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    Predefinito Convocazione seconda seduta commissione affari costituzionali

    Convoco per le ore 12 del 6 novembre la seconda seduta della "Commissione affari costituzionali"
    Le prime 48 ore saranno dedicate alla discussione e al dibattito
    Le successive 72 ore saranno dedicate alla votazione,che pertanto si chiuderà l'11 novembre alle 12.

    L'ODG:

    1) Discussione, modifica e approvazione su :

    - P.d.L. Costituzionale “Convocazione di una Assemblea Costituente per la redazione di una nuova Costituzione della Comunità di POL


    Titolo I – Disposizioni Generali

    Art.1

    La Costituzione di POL viene abrogata. Rimane in vigore fino alla promulgazione di una nuova Costituzione da parte dell’Assemblea Costituente. Tale dispositivo entrerà in funzione al termine dell’Ottava Legislatura.
    Per quella data invece che le elezioni Generali saranno convocate le elezioni per la formazione di una Assemblea Costituente, con il compito di redigere una nuova Costituzione.

    Titolo II – Procedura e modalità di Elezione della Costituente

    Art. 2

    L’Assemblea Costituente sarà formata da 23 membri eletti da tutti i forumisti che godono del diritto di voto in data di approvazione di questa legge, il diritto passivo è garantito a tutti i forumisti eleggibili al Congresso al momento dell’approvazione di questa legge.
    Le norme di elezione dell’Assemblea saranno definite entro 30 giorni dalla fine dell’Ottava Legislatura dal
    Congresso con legge Ordinaria. Tale legge elettorale dovrà garantire la massima rappresentatività a tutte le forze politiche.

    Art.3

    In occasione dell’Elezione dell’Assemblea Costituente non si procederà all’elezione Presidenziale. Le funzioni di Presidente della Comunità saranno svolte dal presidente dell’Assemblea Costituzionale, che svolgerà le funzioni di Capo Provvisorio dello Stato.

    Titolo III - Durata

    Art. 4

    L’Assemblea Costituente resterà in carica 6 mesi, ai termini dei quali la Costituzione dovrà venire approvata e promulgata. Qualora la Costituente termini i lavori prima del tempo potrà indire elezioni anticipate.

    Titolo IV - Competenze

    Art. 5

    L’Assemblea Costituente è competente solo nell’approvazione di una nuova Costituzione e, se lo riterrà opportuno, dei Regolamenti delle Istituzioni che in essa si troveranno.
    Per tutto il periodo in cui la Costituente sarà in carica non potranno essere presentate Mozioni o Progetti di Legge.

    Titolo V – Controllo e vigilanza

    Art. 6

    I poteri della presente Corte Costituzionale saranno prorogati al fine di risolvere ricorsi elettorali relativi all’elezione dell’Assemblea Costituente. Espletato questo compito l’incarico dei Giudici decade, e non si procederà all’elezione di una nuova Corte.
    Eventuali controversie nell’assemblea saranno risolte da una apposita commissione costituita in seno ad essa.

    Disposizioni Finali:

    I
    All’atto di promulgazione di questa legge da parte del Presidente di POL il Congresso deve immediatamente calendarizzare l’approvazione della legge elettorale per l’Assemblea Costituente.

    II
    Si potranno presentare all’Assemblea tutte quelle liste che rispondano ai requisiti presenti nell’attuale legge riguardante il Congresso di POL

    2) Discussione, modifica e approvazione su :

    - PdL Costituzionale Gianfranco-RUDY-Defender-Meridionale-Ronnie-Lepanto-Folgore-Giò91


    Art. 1 La legge 21/12/2006 Legge di istituzione "Commissione Riforme" è abrogata

    Art. 2 La Costituzione di POL è abrogata e sostituita dalla seguente Carta Costituzionale:

    ----- Testo -----
    COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DI POL

    Preambolo

    Noi Costituenti, per grazia dell’Amministrazione e volontà del Popolo rappresentanti la Comunità, riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire e la disponibilità per questa adesione del dominio di Politica Online e di regole preesistenti e insindacabili certe ed uguali per tutti garantite dalla Sovrana Amministrazione di POL.

    Nel nome della nostra ferma convinzione intorno all’utilità del libero Confronto e del necessario rispetto per le forme ed i luoghi che lo rendono concretamente possibile, proclamiamo la più profonda e originaria unità di intenti con l’Amministrazione di Politica Online e con tutti coloro i quali costruiscono con la loro adesione quotidiana il Popolo di POL e poniamo qui di seguito i principi di una democrazia virtuale che sia di questo Confronto parte integrante.

