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Discussione: "Falce e Carrello"?

  1. #91
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    Tassazione degli utili delle società Cooperative
    Sino al 31/12/2001 (si ipotizza che il periodo di imposta coincida con l’anno solare)
    Le somme destinate alle riserve indivisibili,
    • non concorrono a formare il reddito imponibile
    • a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell' ente che all' atto del suo scioglimento.
    Sono comunque applicabili le norme di cui agli articoli 10 e 11 DPR 601/73.
    Dal 01/01/2002 sino al 31/12/2003 (si ipotizza che il periodo di imposta coincida con l’anno solare)
    L’utile netto annuale viene suddiviso in 4 parti teoriche:
    1. Quota utili netti destinati alla riserva minima obbligatoria
    2. Il 39% (60% Per le cooperative agricole e della piccola pesca ) della rimanente quota degli utili destinati a riserva indivisibile.
    3. Il reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP
    4. Utili netti residui
    Le quattro parti subiscono il seguente trattamento fiscale
    1. La quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria
    • non concorre a formare il reddito imponibile
    • a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell' ente che all' atto del suo scioglimento.
    2. Il 39% (60% Per le cooperative agricole e della piccola pesca ) della rimanente quota degli utili annuali destinati a riserva indivisibile.
    • non concorre a formare il reddito imponibile
    • a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell' ente che all' atto del suo scioglimento.
    3. Il reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP è soggetto alle disposizioni di cui all’ art. 11 dpr 601/73 (per le coop di produzione e lavoro) e cioè:
    • è esente dall' IRPEG: se l' ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all' ultimo comma, non è inferiore al 50% dell' ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
    • l' IRPEG è ridotta alla metà: Se l' ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% dell' ammontare complessivo degli altri costi.
    Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall' art. 23 del D.L.gsCPS 14-12-1947, n. 1577 , e successive modificazioni.
    [3] Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.
    4. La rimanente parte degli utili è tassata normalmente.
    Si consiglia di attendere i chiarimenti ministeriali prima di effettuare le prime simulazioni di calcolo (il punto 3 viene calcolato al netto o al lordo del punto 1 e 2)

    Altre disposizioni
    Somme destinate ad aumento del capitale
    Le somme di cui all’art. 12 DPR 29/09/1973 n.601 destinate ad aumento del capitale sociale , non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed IRAP dei soci.
    Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo art. 7 c. 3 L. 31/01/92 n.59

    La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2001.
    Art. 12 DPR 29/09/1973 n.601 - Somme ammesse in deduzione dal reddito
    Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.
    Art. 7 - Rivalutazione delle quote o delle azioni
    [1] Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
    [2] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
    [3] La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell' art. 20 dl 8/4/74, n. 95 , conv., con mod. dalla legge 7/6/74, n. 216, e succ. mod., a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
    Ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci
    La ritenuta prevista dall’art. 26 c. 5 dpr 29/09/73 n.600 si applica in ogni caso a titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche relativamente ai prestiti erogati alle condizioni previste dall’art. 13 dpr 29/09/1973 n.601.
    Art. 26 DPR 600/73- Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
    [5] I soggetti indicati nel primo comma dell' articolo 23 operano una ritenuta del 12,50% a titolo d' acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l' applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d' imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell' esercizio d' impresa commerciale.
    L' aliquota della ritenuta è stabilita al 27% se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell' art. 76 DPR n. 917/86 . La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all' impresa erogante, e si applica a titolo d' imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d' acconto, in ogni altro caso.
    Art. 13 DPR 601/73 - Finanziamenti dei soci
    [1] Sono esenti dall' ILOR gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
    a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell' oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
    b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi
    Acconti Imposte
    Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2001, l’acconto dell’IRPEG è calcolato in base alle disposizioni della legge 23/03/77 n.97 assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.
    Applicabilità
    Le disposizioni si applicano alle cooperative soggette alla disciplina di cui alla L. 31/01/92 n. 59 ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative di cui alla L. 8/11/91 n. 381 (cooperative sociali).

  2. #92
    L'ultimo uomo
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    Citazione Originariamente Scritto da Lego Visualizza Messaggio
    in TOSCANA Esselunga ha 27 (VENTISETTE) supermercati.
    in VENETO ne ha 2 (DUE).
    in SICILIA ne ha 0 (ZERO).

    (dati presi da www.esselunga.it)

    chi governa da 50 anni in Toscana?
    chi governa da 50 anni in Veneto?
    chi governa da 50 anni in Sicilia?


    PS: per curiosità, nel libro si parla anche di questa sentenza??

    così, per sapere.....

    Già, sarebbe interessante sapere perchè nessuno entra nel merito di ciò...

 

 
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