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  1. #1
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    Predefinito La Cassazione: «In galera nomadi recidivi che barano sul nome»

    ROMA (29 ottobre) - Linea dura della Cassazione contro i nomadi che forniscono false generalità e hanno precedenti penali. La suprema Corte ha deciso che in questi casi non è possibile patteggiare la pena e ottenere così la sospensione condizionale, come previsto dalla scelta del rito alternativo. In pratica, secondo gli ermellini, commettono uno sbaglio i giudici che - dicendo sì alla pena patteggiata - non mandano in galera i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a dare poi sempre nome e cognome falsi e diversi.

    In particolare, Piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Bologna che ha protestato contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una nomade di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti. La donna - arrestata più volte - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita. Ad avviso del procuratore era "illogico" concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l'incertezza sull'effettiva identità dell'imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».

    Questo punto di vista è stato condiviso dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità» non può «essere formulato un giudizio prognostico favorevole» in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale.

    Con queste motivazioni, la quarta sezione penale della Cassazione - con la sentenza 39852 - ha annullato la sentenza di patteggiamento della nomade e ha ordinato che sia sottoposta al processo ordinario senza alcun beneficio.

    http://www.ilmessaggero.it/articolo....=HOME_INITALIA

  2. #2
    Maestrina Lisergica
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    Ma in concreto un provvedimento del genere porta qualcosa di buono?

  3. #3
    .... .....
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    Citazione Originariamente Scritto da polemiko Visualizza Messaggio
    ROMA (29 ottobre) - Linea dura della Cassazione contro i nomadi che forniscono false generalità e hanno precedenti penali. La suprema Corte ha deciso che in questi casi non è possibile patteggiare la pena e ottenere così la sospensione condizionale, come previsto dalla scelta del rito alternativo. In pratica, secondo gli ermellini, commettono uno sbaglio i giudici che - dicendo sì alla pena patteggiata - non mandano in galera i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a dare poi sempre nome e cognome falsi e diversi.

    In particolare, Piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Bologna che ha protestato contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una nomade di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti. La donna - arrestata più volte - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita. Ad avviso del procuratore era "illogico" concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l'incertezza sull'effettiva identità dell'imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».

    Questo punto di vista è stato condiviso dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità» non può «essere formulato un giudizio prognostico favorevole» in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale.

    Con queste motivazioni, la quarta sezione penale della Cassazione - con la sentenza 39852 - ha annullato la sentenza di patteggiamento della nomade e ha ordinato che sia sottoposta al processo ordinario senza alcun beneficio.

    http://www.ilmessaggero.it/articolo....=HOME_INITALIA
    Mi sembra giusto....o no..?...
    Bisogna dare all'uomo non ciò che desidera..ma ciò di cui ha bisogno...
    (la via diretta non è la più breve)

  4. #4
    Maestrina Lisergica
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    Giusto è giusto.
    Ma in concreto succede qualcosa?

  5. #5
    vae victis
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    E' PAZZESCO che la Cassazione si debba pronunciare su questioni che "dovrebbero" essere OVVIE.


    Mah..


  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da azerty Visualizza Messaggio
    Ma in concreto un provvedimento del genere porta qualcosa di buono?
    Ovviamente Si, un nomade in galera anche per un solo giorno in piu' e' sempre qualcosa di buono,visto che appena torna fuori ricomincia a rubare.

    Non c'e' altro da aggiungere.

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da polemiko Visualizza Messaggio
    ROMA (29 ottobre) - Linea dura della Cassazione contro i nomadi che forniscono false generalità e hanno precedenti penali. La suprema Corte ha deciso che in questi casi non è possibile patteggiare la pena e ottenere così la sospensione condizionale, come previsto dalla scelta del rito alternativo. In pratica, secondo gli ermellini, commettono uno sbaglio i giudici che - dicendo sì alla pena patteggiata - non mandano in galera i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a dare poi sempre nome e cognome falsi e diversi.

    In particolare, Piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Bologna che ha protestato contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una nomade di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti. La donna - arrestata più volte - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita. Ad avviso del procuratore era "illogico" concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l'incertezza sull'effettiva identità dell'imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».

    Questo punto di vista è stato condiviso dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità» non può «essere formulato un giudizio prognostico favorevole» in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale.

    Con queste motivazioni, la quarta sezione penale della Cassazione - con la sentenza 39852 - ha annullato la sentenza di patteggiamento della nomade e ha ordinato che sia sottoposta al processo ordinario senza alcun beneficio.

    http://www.ilmessaggero.it/articolo....=HOME_INITALIA

    Non ci si è mai posti il problema perchè siamo una società - quella italiana - che tende all'indulgenza (innanzitutto verso i propri cosiddetti abitanti 'autoctoni) ma molti rom, anzichè prendere atto con moderazione di questa cosa, giocano con il re travicello. Di qui la necessità di intervenire. Costoro pensano davvero di aver scoperto l'Eldorado dei coglioni...

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da azerty Visualizza Messaggio
    Giusto è giusto.
    Ma in concreto succede qualcosa?
    In teoria sì, perchè si può iniziare ad applicare la recidiva. In questo modo si perdono progressivamente quelle 'facilitazioni' che la legge concede a un reo incensurato (qual'è, appunto, lo zingaro che furbescamente dichiara ogni volta nuove generalità), ed evitare il carcere diventa sempre più difficile.

    A livello pratico bisogna vedere, perchè dal 1974 la recidiva -grazie alla solita, laida riforma di spirito sessantottesco- , è stata trasformata da obbligatoria in facoltativa, lasciando al giudice libertà di applicarla o meno. La maggior parte dei magistrati, guarda caso, da quel momento l'ha di fatto esclusa dal giudizio. Nel 2006 c'è stata una seconda riforma (l'ex Cirielli) che ha purtroppo confermato il concetto fondamentale di quella del 1974, introducendo tuttavia una serie di distinguo.

    Questa pagina spiega tutto nei dettagli:
    http://camerepenalionline.camerepena...?tipo=1&id=902




  9. #9
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    Come ti chiami?
    Nessuno.
    Da dove vieni?
    Da dove mi hanno cacciato!
    E se ti cacciassimo anche noi?
    Nessuno andrebbe altrove!
    Ti piace viaggiare?
    La vita è il viaggio!

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Jean Fourier Visualizza Messaggio
    In teoria sì, perchè si può iniziare ad applicare la recidiva. In questo modo si perdono progressivamente quelle 'facilitazioni' che la legge concede a un reo incensurato (qual'è, appunto, lo zingaro che furbescamente dichiara ogni volta nuove generalità), ed evitare il carcere diventa sempre più difficile.

    A livello pratico bisogna vedere, perchè dal 1974 la recidiva -grazie alla solita, laida riforma di spirito sessantottesco- , è stata trasformata da obbligatoria in facoltativa, lasciando al giudice libertà di applicarla o meno. La maggior parte dei magistrati, guarda caso, da quel momento l'ha di fatto esclusa dal giudizio. Nel 2006 c'è stata una seconda riforma (l'ex Cirielli) che ha purtroppo confermato il concetto fondamentale di quella del 1974, introducendo tuttavia una serie di distinguo.

    Questa pagina spiega tutto nei dettagli:
    http://camerepenalionline.camerepena...?tipo=1&id=902
    ..analisi giusta...
    ... dove abito io, ci sono stati casi molti di donne nomadi che avevano più di 10 alias a testa... questo ha comportato parecchi sconti di pena, o meglio, molte hanno evitato che venisse applicata l'aggravante della recidiva, con l'automatico uso da parte delle ree del beneficio del patteggiamento...

 

 
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