    TITOLO I
    PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI INVIOLABILI

    Articolo 1
    La comunità di POL è l’Istituzione organica per la partecipazione democratica di ogni iscritto di Politica Online.

    Articolo 2
    La comunità di POL riconosce i diritti inviolabili dei forumisti cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.

    Articolo 3
    1. Di fronte alle leggi della comunità tutti i cittadini sono eguali.
    2. Nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche espresse nella Comunità dei cittadini di POL o sulle condizioni reali al di fuori di essa potrà essere imposta tramite la legge.

    Articolo 4
    1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la Legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni Istituzionali.
    2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la Legge impone a garanzia del buon andamento delle Istituzioni.
    3. La lingua ufficiale della comunità è l’italiano. Le lingue e gli idiomi locali hanno carattere di ufficialità solo nell’ambito delle rispettive comunità locali. La varietà del patrimonio linguistico e culturale rappresenta una risorsa ed è oggetto di adeguata tutela.

    Articolo 5
    1. I membri della comunità sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Camera e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
    2. I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
    3.La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

    Articolo 6
    La Comunità tutela l’autonomia di ogni singolo forum dalle Istituzioni di Camera e ne rispetta la libertà organizzativa.

    Articolo 7
    La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.

    Articolo 8
    1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile ed inviolabile è anche il diritto alla difesa.
    2. La legge determina, nei modi stabiliti dalla Costituzione, i sistemi per attivare le tutele giudiziarie e i modi per garantire il diritto alla difesa.
    3. Non è ammessa l’istituzione di giudici straordinari.

    Articolo 9
    1. Sono elettori tutti i membri della comunità che abbiano raggiunto almeno centocinquanta
    messaggi e due mesi di anzianità al momento dell’indizione dell’elezione o del referendum.
    Il voto è personale, libero ed eguale.
    2. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra
    norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
    3. Su ogni controversia relativa a questioni di carattere elettorale e referendario decide il Tribunale Amministrativo.

    TITOLO II
    ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ
    SEZIONE I
    IL CONGRESSO

    Articolo 10
    1. Il Congresso è eletto a suffragio universale e diretto, nel rispetto dei principi stabiliti nell’articolo precedente.
    2. Il numero dei congressisti è di venticinque.
    3. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i cinquecento messaggi.
    4. Ogni congressista assume le sue funzioni accettando la carica.
    5. Ogni congressista esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.



    Articolo 11
    1. Il Congresso è eletto per sei mesi.
    2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
    3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro dieci giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
    4. La prima riunione del nuovo Congresso ha luogo entro cinque giorni dall’elezione.
    5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.

    Articolo 12
    1. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
    2. Il regolamento interno del Congresso è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    3. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL.
    4. Il regolamento interno del Congresso è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.

    Articolo 13
    1. Fermi restando il ruolo e le competenze del Congresso, con legge costituzionale possono essere istituite ulteriori assemblee elettive per consentire maggiore partecipazione delle comunità locali alla vita politica di POL.
    2. La legge costituzionale che istituisce tali assemblee ne disciplina anche gli aspetti organizzativi e prevede, altresì, l’emanazione di specifici regolamenti interni.
    3. I regolamenti interni di cui al comma precedente hanno le medesime caratteristiche giuridiche del regolamento interno del Congresso.

    Articolo 14
    1. Le deliberazioni del Congresso non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.
    2. I membri del Governo non congressisti hanno il diritto di intervenire verbalmente alle sedute del Congresso ogni qual volta ne facciano richiesta al relativo Presidente.

    Articolo 15
    1. Il Congresso si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente o nei modi che il regolamento interno prevede.
    2. Nelle sedute ordinarie, l’ordine del giorno è fissato dal Presidente in maniera tale che sia assicurata la speditezza dei lavori e il diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze.
    3. Il regolamento interno disciplina le modalità di redazione dell’ordine del giorno.
    4. Il Congresso è riunito in seduta straordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente su specifica e motivata richiesta del Presidente di POL.
    5. Le sedute straordinarie hanno necessariamente luogo entro tre giorni dalla comunicazione ufficiale della richiesta di convocazione al Presidente del Congresso e non possono avere altro punto all’ordine del giorno se non quello per il quale è stata richiesta la seduta stessa.

    Articolo 16
    1. Il regolamento interno può prevedere l’istituzione di una o più Commissioni permanenti o temporanee che abbiano competenza consultiva o propositiva per questioni determinate.
    2. Nessuna Commissione può avere poteri deliberativi.

    Articolo 17
    1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
    2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun congressista, al Consiglio dei Ministri e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
    3. Il regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.

