuale che impone propriamente questo.
    Art. 13
    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

    http://www.politicaonline.net/forum/...88&postcount=6
    In questi termini il combinato disposto dell'articolo considerato e della previsione di competenza della Legge sulla Commissione Riforme valgono a qualificare come sede deliberante la Commissione Riforme stessa, cosa pacificamente riconosciuta dalle sentenze della Corte Costituzionale. Si ritiene inoltre opportuno precisare che detto articolo è stato considerato nel seguente modo dalla Corte Suprema in una sua sentenza
    Citazione Originariamente Scritto da sentenza Corte Suprema sulle Mozioni
    la Corte in sede di ricognizione si vede obbligata a riconoscere al Regolamento Congressuale natura non costituzionale, ma allo stesso tempo "sovraordinata" alla legge ordinaria, con tutte le implicazioni e le conseguenze che questo può avere ora e in futuro
    Con questo dunque si intende chiarire che una legge di natura Costituzionale -essendo fonte superiore- potrebbe quindi anche derogare a questa disposizione ed approvare in Congresso un Regolamento Congressuale a prescindere dalla Commissione Riforme e Revisione del Regolamento Congressuale stessa. Ad ulteriore conferma del principio generale degli Ordinamenti che vuole la competenza di un organo ad adottare atti esplicitamente definita dalla Costituzione e non presupposta.


    Di fronte a queste obiezioni il Metapapero ha sostenuto in sede di Convocazione la seguente argomentazione in diretta risposta al Presidente Giò91:
    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    Le ricordo che l'articolo 12 del Regolamento e' stato abrogato e quindi il passaggio per la COmmisione deve intendersi perentorio, anche in virtu' dell'art 5. della carta telematica

    Articolo 5.
    I vari Regolamenti della Carta potranno essere modificati in sede Congressuale (o di commissione riforme) nei modi e con le procedure stabilite dal Congresso stesso in questi anni e rispettando le procedure di modifica indicate nei regolamenti stessi.
    Si rinvengono dunque due diverse tesi, cerchiamo di qualificarne la portata. La legge istitutiva della Commissione Riforme conteneva la seguente disposizione transitoria e finale
    Disposizioni Transitorie e Finali

    omissis

    II
    L’articolo 12 del Regolamento Congressuale è abrogato.

    omissis
    Ora.. L'abrogazione di questo articolo che segue, secondo il Metapapero, dovrebbe determinare -non si capisce bene come- una sorta di disposizione di legge che qualifichi come esclusiva la competenza della Commissione Riforme. Vediamo prima di tutto di capire il contenuto di questo articolo:
    Art. 12

    Può essere convocata in qualunque momento la “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”
    su richiesta della maggioranza dei congressisti. I congressisti devono fare richiesta al Presidente dell’assemblea mediante apertura di un thread apposito nel quale i congressisti dovranno esprimere la propria adesione alla richiesta della convocazione della Commissione. La Commissione è composta da tutti i congressisti e da membri esterni, nominati dagli stessi congressisti nella prima seduta della Commissione, che avranno solo diritto di esprimersi sui lavori. Il diritto di voto nella Commissione spetta solo ai membri congressisti. Il Presidente della Commissione verrà eletto a maggioranza nella prima seduta della Commissione. La Commissione potrà proporre e deliberare modifiche alla costituzione a maggioranza. Le modifiche alla costituzione deliberate dalla commissione, per avere validità, dovranno essere sottoposte al voto dell’Assemblea secondo le norme indicate nel Titolo VIII della costituzione. La Commissione potrà anche approvare revisioni al presente regolamento. Il regolamento del congresso potrà essere modificato a maggioranza dalla Commissione e tale revisione sarà immediatamente operativa senza bisogno di ulteriori passaggi nell’Assemblea.
    L'articolo conteneva dunque una sorta di commissione non permanente che si poteva occupare generalmente di modifiche costituzionali e di revisioni del regolamento, la sua abrogazione ci comunica solamente che la legge di Istituzione della commissione Riforme è subentrata regolamentando in modo diverso la materia, in particolare:
    1- è diventata permanente col compito di elaborare ed approvare proposte 2- le sue competenze sono state definite diversamente. In tutto questo la competenza esclusiva sul regolamento è rimasta, essendo derivante da un'altra disposizione che è l'art 13 del Regolamento Congressuale, che apertamente specifica l'esclusività. Da notare che l'articolo 12 chiariva espressamente che le norme di procedura per la revisione sono contenute in costituzione al titolo VIII, cosa che poi Metapapero -come vedremo- ingiustamente negherà.

