



Presente.


Bene. A norma della Costituzione abbiamo quindi il quorum legale per la validita' dell'udienza con la presenza di due giudici su tre.
Dichiaro aperta l'udienza


Il ricorso del Presidente del Congresso afferma:
Scritto in origine da Giò91
Ricorso urgente sull'interpretazione giuridica della disposizione transitoria e finale del nuovo Regolamento Congressuale
Recentemente, in quanto Presidente del Congresso ho promulgato il nuovo Regolamento Congressuale di POL nel quale è presente la seguente disposizione transitoria e finale:
Questa disposizione fa sorgere alcuni interrogativi fra cui uno molto importante: il Regolamento recentemente promulgato dal sottoscritto si deve applicare in questa legislatura o nella prossima?
Va fatta una considerazione e posta un'altra domanda:
1) Nelle disposizioni transitorie non si è mai visto un riferimento temporale a partire dal voto di un provvedimento ma sempre a partire dalla pubblicazione.
Ad esempio nella Costituzione della Repubblica (anti-fascista ) Italiana si fa riferimento all'entrata in vigore e non al momento dell'approvazione dovuta al risultato di una votazione di una assemblea parlamentare. Guardando alla situazione attuale, se tenessimo conto del momento dell'entrata in vigore, il "nuovo" Regolamento Congressuale dovrebbe essere applicato solo dalla legislatura successiva a questa e quindi io, in quanto Presidente del Congresso, non dovrei tenerne conto nelle prossime sedute.
2) Visto che la corte ha già stabilito che un testo non è in vigore prima della pubblicazione come si può far partire il termine dalla deliberazione e non dal momento della pubblicazione?
In virtù di quanto da me scritto, chiedo un parere giuridico alla Corte costituzionale sulla questione da me posta in base all'art. 40 della Costituzione di POL.
f.to
Il Presidente del Congresso
On. Giò91


Ora cio' che dobbiamo chiederci e':
1) il ricorrente e' legittimato a fare ricorso in base alla Costituzione?
2) La Corte e' competente sulla materia oggetto del ricorso e se si di che tipo di copetenza si tratta?
3) Il caso e' inammissibile perche' ricade nel divieto del "ne bis in idem"?


Cedo la parola alcollega Azerty


Essendo il ricorrente il Presidente del Congresso, la Costituzione gli da' il diritto ex art 37 di fare richiesta anche autonomamente.
Quanto alla materia oggetto del ricorso, la Corte è competente in quanto si tratta di azione interpretativa di una norma, e questo rientra nel caso previsto dall'articolo 40 della Costituzione.
Il caso rientra nel divieto del ne bis in idem?
Secondo me no, in quanto si chiede una cosa leggermente diversa rispetto a quanto già stabilito in sentenze precedenti: abbiamo detto che il regolamento è stato promulgato, ma credo si potrebbe approfittare di questo ricorso per vedere se esiste in base al diritto polliano come si debba considerare una delibera.
Ciò detto, credo che anche questo ricorso sia da accorpare ai due ricorsi pendenti che sono stati uniti, in quanto a mio avviso in seguito a quella sentenza si potrebbe entrare effettivamente nel ne bis in idem.
Cosa ne pensa Presidente?


Allora sul primo punto non c'e' nemmeno da discutere in quanto l'articolo 37 della Costituzione e' chiarissimo e concede al Presidentedel Congreso la legittimazione.
Sul secondo concordo assolutamente: siamo in un caso di interpretazione delle norme ex articolo 40


Sul terzo punto forse qui c'e' qualche perplessita': siamo in un caso di ne bis in idem?


Ho ricevuto la memooria dell'avvocato Primoli (in questa fase non siamo obbligati a ricevere le memorie degli avvocati ma possiamo comunque leggere le loromemorie per studiare il caso se lo riteniamo opportuno.
PRIMA CONSIDERAZIONE: nella sua sentenza in merito, la Corte Costituzionale ha parlato espressamente di entrata in vigore del Regolamento e, nella fattispecie, ha detto questo:
La Corte ritiene che:
1) il regolamento congressuale sia valido se approvato dalla Commissione anche senza il passaggio dell'approvazione del Congresso.
2) la pubblicazione sulla Gazzetta sia condizione necessaria affinché il Regolamento entri in vigore.
3) La mancata pubblicazione determini una non vigenza di un qualsiasi atto legislativo, compreso il regolamento del Congresso.Ne consegue che il regolamento vigente è quello precedente.
4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
Mi par di vedere, dunque, che nel caso concreto la Corte Costituzionale stessa ha subordinato l'entrata in vigore del nuovo Regolamento alla sola pubblicazione del medesimo. La magistratura, dunque, si è già pronunciata sull'argomento.
Per queste ragioni, dunque, il ricorso del Presidente del Congresso, Giò91, è inammissibile per il principio del ne bis in idem.
SECONDA CONSIDERAZIONE: nel suo ricorso, il Presidente del Congresso cita una disposizione transitoria del nuovo Regolamento.
In particolare, essa stabilisce che il Regolamento medesimo entrerà in vigore nella legislatura successiva a quella della sua deliberazione. Bene.
Quando è stato deliberato quel Regolamento? Nella settima legislatura. E questa quale legislatura è? L'ottava. Mi pare, dunque, che questa norma sia già stata pienamente rispettata.
Il termine utilizzato dalla legge è "deliberazione". La deliberazione c'é stata. Esattamente come la promulgazione. Tutto già avvenuto. Nella scorsa legislatura.