    Articolo 18
    1. Le leggi sono promulgate dal Presidente di POL entro dieci giorni dalla loro approvazione in Congresso, salvi i casi in cui la legge medesima preveda il carattere dell’urgenza. In questa circostanza, la promulgazione ha luogo nel termine da essa indicato.
    2. La pubblicazione delle leggi è di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
    3. Il regolamento interno del Governo disciplina le modalità della pubblicazione.
    4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
    Articolo 19
    1. Il Presidente di POL, prima di promulgare un atto del Congresso, può rinviare il testo in esame al Congresso. Il Presidente di POL è tenuto a motivare il provvedimento di rinvio al Congresso in modo completo.
    2. Il Congresso riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente di POL non prima di dieci giorni dal rinvio stesso.
    3. Se il Congresso approva nuovamente il medesimo testo a maggioranza qualificata dei due terzi, il Presidente di POL è tenuto a promulgare la legge in oggetto.

    Articolo 20
    1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
    2. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno trentacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale.
    3. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di un apposito sondaggio recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il sondaggio deve avere la durata di quattro giorni.
    4. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari almeno al cinquanta per cento più uno del numero complessivo dei votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Congresso e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    5. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

    Articolo 21
    Il Congresso e il Governo sono tenuti ad uniformarsi a quanto deciso nell’esito del referendum, a seconda che si tratti, rispettivamente, di abrogazione di legge o di provvedimento amministrativo avente carattere sostanzialmente normativo.

    Articolo 22
    1. Il Governo può, attraverso delibera del Consiglio dei Ministri e sotto propria responsabilità, approvare decreti provvisori aventi valore di legge ordinaria in casi di particolare urgenza e di stringente necessità.
    2. Tali decreti approvati dal Governo sono emanati dal Presidente di POL attraverso decreto presidenziale.
    3. Il Presidente di POL, dopo l’emanazione, è tenuto comunque a trasmettere il testo al Congresso per la relativa conversione in legge.
    4. Qualora il Congresso non convertisse in legge il decreto approvato dal Governo entro quindici giorni dalla sua emanazione da parte del Presidente di POL, il decreto medesimo cesserà di avere efficacia con effetti retroattivi e le relative conseguenze scaturite in forza
    del decreto non convertito saranno da considerarsi non verificatesi.

    SEZIONE II
    IL PRESIDENTE DI POL

    Articolo 23
    1. Il Presidente di POL è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
    2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
    3. Fissa la data della prima riunione del nuovo Congresso.
    Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
    4. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
    5. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
    6. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta.
    7. Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
    8. Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
    9. Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere il Congresso, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo averne ascoltato il relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere adottato solamente a seguito di dimissioni contestuali di almeno quindici congressisti o quando il Congresso non sia oggettivamente in grado di esprimere una maggioranza.
    10. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi costituzionali gli conferiscono.

    Articolo 24
    1. Il Presidente di POL, nell’esercizio delle sue funzioni, può essere chiamato a rispondere nel caso di grave e palese violazione della Costituzione e nel caso di compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari.
    2. In tal caso, il Presidente di POL è messo in stato d’accusa dal Congresso a maggioranza assoluta dei propri membri.
    3. Competente a giudicare il Presidente di POL messo in stato di accusa è l’Alta Corte di Giustizia.
    4. In caso di condanna, il Presidente di POL viene dichiarato decaduto dall’incarico nella sentenza dell’Alta Corte di Giustizia.
    5. La legge costituzionale disciplina la fattispecie della grave e palese violazione della Costituzione e del compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari. Essa detta tutte le norme necessarie per dare attuazione al presente articolo.

    Articolo 25
    1. Il Presidente di POL è eletto a suffragio universale e diretto da parte degli elettori aventi diritto a norma della Costituzione.
    2. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i mille messaggi.
    3. La carica di Presidente di POL è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
    4. La legge ordinaria detta le norme per disciplinare il procedimento elettorale.

    Articolo 26
    1. Il Presidente di POL nomina un Vice Presidente.
    2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
    3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
    4. Il regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.

    Articolo 27
    1. Il Presidente di POL resta in carica per sei mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
    2. Quando, per qualsiasi causa, decade il Congresso, decade anche il Presidente di POL.
    3. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di POL, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
    4. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di POL, sono prorogati i poteri di quello in carica.
    5. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

    Articolo 28
    1. Qualora il Presidente di POL non sia temporaneamente in grado di adempiere le proprie funzioni e ne abbia fatto specifica dichiarazione, provvede in supplenza il Vice Presidente.
    2. Qualora l’impedimento del Presidente di POL sia permanente o si sia comunque protratto per un periodo di almeno trenta giorni, oppure in caso di decadenza dichiarata dall’Alta Corte di Giustizia, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo. Contestualmente, i Ministri al momento in carica decadono.