    L'altro argomento compulsivamente affastellato dal Sig. Metapero per invalidare la decisione di Giò91 è a dire poco affascinante. In particolare egli ha citato l'articolo 5 della Carta Telematica, attribuendogli un paradossale significato.. Secondo Metapapero questo articolo:
    Articolo 5.
    I vari Regolamenti della Carta potranno essere modificati in sede Congressuale (o di commissione riforme) nei modi e con le procedure stabilite dal Congresso stesso in questi anni e rispettando le procedure di modifica indicate nei regolamenti stessi.
    dovrebbe indicare che i modi e le procedure di revisione del contenuto della Carta Telematica sarebbero da essa regolati (in particolare con riferimento a modi e procedure che parrebbe di capire s'intenderebbero affidati alla consuetudine!), in ciò equiparando la Legge della Carta Telematica ad una sorta di megaregolamento generale, cosa che evidentemente non è. La ragione banale di questo è nel testo della Carta medesima, facilmente consultabile qui: http://www.politicaonline.net/forum/...88&postcount=6

    In particolare gli artt. 1 e 2
    Articolo 1.
    Tutti i Regolamenti del Forum Camera vengono Unificati in un Unico Regolamento chiamato "Carta Telematica e dei Regolamenti".

    Articolo 2.
    La Carta Telematica e dei Regolamenti sarà composta da:

    -Costituzione
    -Legge Elettorale
    -Regolamento Congressuale
    -Regolamento Consiglio dei Ministri
    -Regolamento delle Competenze Ministeriali
    -Regolamentazione Assemblea delle Autonomie
    -Legge di regolamentazione del Bollettino di Governo
    -Ogni Regolamento che riguarda le Istituzioni Polliane (Presidenza, Governo, Corte Suprema).
    Se letti tendenziosamente parrebbero indicare proprio la natura di "superlegge" della Carta telematica, la quale sarebbe un unico grande atto normativo che potrebbe dunque definire tutte le regole di modifica delle parti che la compongono.... Purtroppo per Metapapero l'art 3 è invece chiarissimo
    Articolo 3.
    La Carta Telematica e dei Regolamenti sarà costituita da un 3d in rilievo situato nel Sottoforum "Partiti ed Istituzioni" dove saranno apposti tutti i Regolamenti nella loro versione Aggiornata.
    La Carta Telematica dei Regolamenti non è una fonte del diritto ma una fonte di cognizione del diritto ed è costituita da un ente materiale: un 3d. Non si tratta di una fonte che possa vincolare o modificare altre fonti, la sua forza è infatti solamente quella di riassumere i testi presi ALTROVE in un unico 3d. Anche leggendola ciò è evidente, infatti all'indirizzo http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=340847 si troveranno diversi post ognuno con il link alla fonte normativa quotata. Questo spiega l'articolo 5, il quale acquista dunque una chiarezza e torna al suo ruolo insignificante:
    Articolo 5.
    I vari Regolamenti della Carta potranno essere modificati in sede Congressuale (o di commissione riforme) nei modi e con le procedure stabilite dal Congresso stesso in questi anni e rispettando le procedure di modifica indicate nei regolamenti stessi.
    Il ruolo dell'articolo 5 è semplicemente quello di indicare la modalità di aggiornamento della Carta indipendentemente dal variare delle modalità di approvazione per ogni documento, prevedendole tutte da principio con una norma aperta. Per questo mantenersi aperto c'è una parentesi che indica la commissione riforme, proprio con riferimento al potere di rivedere il regolamento ex art 13. Questa norma non può voler dire che la definizione di procedura della revisione costituzionale dipenderebbe da decisioni del congresso e non dalla Costituzione, infatti il testo della Costituzione pur comunque è negli anni modificabile dal Congresso e questo non è affatto avvenuto restando il testo dell'articolo 52 molto chiaro
    TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
    Art.52
    L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/5 dei voti validi.
    le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.
    A proposito di questo articolo -per sostenere l'illegittimità del PDL- Metapapero ha sostenuto:
    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    Dispiace deluderti, ma qui non c'e' scritto nulla sull'iter formativo delle leggi, se non che siano di iniziativa dei membri del parlamento
    Questo non solo è smentito dalla lettera dell'abrogato articolo 12, il quale riconosceva che la procedura è prevista in Costituzione e si preoccupava di esplicitarne del tutto pleonasticamente il doveroso rispetto, ma anche dalle evidenze dei fatti, giacchè l'articolo 52 della Costituzione (se letto con gli altri articoli sulla promulgazione etc. ovviamente) contiene OGNI ELEMENTO necessario alla definizione dell'Iter:

    L'articolo infatti DEFINISCE

    - iniziativa (presidente di pol e membri del parlamento)
    - organo titolato a legiferare (congresso)
    - requisito del voto (approvazione, dunque maggioranza)
    - quorum per evitare il referendum (maggioranza 3/5)
    - definizione del grado della fonte e addirittura richiamo alla stessa procedura

    E dunque esso contiene un iter completo e immediatamente applicabile non necessitando di nessuna norma interposta e soprattutto non necessitando affatto di alcuna invenzione tendenziosa e politicamente comoda a tutto di una sorta di norma presupposta che escluderebbe al congresso il diritto di cambiare la costituzione per darlo a una commissione creata dal congresso stesso!

    Questo duplice argomento capzioso è alla base di un ricorso alla Corte reperibile qui: http://www.politicaonline.net/forum/...04&postcount=1

    Passiamo all'attacco al PDL mosso dal Sig. Liberamente, il quale considera la legge non costituzionale così come formulata all'art 2.

    Egli ha sostenuto -nel 3d di un question time
    http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=374428 - la seguente argomentazione:
    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE
    Art. 2 La Costituzione di POL è abrogata e sostituita dalla seguente Carta Costituzionale:
    Question Time al Premier Ruffie.
    Come può essere la Costituzione abrogata e sostituita. Può essere odificata, con apposite maggioranze e procedure.
    L'abrogazione e la sostituzione non sono previste dalla Costituzione, anzi vanno contro il suo spirito.

    Saluti
    Egli poi ha aggiunto
    Citazione Originariamente Scritto da Liberamente
    Faccio notare che l'abrogazione della Carta contenuta nella proposta di introduzione dell'Assemblea costituente è parimenti incostituzionale.
    Non si tratta di un nomen, ma di contenuto. Stai chiedendo di abrogare la costituzione e di sostituirla con un'altra. Non la stai modificando ma riscrivendo totalmente, il testo è stravolto, e lo fai chiedendo l' abrogazione e successiva sostituzione.
    Ciò non si può fare.
    Stessa cosa vale per la formulazione contenuta nella proposta di Danny78.


    P.s. Revisione non significa abrogazione . Significa rivedere, dal latino revidere.
    Tutte le riforme costituzionali in qualsiasi paese sono di revisione costituzionale. Però non sono di abrogazione della Costituzione .
    Su questo tema per adesso non è pendente un ricorso, sono comunque doverosi più ordini di considerazioni, perchè sia chiara ai lettori la posizione sul punto. Partiamo dall'argomento di Liberamente.

    Di fronte all'evidenza del testo dell'articolo 52 in materia di revisione Costituzionale occorre riflettere che il medesimo articolo utilizza un termine preciso "revisione". Usando un qualsiasi vocabolario appare subito evidente che nel linguaggio comune ha poco senso cercare l'interpretazione più adeguata infatti: http://www.demauroparavia.it/93188 è largamente carente. Useremo una intepretazione etimologica diretta dal latino, come suggerisce liberamente:


    [/center]
    Per scoprire che non ci dice NULLA... a questo punto useremo il dizionario giuridico simone alla voce apposita, sperando di trovare qualcosa
    Revisione costituzionale (d. cost.) art. 138 Cost.

    La Costituzione italiana è una costituzione rigida: per la modifica delle disposizioni in essa contenute è necessario un procedimento speciale, detto procedimento di (—), che culmina nella emanazione di una legge costituzionale.
    Tale procedimento è affidato allo stesso Parlamento nelle forme e nei modi previsti dall’art. 138 Cost. (cd. procedura aggravata), ed è lo stesso procedimento previsto anche per la promulgazione di nuove leggi costituzionali, che non sono chiamate ad alcuna sostituzione del testo costituzionale.
    La (—) incontra limiti espliciti ed impliciti: l’art. 139 esclude la forma repubblicana dalla (—). La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che non sono assoggettabili a (—) i principi supremi [vedi] appartenenti all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione: i diritti inalienabili della persona, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, l’aggravamento del procedimento di (—) e qualche forma di sindacato di legittimità costituzionale.

