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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Exclamation Corte, Presidente ed Ordinamento Concreto - analisi

    Analisi. Parte prima

    Premessa: La disp trans I e la disp trans II della Costituzione vigente (qui pubblica: http://www.politicaonline.net/forum/...7&postcount=38) stabiliscono:
    Disposizione I
    L’entrata in vigore della Costituzione non pregiudica la permanenza in vigore di tutte le norme di legge e amministrative sinora in essere. Sono fatti i salvi anche i giudizi attualmente in corso presso la Corte Costituzionale.
    Entro cinque mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione di tutte le norme vigenti nella comunità, al raccordo e al coordinamento di esse con la Costituzione e all’emanazione delle norme necessarie per l’attuazione di questa.

    Disposizione II
    Gli organi e le istituzioni già operanti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione potranno continuare le loro attività fino al termine del mandato. Il loro rinnovo avverrà secondo le nuove norme.
    I Giudici della Corte Costituzionale attualmente in carica non sono ulteriormente soggetti a limitazioni di sorta intorno ai loro diritti di candidatura o al diritto di esprimere opinioni derivanti dalla precedente normativa, essi non sono soggetti ad altre incompatibilità che quelle previste da questa costituzione.
    Questo chiarisce che al Giudizio in corso presto la Corte Costituzionale ed a a questa Corte Costituzionale si applicano le leggi vigenti da prima del PDL cost., dunque che in questo post si farà riferimento ad articoli della abrogata Costituzione. Reperibile qui:

    Le Garanzie Costituzionali nel Vecchio Ordinamento, tentativo di definizione

    L'abrogata Carta Costituzionale individua due tipi di organo di Garanzia "legale" della Costituzione: Corte Costituzionale e Presidente di POL.
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
    Il Presidente ha competenze generali e generiche.
    Art.36
    1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
    2. Proclama i risultati del referendum popolare e assume ogni altro compito previsto dalla Costituzione.
    3. Effettua controlli di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali
    La Corte ha competenze particolari e specifiche.

    La ragione di questa distinzione secondo chi scrive è nella differenza tra i due organi, i quali possono essere immaginati l'uno come custode straordinario della Costituzione e l'altro come custode ordinario della Costituzione. La competenza generica e generale del Presidente di POL non è per questo integralmente implicita, infatti essa ha notevoli richiami in varie parti del testo costituzionale oltre ad essere desumibile dall'art 7. La competenza specifica e particolare della Corte è invece -proprio perchè tale- ampiamente specificata in Costituzione con una articolazione che gli attribuisce vari poteri. Questi due organi inoltre sono costruiti l'uno rispetto all'altro come organi interconnessi, ognuno dei due ha infatti partecipazione sulla competenza dell'altro, seppure in modo diverso. La ragione di questo è l'individuazione di un custode (come vedremo c'è più di un sistema, a seconda dell'intervento o no e come del Congresso) che controlli il custode.

    Si aggiunga che il controllo di della Costituzione però è anche Politico, giacchè la Costituzione è mutabile da parte di un solo organo: il Congresso. Ne consegue che parte della garanzia è di legittimità e deriva dal Congresso stesso.

    Il riparto di garanzia è questo

    Corte Poteri:
    - può annullare le leggi
    - può dare autorevoli pareri interpretativi
    - costituisce i 3/4 dell'organo che giudica il Presidente per eventuali violazioni della Costituzione
    Limiti
    - senza presidente le sentenze sono carta straccia
    - può essere rimossa dal Congresso in tutto o in parte con i 3/4 dei componenti.

    Presidente Poteri
    - può rinviare le leggi
    - le sentenze dipendono dalla sua pubblicazione
    - può sciogliere il congresso
    Limiti
    - è giudicabile e può essere rimosso per 3/4 dalla Corte e per 1/4 dal Pres. del Congresso
    - può essere messo in stato di accusa dal Congresso ma non dalla Corte
    - lo scioglimento può essere fermato dal Congresso

    Congresso Poteri
    - può cambiare le leggi e la Costituzione
    - può rimuovere la Corte
    - può mettere in stato d'accusa il Presidente e influire per 1/4 sul giudizio
    Limiti
    - può essere sciolto se non ha una forte maggioranza politica
    - può essere annullata la sua modificazione cost. col referendum se non ha una forte maggioranza politica
    - la Corte può annullarne le leggi ordinarie se non ha una forte maggioranza politica (per rimuoverla)
    - non può rimuovere il Presidente da solo (è richiesta la Corte)

    Ne consegue che il Congresso è il dominus politico
    del sistema di garanzia ma non ha il potere totale, giacchè perchè possa dominare ha bisogno del Presidente o di una maggioranza politica forte. L'organo di garanzia straordinaria dunque si individua nel Presidente di POL, il quale è l'unico bilanciamento al potere della Corte ed è anche un organo di pesante indirizzo politico poichè eletto direttamente dal popolo. La corte è solo il terzo degli organi di garanzia giacchè il grado di garanzia è funzione della serietà della crisi:

    1 crisi lieve --> Corte (non eletto dal popolo)
    2 crisi grave con errori della Corte --> Presidente (eletto dal popolo)
    3 cristi politica con errori del Presidente --> Congresso (eletto dal popolo)

    All'ultimo grado si pone il potere extra ordinem: l'amministrazione.

    [center]Domanda: stante questo sistema che succede se la Corte travalica il suo potere o compie un errore giudiziario nel corso della sua azione? Capirlo, come vedremo, è molto importante per capire come si combinino il potere di non pubblicare e quello di rimuovere ai fini del controllo necessario della Corte Cost.

    Scenario A)

    La Corte annulla un atto legittimo (legge ordinaria) dichiarandolo illegittimo costituzionalmente

    Ipotesi

    1.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
    1.1 --> il Congresso riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o emenda la Costituzione e riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
    1.2 --> La legge vige

    2.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
    2.1 --> il Congresso non mette in stato d'accusa il Presidente
    2.2 --> La legge vige

    3.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
    3.1 --> il Congresso NON riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o NON emenda la Costituzione e NON riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
    3.2 --> La legge NON vige

    4.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
    4.1 --> il Congresso METTE in stato d'accusa il Presidente
    4.2 --> l'alta corte CONDANNA e rimuove il presidente
    4.3 --> il nuovo Presidente pubblica la sentenza
    4.4 --> La legge NON vige

    5.0 --> Presidente non pubblica la sentenza
    5.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
    5.2 --> il Congresso non mette in stato di accusa il Presidente
    5.3 --> la nuova Corte non considera nemmeno esistente la sentenza (non essendo pubblicata)
    5.4 --> la legge vige
    6.0 --> Presidente pubblica la sentenza
    6.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
    6.2 --> il Congresso riadotta l'atto (come era o diverso)
    6.3 --> la nuova Corte giudica sull'atto e non ripete l'errore
    6.4 --> la legge vige
    Scenario B)

    La Corte utilizza un potere che non ha o estende in modo illegittimo un potere che ha a proposito di una legge votata in congresso


    Ipotesi

    1.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
    1.1 --> il Congresso riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o emenda la Costituzione e riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
    1.2 --> La legge vige

    2.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
    2.1 --> il Congresso non mette in stato d'accusa il Presidente
    2.2 --> La legge vige

    3.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
    3.1 --> il Congresso NON riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o NON emenda la Costituzione e NON riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
    3.2 --> La legge NON vige

    4.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
    4.1 --> il Congresso METTE in stato d'accusa il Presidente
    4.2 --> la corte CONDANNA e rimuove il presidente
    4.2 --> il nuovo Presidente pubblica la sentenza
    4.2 --> La legge NON vige

