Articolo 13
1. Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
I. Affari Costituzionali
II. Autonomie
III. Legge e Corpo elettorale
2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
3.Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3
4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
5.
L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni.