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  1. #1
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    Predefinito Ennesima porcata di Prodi & company

    - Questa minaccia era proprio sfuggita agli occhi di Punto Informatico e, purtroppo, anche a quelli di molti altri. Ma non è sfuggita a Valentino Spataro, curatore di Civile.it, che in un editoriale appena pubblicato avverte tutti del siluro sparato dal Governo contro la rete in pieno agosto e approvato formalmente dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 ottobre.

    La novità è presto detta: qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, ossia al Registro degli operatori di Comunicazione, se il disegno di legge si tradurrà in una norma a tutti gli effetti. Registrazione che porta con sé burocrazia e procedure.

    Il testo parte bene, spiega che "La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati".
    Bene, anche perché esplicita che si parla di editoria e non, ad esempio, di pubblicazioni spurie prive di intenti editoriali, come può esserlo un sito personale. Il problema, come osserva Spataro, è che poi il testo si contraddice quando va a definire cosa è un prodotto editoriale.

    Una definizione che chi legge Punto Informatico da almeno qualche anno sa essere già oggi molto spinosa e che, con questo disegno governativo, assume nuovi inquietanti connotati:

    "Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso" (art 2, comma 1).

    Chi avesse ancora dei dubbi su cosa sia prodotto editoriale può leggere il comma seguente del medesimo articolo, che stabilisce cosa non è prodotto editoriale:

    "Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico".

    Chi ritenesse che questa definizione non si applichi, per esempio, al proprio blog personale dove pubblica di quando in quando un post, dovrà ricredersi passando al comma successivo dell'articolo 2, il terzo comma, che recita:

    La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

    Il Governo, nel redigere questo disegno di legge, non si è dimenticato, peraltro, dei prodotti editoriali integrativi o collaterali che sono quei prodotti, compresi quelli discografici o audiovisivi, che siano "diffusi unitamente al prodotto editoriale principale".

    Rimarrebbe una scappatoia, quella delle pubblicazioni, on e off line, che sono sì di informazione o divulgazione, o formazione o intrattenimento, ma non sono a scopo di lucro. Rimarrebbe se solo il Governo non ci avesse pensato. Ed invece dedica alla cosa l'intero articolo 5:

    "Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative".

    Un paragrafo che dunque non lascia scampo ai "prodotti" non professionali, lasciando forse, ma è una questione accademica, un micro-spiraglio a chi non ottiene o non cerca pubblicità di sorta sulle proprie pubblicazioni.

    Qualcuno potrebbe pensare che il solleone ad agosto abbia giocato brutti scherzi. In realtà all'articolo 7 viene raccontato il motivo del provvedimento. Con espresso riferimento a quanto pubblicato online, si spiega che l'iscrizione al ROC serve "anche ai fini delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa".

    Senza contare la montagna di introiti extra che il Registro otterrebbe con questa manovra, ne consegue che la giustificazione che viene addotta a questo abominio nuovo provvedimento sia la necessità di tutelare dalla diffamazione. Come se fino ad oggi chiunque avesse avuto mano libera nel diffamare chiunque altro. Il che non è, tanto che più volte siti non professionali e altre pubblicazioni online, anche del tutto personali come dei blog, e anche senza alcuna finalità di lucro, si sono ritrovati coinvolti in un processo per diffamazione.

    "Potessero, - conclude Spataro - chiederebbero la carta d'identità a chiunque parla in pubblico. Su internet il controllo è più facile. E imporre procedure burocratiche per l'apertura di un blog sarà il modo migliore per far finire l'internet Italiana".

    http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2092327

  2. #2
    Sospeso/a
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    Predefinito

    Il governo riforma l'editoria
    Burocrazia sul web? Allarme in rete
    Aumenterebbero quindi anche per i "piccoli" su internet spese e sanzioni penali
    Il sottosegretario Levi: "Non è questo lo spirito, deciderà l'Autorità"
    di ALDO FONTANAROSA

    Il governo riforma l'editoria
    Burocrazia sul web? Allarme in rete

    ROMA - Consiglio dei ministri del 12 ottobre: il governo approva e manda all'esame del Parlamento il testo che vuole cambiare le regole del gioco del mondo editoriale, per i giornali e anche per Internet. E' un disegno di legge complesso, 20 pagine, 35 articoli, che adesso comincia a seminare il panico in Rete. Chi ha un piccolo sito, perfino chi ha un blog personale vede all'orizzonte obblighi di registrazione, burocrazia, spese impreviste. Soprattutto teme sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.