    http://www.simone.it/cgi-local/Dizio...gi?voce,5,4756
    cosa emerge da questo testo? ---> in diritto "revisione costituzionale" vuol dire solamente "rimettere mano a un testo secondo un procedimento speciale" e non è affatto vero che ciò implichi di per sè il divieto di cancellarlo e riscriverlo da capo. Non c'è alcuna disposizione Italiana rinvenibile all'art 138 sulla revisione che dica che essa non può essere totale, vi sono piuttosto disposizioni DIVERSE dall'art 138 che sostengano vi siano limiti alla revisione. Un autorevolissimo Costituzionalista come Vezio Crisafulli ha sostenuto sia rivedibile ex 138 anche lo stesso art 139, mentre è noto pur comunque che la Corte Costituzionale ha posto dei limiti alla revisione ulteriori nei c.d. principi supremi che sostanzierebbero l'ordinamento Italiano (1146/1988).

    Potrebbe dunque obiettarsi che sia SOLO necessario che almeno l'art 52 stesso della Costituzione polliana non debba essere modificato da una legge di revisione perchè essa sia valida
    , giacchè se per revisione deve intendersi "modifica tramite procedimento" non potrebbe considerarsi modificabile lo stesso procedimento. Nei fatti così NON E', giacchè sono intervenute modifiche dell'art 52 nel corso degli anni di questo Gioco ed esse sono osservabili QUI: http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=101068

    Potrebbe infine obiettarsi che sia necessario che la legge non tocchi tutti gli articoli in un colpo ma solo una parte
    con questo postulando un incomprensibile limite procedurale preteso, il quale nella concretezza della legge sarebbe poi inutile, vista e considerata la disponibilità del medesimo procedimento per cambiare anche l'unico articolo lasciato uguale la volta dopo! Una costruzione che evidentemente non regge nemmeno a un discorso di banalissima razionalità!

    Può infine -onestamente- riconoscersi l'insensatezza di considerazioni sull'impossibilità di modificare l'integrale del testo, il quale è invece del tutto modificabile -dalla A alla Z-
    salvo eventualmente l'ipotesi che la revisione tocchi principi giusnaturali dell'ordinamento del tutto intoccabili (es: sovranità dell'amministrazione, principio di legalità con l'ordinamento italiano, libertà di espressione) i quali sarebbero equiparabilissimi al concetto di principi supremi esposto dalla 1146/1988 della CCRI in un ipotetico giudizio della Corte Costituzionale ma sarebbero del tutto IRRILEVANTI per quanto attiene a questo PDL, visto e considerato che il medesimo PDL non ha niente contro questi principi ed è stato accusato di essere autoritario senza contenere in verità una riga di autoritarismo

    Per queste motivazioni appare incomprensibile la rigidità mentale del Liberamente il quale vorrebbe -a questo punto- dichiarato "incostituzionale" un testo di riforma come questo sulla base della locuzione "abrogazione" utilizzata all'articolo 2
    , difatti nel medesimo articolo due della legge si usa il termine "sostituita"
    Art. 2 La Costituzione di POL è abrogata e sostituita dalla seguente Carta Costituzionale: xxxx testo xxxx
    ad indicare con chiarezza che l'abrogazione non è "della Costituzione" ma di questa Costituzione, e vista e considerata la natura TESTUALE e MATERIALE di queste cose (insieme di caratteri) non ha senso non risolversi a considerare "abrogazione del testo" (e non della Costituzione) quello che è una pura e semplice disposizione di revisione, giacchè alla fine dei conti LA COSTITUZIONE RIMANE, anche se è totalmente diversa! Può forse negarsi che un testo, modificato secondo un procedimento dallo stesso disposto, venga comunque a rimanere carta costituzionale al momento stesso dell'abrogazione del vecchio? Nella nostra opinione NO!.

    Quanto si è detto lo si è voluto esprimere nella considerazione che tutto questo atto normativo proposto in congresso voglia essere considerato dai lettori ATTO DEL POTERE COSTITUITO, e non diversamente ATTO DI POTERE COSTITUENTE.

    Va infatti precisato che qualsiasi critica rivolta alla maggioranza sul piano GIURIDICO può essere sostenuta e confutata anche ricorrendo alle categorie della LEGITTIMITA' GIURIDICA E POLITICA, insomma indicando la strada della ROTTURA DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE E DELLA RIFONDAZIONE DI ESSO come strada maestra per la riforma dell'ordinamento medesimo.

    Per ragioni di tempo, di sonnolenza, di agilità del post, di opportunità politica ANCORA non la si è voluta fare, offrendo agli oppositori la possibilità di riconoscersi in queste tesi prima di costringermi a scrivere altro, ma chiaramente sarà fatta a breve se le perplessità sul PDL non cadranno.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Superpol
    Data Registrazione
    04 Apr 2009
    Messaggi
    30,113
     Likes dati
    1
     Like avuti
    221
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    dormito male?

  3. #3
    .
    Data Registrazione
    09 Apr 2009
    Messaggi
    55,056
     Likes dati
    3,675
     Like avuti
    2,853
    Mentioned
    25 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Il pippone rifiuto di leggerlo () e mi fermo al titolo. Ci devono essere regole condivise per poter giocare, ovvero nessuno può impedirti di usare un dado truccato per vincere la partita, ma non lamentarti se poi l'avversario fa saltare il tavolo...

  4. #4
    Amalie
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    dormito male?
    certo che se è stato fno alle 4 circa a partorire un tale papiro!!

  5. #5
    Comunista e Ateo
    Data Registrazione
    21 Mar 2006
    Località
    No Vatican No Taleban
    Messaggi
    11,498
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Lo sai Ronnie che il sonno perso non si può recuperare?

    Se sei stato a sco**re sei perdonato, se invece hai sfornato sta porcheria fatti curare

  6. #6
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    06 Mar 2002
    Località
    A, A
    Messaggi
    25,261
     Likes dati
    1
     Like avuti
    7
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Ricky-PdCI Visualizza Messaggio
    Lo sai Ronnie che il sonno perso non si può recuperare?

    Se sei stato a sco**re sei perdonato, se invece hai sfornato sta porcheria fatti curare
    Incredibile...sul serio.
    O fa l'avvocato di mestiere ed allora si capiscono molte sue chilometriche "ripicche" e riferimenti incomprensibili ai normodotati o è un ragazzo dotato di grande ingegno.
    Rimane da capire che cippa ci fanno (both) in un gioco come questo.

  7. #7
    Moderatore
    Data Registrazione
    29 Mar 2009
    Messaggi
    15,772
     Likes dati
    368
     Like avuti
    3,402
    Mentioned
    6 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    da notare che fin'ora ci si è limitati a fare commenti sulla vita sociale/privata di ronnie e nessuno si caga il papiro .
    Ronnie mi sa che hai scritto tanto per nulla

    Va bè lo leggerò io più tardi.

  8. #8
    Superpol
    Data Registrazione
    04 Apr 2009
    Messaggi
    30,113
     Likes dati
    1
     Like avuti
    221
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da T34 Visualizza Messaggio
    Incredibile...sul serio.
    O fa l'avvocato di mestiere ed allora si capiscono molte sue chilometriche "ripicche" e riferimenti incomprensibili ai normodotati o è un ragazzo dotato di grande ingegno.
    Rimane da capire che cippa ci fanno (both) in un gioco come questo.
    beh, ci sarebbe anche una terza possibilita'...


  9. #9
    Amalie
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Venom Visualizza Messaggio
    da notare che fin'ora ci si è limitati a fare commenti sulla vita sociale/privata di ronnie e nessuno si caga il papiro .
    Ronnie mi sa che hai scritto tanto per nulla

    Va bè lo leggerò io più tardi.
    mi sa che ti tocca stampartelo per leggerlo con comodo

  10. #10
    Liberaldemocratico
    Data Registrazione
    21 Oct 2006
    Messaggi
    4,218
     Likes dati
    0
     Like avuti
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    io l ho letto e devo dire che è incriticabile. solo un appuntino : non sarebbe insensato che la commissione riforme deliberi sul suo scioglimento, così come una società delibera nel suo cda lo scioglimento della stessa. però è solo un appunto teorico

 

 
Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Petizione: cambiare le leggi sul diritto d'autore
    Di mosongo nel forum Scienza e Tecnologia
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 28-09-07, 09:07
  2. Risposte: 13
    Ultimo Messaggio: 07-03-07, 13:09
  3. Risposte: 29
    Ultimo Messaggio: 27-11-06, 21:34
  4. Risposte: 260
    Ultimo Messaggio: 07-08-06, 12:35
  5. Riflessioni sul diritto di…copiare!
    Di Outis nel forum Destra Radicale
    Risposte: 7
    Ultimo Messaggio: 01-12-05, 02:28

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito