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Alcuni passi del documento promosso da 24 costituzionalisti a sostegno della famiglia.
Nel prescrivere che la Repubblicariconosce“la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (articolo 29, comma I della Costituzione Italiana) la Costituzione non esclude il riconoscimento giuridico d’ogni altra forma sociale, qualunque sia la causa associativa ed il rapporto fra gli aderenti.
La famiglia, società naturale fondata sul matrimonio
Essa, piuttosto, garantisce alla famiglia un regime preferenziale; conferisce alla stessa una sfera d’autonomia rispetto al potere dello Stato, privilegiata e diversa da quella garantita alle alte comunità intermedie, in ragione dell’infungibile funzione svolta nella società.
Cellula creatrice della vita sociale
Viene tutelata la famiglia come cellula creatrice della vita sociale(Aldo Moro), in quanto capace di trasmettere al singolo“il primo impulso al sentimento della solidarietà” (Costantino Mortati). Il Costituente del 1946-47 aveva ben chiaro che tale delicatissimo compito poteva essere affidatosolo alla famiglia“fondata sul matrimonio”; non dunque ad una mera comunità di affetti libera da vincoli (secondo il modello individualistico), ovvero ad una cellula genetica dello Stato (secondo il modello istituzionalistico).
La famiglia, stabile istituzione sovraindividuale
In considerazione del“maggior rilievo conferito alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale”, la Costituzione accompagna il riconoscimento dei peculiari diritti garantiti ai singoli componenti con un’articolata serie di agevolazioni intersoggettive e sociali. E invero, in tanto ha ragion d’essere il peculiare riconoscimento di cui all’articolo 29 della Costituzione, in quanto allo stesso seguono le agevolazioni indicate negli articoli 30 (comma 2), 31, 34 (comma 4), 36 (comma 1), 37 (comma 1) della Costituzione.
Le formazioni sociali altre dalla famiglia
Il combinato disposto dell’articolo 2 della Costituzione, dell’articolo 3 e degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione certamente implica la possibilità per ognuno di costituire relazioni affettive e sessuali, fondative di formazioni sociali di convivenza, alla cui categoria appartiene anche la famiglia; al contempo, tuttavia, il richiamato complesso di disposizioni costituzionali esclude che tali formazioni sociali di convivenza possano avere la denominazione di famiglia.
La famiglia, formazione sociale garantita dalla Costituzione
Solo la famiglia, infatti, è quella formazione sociale garantita dalla Costituzione nei suoi diritti, in quanto strutturata come società naturale fondata sul matrimonio; al tempo stesso, in virtù di talestruttura, alla famiglia ed ai suoi componenti è richiesto l’adempimento di determinati obblighi. Alla luce di quanto scritto, sarebbe contraria alla Costituzione una legge ordinaria che parificasse i diritti delle altre forme di convivenza a quelli della famiglia e dei suoi componenti e che estendesse, in via generalizzata ed organica, alle prime le agevolazioni intersoggettive e sociali (di tipo privatistico e pubblicistico) riconosciute alle seconde.
La riflessione dell’AGe
In un periodo di aspre e continue polemiche in relazione al ruolo della famiglia nella società moderna, cerchiamo di capire cosa stabilisce la Costituzione della Repubblica Italiana in tema di disciplina sulla famiglia.
La famiglia, nucleo naturale e fondamentale della società
Che cosa si intende per famiglia, come può essere definito l’istituto familiare? Ancor prima delle disposizioni stabilite all’interno della Costituzione Italiana, ci sembra opportuno richiamare alla mente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, all’articolo 16, definisce la famiglia quale “nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato”.
La famiglia, “società naturale fondata sul matrimonio”
Allo stesso modo, all’interno della nostra Carta Costituzionale vi sono alcuni articoli che definiscono in modo chiaro la natura e le caratteristiche dell’istituto familiare. In primo luogo, l’articolo 29 afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. L’espressione società naturale indica che la famiglia non è una realtà creata artificialmente dallo Stato o dall’ordinamento giuridico, quanto piuttosto una realtà preesistente allo Stato, al diritto e alla Costituzione, che da quest’ultima appare regolata e disciplinata, tutelata e sostenuta.
Si realizza nella procreazione e nell’educazione dei figli
Secondo la nostra Carta Costituzionale, inoltre, ogni famiglia si realizza, in primo luogo, nella procreazione e nell’educazione dei figli. Immediatamente dopo l’articolo 29, l’articolo 30 afferma, infatti, che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
La Repubblica agevola la formazione della famiglia
A ciò si aggiunge, infine, quanto stabilito dall’articolo 31, in cui si dichiara che “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”. La Costituzione Repubblicana, dunque, non solo riconosce e rispetta la vita familiare; essa riconosce anche l’istituto familiare quale bene per l’intera società, da un punto di vista sociale, culturale ed economico. Si impegna, quindi, a sostenere e ad agevolare la famiglia attraverso interventi di tipo economico -ma non solo- proprio in virtù dell’apporto che essa può dare al bene comune.
Necessario un impegno concreto a sostegno della famiglia
In relazione a quest’ultimo punto, tuttavia, non possiamo non riscontrare nella realtà una situazione diversa da quanto affermato a chiare lettere all’interno della nostra Costituzione: fino ad ora, infatti, non ci sembra siano stati concepiti concreti e risolutivi interventi di sostegno -economico o di altro genere- a supporto dell’istituto familiare.
Oggi più che mai, anzi, la famiglia necessita di interventi efficaci su molteplici fronti: sul piano fiscale, lavorativo, abitativo, ma anche su quello culturale ed educativo; solo così, essa sarà in grado di svolgere con maggiore ampiezza ed efficacia la sua funzione di risorsa essenziale per il bene della collettività.