    Articolo 6 del disegno di legge. C'è scritto che deve iscriversi al ROC, in uno speciale registro custodito dall'Autorità per le Comunicazioni, chiunque faccia "attività editoriale". L'Autorità non pretende soldi per l'iscrizione, ma l'operazione è faticosa e qualcuno tra i certificati necessari richiede il pagamento del bollo. Attività editoriale - continua il disegno di legge - significa inventare e distribuire un "prodotto editoriale" anche senza guadagnarci. E prodotto editoriale è tutto: è l'informazione, ma è anche qualcosa che "forma" o "intrattiene" il destinatario (articolo 2). I mezzi di diffusione di questo prodotto sono sullo stesso piano, Web incluso.

    Scritte così, le nuove regole sembrano investire l'intero pianeta Internet, anche i siti più piccoli e soprattutto i blog. E' così, dunque? Ricardo Franco Levi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e padre della riforma, sdrammatizza: "Lo spirito del nostro progetto non è certo questo. Non abbiamo interesse a toccare i siti amatoriali o i blog personali, non sarebbe praticabile".

    Un esempio concreto, però: il blog di Beppe Grillo verrà toccato dalle nuove norme? Anche Grillo dovrà finire nel registro ROC? "Non spetta al governo stabilirlo - continua Levi - Sarà l'Autorità per le Comunicazioni a indicare, con un suo regolamento, quali soggetti e quali imprese siano tenute davvero alla registrazione. E il regolamento arriverà solo dopo che la legge sarà stata discussa e approvata dalle Camere".

    Insomma: se una stretta ci sarà, questa si materializzerà solo tra molti mesi, dopo il passaggio parlamentare e dopo il varo del regolamento dell'Autorità. Ma nell'attesa vale la pena di preoccuparsi. Perché l'iscrizione al ROC - almeno nella formulazione attuale - non implica solo carte da bollo e burocrazia. Rischia soprattutto di aumentare le responsabilità penali per chi ha un sito.

    Spiega Sabrina Peron, avvocato e autrice del libro "La diffamazione tramite mass-media" (Cedam Editore): "La vecchia legge sulle provvidenze all'editoria, quella del 2001, non estendeva ai siti Internet l'articolo 13 della Legge sulla Stampa. Detto in parole elementari, la diffamazione realizzata attraverso il sito era considerata semplice. Dunque le norme penali la punivano in modo più lieve. Questo nuovo disegno di legge, invece, classifica la diffamazione in Internet come aggravata. Diventa a pieno una forma di diffamazione, diciamo così, a mezzo stampa".

    Anche Internet, quindi, entrerebbe a pieno titolo nell'orbita delle norme penali sulla stampa. Ne può conseguire che ogni sito, se tenuto all'iscrizione al ROC, debba anche dotarsi di una società editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile. Ed entrambi, editore e direttore del sito, risponderebbero del reato di omesso controllo su contenuti diffamatori. Questo, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale.

    (19 ottobre 2007)

    http://www.repubblica.it/2007/10/sez...-editoria.html

  3. #3
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    questa è una legge che mira a intimidire chi vuole esprimere la propria opinione, non ci sono cazzi.....chi diffama è già punibilissimo e rintracciabilissimo....una legge eversiva e autoritaria, probabilmente una marchetta a mastella preso di mira da vari blog, in primis quello di grillo....notare poi la rispostina alla cazzo di cane di levi, compare di prodi...e poi ci si lamenta dell'antipolitica.....per fortuna che dovrà passare dal parlamento....io mi chiedo come abbia fatto ferrero a votare sì in cdm....spero sia solo incompetenza.....

  4. #4
    are(a)zione
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    Ho letto anche io oggi di questa notizia, ma nella fretta non ho avuto modo di approfondire.

    E' drammatico come vogliano imbavagliare anche la rete. Loro parleranno di "responsabilizzazione". Io parlerei più che altro di controllo sistematico di chiunque dica e faccia qualcosa sulla rete.

    Proporrei un bello sciopero informatico, come ai tempi della legge Urbani.

  5. #5
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    madò che schifo.


    e si che Verdi e Prc sulla questione digitale si sono sempre riempiti per benino la bocca con parole come "libertà" "democrazia digitale".

  6. #6
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    "Ennesima porcata di Prodi & company"...
    Badate bene che avete contribuito anche voi per creare questo governo...

  7. #7
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    Parzialmente in controcorrente.


    Se il disegno di legge fosse limitato alle sole attività editoriali a scopo di lucro non vedrei lo scandalo.

    Se invece lasciano questo comma nel disegno di legge sono veramente senza ritegno

    Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative

  8. #8
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    beh, per le attività a scopo di lucro la regolamentazione esiste già...il punto è proprio quello.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da matteomatteo Visualizza Messaggio
    beh, per le attività a scopo di lucro la regolamentazione esiste già...il punto è proprio quello.


    Quindi, non conoscendo la materia, avevo visto giusto: la porcata sta proprio in quella frase che ho sottolineato.

 

 

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