Spulciando i comunicati ho scoperto che...
Il Giudice Sportivo,
letta la dettagliata relazione dei collaboratori della Procura Federale;
rilevato che, nel corso del primo tempo, sostenitori della Società ospitante, raggruppati nel
“secondo anello della curva nord”, hanno esposto, in tre successive circostanze, per qualche
minuto, striscioni di notevoli dimensioni (metri 5 per 1,5 circa), recanti scritte insultanti per i
tifosi avversari e, soprattutto, per la città di loro provenienza;
rilevato altresì che, nel corso del secondo tempo, nel medesimo settore dello stadio, venivano
intonati reiteratamente cori di analogo tenore spregiativo;
ritenuto che tali comportamenti costituiscono espressione di quella “denigrazione per motivi
attinenti all’origine territoriale”, prevista e sanzionata dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS;
valutata la particolare gravità del fatto, per la provocatoria aggressività che connota le espressioni
adottate, e considerata, per converso, la riferibilità in via esclusiva di tali comportamenti
discriminatori ad un circoscritto e delimitato settore dello stadio, nonché l’assenza di specifici
precedenti a carico della Società oggettivamente responsabile;
visto l’art. 18, comma 1, lett. e) CGS,
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Internazionale la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, con
l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello della curva nord”
inibito agli spettatori.
www.lega-calcio.it




Rispondi Citando