    5.0 --> Presidente non pubblica la sentenza
    5.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
    5.2 --> il Congresso non mette in stato di accusa il Presidente
    5.3 --> la nuova Corte non considera nemmeno esistente la sentenza (non essendo pubblicata)
    5.4 --> la legge vige

    6.0 --> Presidente pubblica la sentenza
    6.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
    6.2 --> il Congresso riadotta l'atto (come era o diverso)
    6.3 --> la nuova Corte giudica sull'atto e non ripete l'errore
    6.4 --> la legge vige

    [center]
    Penso abbiate capito la teoria di possibilità con questi esempi, essa è applicabile per qualsiasi situazione prevista dal presente ordinamento con poche variazioni logiche.

    I concetti fondamentali che intendo affermare ora sono:

    1- la legittimità è del Parlamento e in subordine del Presidente, tanto che la vigenza o meno delle sentenze dipende da una sua decisione sulle precedenti decisioni del Presidente, la quale può coinvolgere o meno anche la sua stessa rimozione

    2- La legalità è del Presidente e della Corte.
    La Corte Costituzionale non è l'organo di garanzia unico o esclusivo ma è uno degli organi (quello ordinario) ed è subordinata sia alle procedure con le quali l'altro organo di garanzia (straordinario) interviene nelle sue operazioni sia al fatto che l'altro organo di garanzia possa frapporre la propria legittimità politica (perchè anche il Presidente è eletto).

    3- il meccanismo di funzionamento del sistema si legge su soglie di forza politica (3/4 rimozione, composizione alta corte, 3/5 ad evitare referendum) e su gradi di accettazione della prevalenza della legittimità anche contro la legalità (ipotesi 2.0) o di altre situazioni in base al consenso di due su tre organi Costituzionali di garanzia.


    La parte seconda -contenente valutazioni e non solo una ricostruzione sistematica- a dopo
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Exclamation

    Analisi. Parte seconda.
    La sentenza di poche ore fa.

    In queste pagine si fornirà una analisi della Sentenza della Corte Costituzionale con riferimenti alla normativa applicabile per il giudizio e alla immediatamente precedente analisi dei poteri di garanzia.

    Si avverte il lettore dell'essere questo post un mero esercizio di scuola giacchè si chiamerà sentenza quel che non è sentenza e non è stato pubblicato, dunque non ha alcuna forza nè potrebbe averla anche se venisse pubblicato (aggiungo io).

    La sentenza viene qui presentata integralmente divisa in spezzoni e commentata.

    (non pubblicata)
    Citazione Originariamente Scritto da C@scista
    In relazione al ricorso presentato dalla Presidenza del Congresso ex art. 40 Comma 1 questa Corte ritiene che il Regolamento Congressuale sia stato deliberato nella VII Legislatura e che quindi sia entrato legittimamente in vigore nell’VIII Legislatura. Pertanto in relazione alla richiesta formulata dalla Presidenza del Congresso questa Corte ritiene che il Regolamento sia entrato in vigore nella presente Legislatura.
    In questo primo paragrafo la Corte nega quanto sostenuto dal ricorrente (Giò91, Presidente del Congresso) a proposito del significato della Disposizione transitoria del regolamento, il quale è qui: http://www.politicaonline.net/forum/...9&postcount=55
    dal rappresentante del ricorrente medesimo interpretato in modo molto diverso. Un assenso su tale questione da parte della Corte avrebbe evitato ogni discussione sulle altre, con ciò pregiudicando l'esito fortemente voluto e pre-determinato (come denunciato dal Presidente di POL e leggibile apertis verbis nel dibattimento di merito della Corte) di questa sentenza.
    Sempre ex articolo 40 Comma 1 questa Corte ritiene che le leggi di revisione Costituzionale non necessitino, a norma del decaduto regolamento congressuale, di un passaggio obbligatorio in Commissione Riforme.
    In questa parte dunque la Corte conferma la piena legalità dell'ITER sostanziale del "pdl" come da sempre sostenuto dal sottoscritto nella dottrina (vedi infra: http://www.politicaonline.net/forum/...70&postcount=1) e come risulta dalle tesi dell'Avvocato Cristiano72 nel dibattimento.
    Sempre ex articolo 40 comma 1 questa Corte ritiene che la seduta congressuale in merito alla fase di votazione sia da ritenersi invalida, in quanto il Presidente del Congresso, avendo pubblicato il Regolamento Congressuale in corso di seduta non era tenuto ad applicarlo, ma giacché ha annullato la seduta di votazione per vizi di forma, ha dovuto aprire una seduta nuova a tutti gli effetti, nella quale era vigente dunque il nuovo Regolamento, e l'iter di produzione dei documenti in votazione non soddisfaceva più i requisiti richiesti.
    Qui la Corte Costituzionale si lancia nel sostenere l'impossibile, in ciò è evidentemente mossa da interessi autodistruttivi. Considerazioni:

    1- nessuna seduta può essere invalidata per vizi di forma altro che dal suo Presidente giacchè la Corte non ha alcun potere amministrativo. Questo oltretutto sarebbe in smentita palese della precedente giurisprudenza (vedi come citata infra: http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1)

    2- La seduta non è distinguibile dalla votazione, giacchè la votazione è solo il termine della seduta e senza il secondo momento non avrebbe senso neppure il primo. Ipotizzare una scissione è un trucco logico ed ipotizzare che i diritti acquisiti dei presentatori di emendamenti o della maggioranza che ha portato certe persone in quel posto possano essere compressi dalla soluzione di un minimo errore formale è un ragionamento vergognoso ed apertamente teso all'individuazione "a tutti i costi" (anche caduto il secondo ricorso come prima s'è visto) di uno strumento per fermare il potere legislativo. Oltretutto questo è contro la prassi congressuale stabile da molto tempo che non ha mai visto casi giuridici su queste inezie. Si aggiunga che non si capisce come potrebbe il Congresso stesso aprire una votazione con nuovo regolamento giacchè il nuovo regolamento medesimo presuppone tempi di attuazione che la rendono impossibile.

    Incidentalmente, questa Corte dichiara che:
    - I pronunciamenti della Corte Costituzionale ex articolo 40 comma 1 hanno valore vincolante per tutte le Istituzioni e più in generale per l'intera comunità di POL, anche qualora riguardino atti o procedure nel frattempo occorsi;
    Questa Corte pretende incidentalmente di espandere le sue competenze OLTRE e CONTRO la Costituzione. Una analisi dello strumento delle sentenze interpretative ex art 40 è stata fatta qui e dimostra esattamente l'opposto di quanto sostenuto da questa sentenza: http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1 http://www.politicaonline.net/forum/...2&postcount=10
    - In ragione di questo fatto tale Corte ritiene nulli per vizio di forma tutti gli atti approvati durante l'Ottava Seduta Congressuale dell'VIII legislatura;
    Questo è in totale smentita di dichiarazioni della Corte medesima -sia in sede di merito che in ben due sedi di ammissibilità- quotate tutte qui: http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1 La giurisprudenza ballerina della Corte si dimostra utile strumento per le violazioni dell'Ordinamento.
    - Tali atti potranno essere riapprovati in una nuova seduta seguendo le disposizioni del nuovo Regolamento Congressuale pubblicato il 10 Ottobre 2007.
    Tali atti NON DOVRANNO essere riapprovati ma sono vigenti fin d'ora giacchè la Corte non ha alcun diritto di annullare sedute e leggi Costituzionali come perfino il Presidente C@scista ha dovuto rimettersi a ricordare qui:
    Citazione Originariamente Scritto da Relazione di Minoranza di C@scista
    Relativamente alla dichiarazione di nullita’ delle leggi costituzionali sulla base dell’interpretazione normativamente vincolante ritengo che la Corte Costituzionale non avrebbe dovuto applicare l’annullamento trattandosi di leggi costituzionali ma esclusivamente la sospensione.
    Questa Corte e' infatti come un chirurgo che svolge un compito indispensabile ma anche di grave responsabilita' che esige la massima cautela possibile e la massima attenzione a
    non abusare dei propri stessi poteri abuso che puo’ verificarsi anche con le migliori intenzioni.
    Nell'uso del bisturi va usata la massima delicatezza e non si puo' usare il machete.
    Usare il potere di annullamento per una serie di leggi comunque costituzionali, sia pure utilizzando l'articolo 40 comma 1, e' un potere eccessivo che a mio avviso la Costituzione non consente a questa Corte.
    Proseguendo dopo questa denuncia di illegalità della Corte Costituzionale stessa nelle sue decisioni troviamo il più eclatante dei passaggi della sentenza non pubblicata, il quale lascia veramente di stucco:
    Citazione Originariamente Scritto da sentenza (non pubblicata)
    Inoltre, questa Corte afferma che il Presidente di POL è tenuto a pubblicare il prima possibile questa sentenza e tutte le successive in quanto atti dovuti. In caso di inadempienza il Presidente ne risponderà ai sensi della Costituzione e sarà compito del Presidente della Corte Costituzionale pubblicare la sentenza.

    Il Presidente della Corte Costituzionale
    C@scista

    Qui la Corte compie l'abuso più grave possibile, essa infatti giunge anzitutto a qualificare preventivamente un atto del Presidente di POL come "dovuto" quando non è affatto tale, egli infatti ex art. 7 può rifiutarsi di compiere qualsiasi atto, e per questo semmai può venire giudicato secondo l'ordinamento. L'art. 38 della Costituzione che parla di pubblicazione è infatti una garanzia dell'ordinamento -come sopra dimostrato al primo post di questa discussione-. Il fatto che sia il Congresso -prima della Corte- a decidere se la Corte più il Presidente del Congresso stesso possono decidere serve proprio a permettere al Presidente di POL di esercitare il controllo di garanzia Costituzionale in questi casi. La Corte medesima ha qui tentato di ABROGARE I POTERI COSTITUZIONALI DI UN ALTRO ORGANO PER SENTENZA.

    Si aggiunga che per di più facendo riferimento ad un articolo di un regolamento interno (il regolamento interno della Corte) che è votato DAI TRE GIUDICI e non dal Congresso la corte medesima ha proposto una SCONCERTANTE e vergognosa analogia che proporrebbe l'integrazione costituzionale con un principio tratto da un regolamento interno ai fini di ELUDERE il potere presidenziale di Controllo che si esplica proprio nel bloccare sentenze eversive!

    Si comprende dunque come perfino C@scista abbia pensato bene di dissociarsi timidamente da questa cosa:
    Citazione Originariamente Scritto da Relazione di minoranza C@scista
    Relativamente al punto dell’interpretazione della Corte sull’obbligo per il presidente di Pol di pubblicare il piu presto possibile la sentenza ritengo che la Corte Costituzionale ha certamente la facolta’ di interpretare la norma dichiarando che la pubblicazione deve avvenire il piu’ presto possibile ma per evitare un interpretazione eccessivamente creativa avrebbe dovuto aggiungere nel rispetto del comma 2 dell’articolo 38 della Costituzione.

    L'ultima notazione è poi la seguente..
    La Costituzione di POL dichiara che il potere di pubblicare spetta al Presidente di POL. Per aggirare questo la Corte -ben conscia di star compiendo un colpo di Stato con questa sentenza- ha pensato di scrivere all'interno della sentenza stessa che essa avrebbe il potere di pubblicare (nella persona del suo presidente) in vece del Presidente di POL! Purtroppo la Corte stessa non ha considerato che se questo è scritto nella sentenza stessa che si vorrebbe pubblicabile per questa via lo stesso non ha alcun valore fino alla pubblicazione della sentenza, la quale deve farsi secondo la Costituzione e non ancora (ammettendo che sia legittima questa visione creativa cosa che io DICHIARO NON ESSERE) secondo questa sentenza. Conseguentemente la Corte per la sua decisione di fare un processo unico e "maxi" e caricarlo delle valenze salvifiche per l'opposizione che erano necessarie ad avere questo coro di popolino adorante ha reso impossibile a se stessa anche solamente la "coerenza logica" interna del colpo di Stato medesimo, tralasciando quella giuridica che non c'è anche per quasi tutto il resto della sentenza.

    BENE ha fatto il Presidente di POL ad arrestare questo tentativo di auto-espansione dei propri poteri compiuto dalla Corte e BENE farà il Congresso a tentare la rimozione di questi Magistrati a dimostrazione che l'Ordinamento attuale NON PREVEDE a questo grado il ricorso all'admin, ma semmai SOLAMENTE dopo una eventuale rimozione del Presidente di POL dall'alta corte la quale è l'ultimo organo titolato a decidere sulla Costituzionalità del Controllo Costituzionale del Presidente e può farlo SOLO se il potere politico la legittima.

    A dimostrazione che è la POLITICA il dominus dell'Ordinamento Costituzionale e non la Magistratura, la quale solamente nei canoni della LEGITTIMITA' può adempiere ai suoi compiti senza essere TRAVOLTA nel gorgo della politica da un protagonismo che legittima e rende INEVITABILI gli interventi a tutela dell'Ordinamento Costituzionale Concreto da parte degli altri poteri.

    E' mia speranza che l'Amministrazione (non per sfiducia verso le sue decisioni anzi) voglia lasciare agli altri due gradi di controllo di garanzia ordinamentale la loro funzione ed intervenire se sarà il caso solamente all'esito delle procedure Costituzionalmente previste. Le quali sono: a) potere di rimozione delle Corti b) Alta corte di Giustizia. In questo modo avremmo ancora la possibilità di dimostrare che l'Ordinamento Concreto può risolvere i suoi problemi e che una soluzione POLITICA è ancora possibile.

    Come ha scritto il Presidente di POL, se riterranno da potere extra ordinem quali sono di intervenire prima noi saremo rispettosi della loro decisione in qualsiasi caso come si conviene.
    Il resto lo deciderà l'amministrazione se riterrà opportuno intrvenire. Qualora ovviamente si dovesse decidere di annullare il tutto e quindi di fatto di far finire questa legislatura con un NULLA DI FATTO (poichè ormai mancano poche settimane all'appuntamento con le urne) vorrà dire che non avrebbe più senso andare avanti e se ne prenderà serenamente atto senza drammi ma con molta malinconia e amarezza. Chiaramente il mio auspicio è che non si butti tutto il lavoro a mare per la tendenza e la spinta DISFATTISTA E DISTRUTTIVA di qualcuno che mette i suoi interessi , odi e rancori personali di fronte al bene di questo Forum.

    cordiali saluti

    Il Presidente di Pol

    Gianfranco
    On. Ronnie
    Ministro della Giustizia
    Presidente di Progetto Liberale

    _
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  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    mmm ah ecco, ora si ragiona..
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  4. #4
    più unico che raro
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    mmm ah ecco, ora si ragiona..
    chiedo che il 3d rimanga pulito

  5. #5
    Extra Ecclesiam nulla salus
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    Adesso venite a togliere anche questo. Non si può ridere?

  6. #6
    Superpol
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  7. #7
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    I soliti commentini eh argomenti non ne avete. Prendiamo atto!
    _
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    I soliti commentini eh argomenti non ne avete. Prendiamo atto!
    ti posto un commeto articolato alla tua breve relazione

    una bambina tanto carina e dolce, che era amata da tutti.
    Ella amava molto la sua mammina e la vecchia nonna che abitava nel bosco vicino.
    L'anziana donna si dedicava ai lavori di cucito per sbarcare il lunario. Con un bel taglio di stoffa rossa, aveva confezionato una mantellina, con cappuccio, per l'adorata nipotina.
    - Mettiti questa mantella. - Disse la nonna alla bimba. - Ti riparerà dalla pioggia e dall'umidità del bosco, così verrai a trovarmi più volentieri.
    La bambina, felicissima per il regalo, ringraziò la nonna e da quel giorno andò a trovarla tutti i giorni, con la mantellina rossa indosso.
    Fu così, che la gente cominciò a chiamarla << Cappuccetto Rosso>> e quel nomignolo le rimase.
    La mamma della piccina preparava una bella torta tutti i giorni e mandava Cappuccetto Rosso dalla nonna con un cestino colmo di provviste.
    Così, un giorno, come di consueto la donna disse:
    - Prendi il cestino, cara. Ho preparato un pranzetto davvero speciale per la nonna. Portalo con questa torta di mele. Stai attenta e non ti fermare con nessuno, sembra che nel bosco sia stato avvistato un pericoloso lupo.
    Cappuccetto Rosso annuì e andò.

    Durante la strada canticchiava a mezza voce perché era particolarmente felice; la primavera stava annunciandosi e il bosco era pieno di fiori e di leggiadre farfalle. Dimentica delle raccomandazioni della madre, la piccola si fermò a giocare con le farfalle e gli animaletti del bosco. Fece a gara con dei passerotti nel cantare melodie dolcissime.
    La voce della bimba risuonava cristallina per tutto il bosco. Nell'udirla, molti animali uscirono dalle loro tane; era arrivata la primavera! mentre si addentrava nel bosco, Cappuccetto Rosso incominciò ad avere un po' di timore.
    Cappuccetto rosso, illustrato da Arthur Rackham La voce della mamma le risuonava nella mente e capiva di aver fatto tardi, le ombre della sera si allungavano già sugli alberi.

    Improvvisamente, un lupo le si parò davanti.
    - Salve, Cappuccetto Rosso! - La salutò amabilmente la fiera.
    - Buon giorno, signor lupo.
    - Dove vai così di corsa?
    - Vado dalla mia nonnina.
    - E cosa c'è in quel grazioso cestino?
    - Ci sono i cibi che la mia mamma ha cucinato per la nonna.
    - E dimmi, viva da sola la tua nonna?
    - Si. - Rispose Cappuccetto Rosso. - La mamma le ha chiesto molte volte di venire a vivere con noi nel villaggio ma lei preferisco restare nella sua vecchia casa, dove è sempre vissuta.
    Mentre Cappuccetto rosso le parlava, il lupo pensava:
    << Questa bambina deve essere molto tenera. Me la mangerei subito. E' meglio che aspetti il momento più propizio. Non vorrei che ci fosse qualche taglialegna nei dintorni. Oltretutto potrei mangiarmi anche sua nonna e il cestino delle provviste. Mi farò dire dov'è la casa della vecchia.>>
    - Posso accompagnarti? - Chiese il lupo.
    - Non vorrei che la nonna si spaventasse.
    - Hai paura di me?
    - Io no! Come potresti farmi del male? Sono solo una piccola bambina.
    Il lupo pensò ancora:
    << Che sciocca! Non sa che noi lupi preferiamo le bimbe come lei. Le tenderò un tranello e la precederò alla casa di sua nonna. Poi, le mangerò tutte e due.>>
    - A tua nonna non piacciono i fiori? - Domandò il lupo.
    - Moltissimo! - Rispose la piccola. - Ne tiene sempre un vaso sul tavolo.
    - Ti consiglio di portarle un mazzolino di fiori che potrai raccogliere nei prati qui vicino. Adesso me ne vado, ho un sacco di cose da fare!
    - Addio signor lupo.

    Rimasta sola, Cappuccetto si pose a raccogliere i fiori per comporre un mazzolino e portarlo alla nonna.
    << Il lupo ha ragione. Questi fiori sono molto belli e la nonna sarà felice.>>
    Ignorava che il lupo si dirigeva alla casa della vecchietta e che, in quel momento, bussava dolcemente alla porta.
    - Chi è? - Domandò la nonna.
    - Sono la tua nipotina, sono Cappuccetto rosso.
    Il lupo cercò di addolcire la voce.
    Sperava che attraverso la porta fosse semplice ingannare la vecchia.
    - E' aperto. Gira la maniglia ed entra.
    Il lupo entrò.
    La nonna era a letto con un brutto raffreddore.
    Quando vide il lupo reagì immediatamente; in un balzo scese dal letto e si rifugiò in cantina, raggiungibile da una botola.
    Cappuccetto rosso, illustrato da Arthur Rackham Il lupo si contrariò parecchio poi, decise di attendere l'arrivo di Cappuccetto e mangiarsela con calma.
    Si travestì come la nonna e si infilò sotto le coperte.

    Intanto, la piccola aveva formato un magnifico mazzo si fiori e si era avvicinata alla casa della nonna.
    Nel vedere la porta aperta, entrò senza timore ma una volta entrata non si avvicinò alla nonna
    - Buona sera, nonnina.
    Il lupo non replicò e la bimba si avvicinò un poco.
    - C'è molto buio, nonnina. Vuoi che apra un po' le finestre?
    Il lupo tacque ancora, nel timore di tradirsi. La piccola si avvicinò di più.
    - Ma. nonna, che orecchie grandi che hai!
    - E' per udirti meglio. - Disse il lupo in falsetto.
    - E che occhi grandi che hai!
    - E' per vederti meglio!
    - E che bocca grande che hai.
    - E' per mangiarti meglio! - Esclamò il lupo e cercò di gettarsi sulla piccola.
    Lo slancio fu così forte che il lupo cadde contro la parete.
    Cappuccetto rosso urlò per il terrore e corse fuori dalla casetta, inseguita del lupo.
    Le grida della piccola avevano attirato l'attenzione di un cacciatore che passava nelle vicinanze.
    Il lupo aveva raggiunto la povera Cappuccetto che, terrorizzata, non riusciva più a scappare.
    Quando pareva non ci fossero più speranze, apparve il cacciatore che, con un grande calcio, scacciò il lupo.
    Il fiero animale se ne andò, ululando per il dolore e la bimba ringraziò il cacciatore.
    Senza perdere altro tempo, i due si diressero verso la casa della nonnina.
    - Chissà che paura, povera vecchina! - Diceva Cappuccetto Rosso.
    Presto arrivarono davanti alla casetta e la bimba chiamò a gran voce:
    - Nonnina, nonnina!
    L'anziana signora uscì dalla casa e abbracciò la nipotina, e quindi disse:
    - Povera piccina, devi aver avuto una gran paura!
    - E' vero! Per mia fortuna questo cacciatore passava nelle vicinanze.
    - E' un lupo molto pericoloso. - Intervenne il cacciatore. - Sono molte settimane che tento di catturarlo. Sono sicuro che non tarderà a ripresentarsi e allora per lui sarà finita.

    Dopo quella disavventura, la nonna decise di trasferirsi al villaggio nella casa di sua figlia e sua nipote.
    In questo modo Cappuccetto Rosso non avrebbe più dovuto avventurarsi tutta sola nel bosco.
    L'accaduto destò molto scalpore fra la gente del villaggio e il commento unanime era che Cappuccetto Rosso fosse stata una bimba molto coraggiosa.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    I soliti commentini eh argomenti non ne avete. Prendiamo atto!
    tu invece faresti bene a prendere atto delle sentenze (e della realta')


  10. #10
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    Altra autorevole voce sostiene quanto da me dichiarato: http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=377055

    Circa cappuccetto rosso e l'alka seltzer di chi non ha argomenti sorvolo.
    _
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    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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