    SEZIONE III
    LA STRUTTURA E L’ATTIVITÀ DEL GOVERNO

    Articolo 29
    1. Il Governo della comunità è composto dal Presidente di POL, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
    2. Il Consiglio dei Ministri è l’unico a poter adottare proposte di legge, decreti aventi forza di legge e provvedimenti amministrativi, consistenti in regolamenti, riguardanti l’intero Governo.
    3. Il Presidente di POL e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque
    soggetti ad emanazione da parte del Presidente di POL e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo. Conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla valutazione del Tribunale Amministrativo.


    Articolo 30
    I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.

    Articolo 31
    1. Il Governo adotta un proprio regolamento interno, approvandolo in Consiglio dei Ministri.
    2. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL.
    3. Il regolamento interno del Governo è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
    4. Nel regolamento può essere prevista l’istituzione di apposita struttura operativa a sostegno dell’attività del Presidente di POL e dei singoli Ministri.

    SEZIONE IV
    LA CORTE COSTITUZIONALE

    Articolo 32
    1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
    2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
    3. Due Giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il restante componente è nominato dal Presidente di POL.
    4. Il Presidente di POL non può nominare un Giudice che militi o abbia militato da meno di sei mesi nello stesso partito di uno dei Giudici Eletti.

    Articolo 33
    1. I membri della Corte di elezione congressuale possono essere rimossi anticipatamente con voto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Congresso e relazione motivata, il Giudice di nomina Presidenziale può essere rimosso con voto a maggioranza dei due terzi su relazione motivata del Presidente di POL.
    2. La rimozione dei Giudici non può avvenire senza che sia stata data loro la possibilità di difendersi nell'aula parlamentare, essa inoltre non può incidere su un procedimento iniziato precedentemente ed in corso. La decorrenza dei suoi effetti si verifica dalla Sentenza.

    Articolo 34
    1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. La seduta del Congresso che veda all'Ordine del Giorno l'elezione di un Giudice permane convocata di diritto fino alla sua elezione.
    2. Nel caso in cui uno o due giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti non oltre sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.
    3. Se a norma dei termini contemporaneamente devono tenersi l’elezione di Giudici Congressuali e la nomina del Giudice Presidenziale quest’ultima è obbligatoriamente compiuta nel termine di ventiquattro ore dall’elezione dei Giudici Congressuali e non può esserlo prima di essa.

    Articolo 35
    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. Possono essere eletti alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    3. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
    4. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

    Articolo 36
    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
    2. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge
    ordinaria.
    Articolo 37
    1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale almeno dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi.
    Possono, altresì, proporre ricorso alla Corte Costituzionale ciascun congressista e il Presidente di POL.
    2. Per i giudizi di appello alle sentenze del Tribunale Amministrativo, possono presentare
    ricorso coloro che, in tale sentenza, sono rimasti soccombenti.
    3. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
    Articolo 38
    La Corte Costituzionale giudica:

    a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    b) sui conflitti di attribuzione fra gli organi costituzionali
    c) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti aventi forza di legge e nei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    d) in appello alle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo su questioni di legittimità.
    e) in appello ai decreti emessi dal Tribunale Amministrativo su questioni di legittimità.
    Sulle precedenti questioni, la Corte Costituzionale opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Essa viene adita con ricorso.

    Articolo 39
    1. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di un atto o di parte di un atto, esso cessa di avere efficacia a decorrere dal giorno stesso dell’emissione della sentenza.
    2. Quando la Corte dichiara l'illegittimità di un atto del Tribunale Amministrativo esso cessa di avere efficacia a decorrere dal giorno stesso dell'emissione della sentenza ed obbliga il Tribunale Amministrativo a riesaminarlo.
    3. Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    4. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, pena la sua decadenza. Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.


    SEZIONE V
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

    Articolo 40
    1. Il Tribunale Amministrativo è composto da tre membri i quali rimangono in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
    2. Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri i precedenti vedono prorogati i loro poteri.
    3. Due Giudici del Tribunale Amministrativo sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il restante componente è nominato dal Presidente di POL.
    4. Il Presidente di POL non può nominare un Giudice che militi o abbia militato da meno di sei mesi nello stesso partito di uno dei Giudici Eletti.


    Articolo 41
    1. I membri del Tribunale di elezione congressuale possono essere rimossi anticipatamente con voto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Congresso e relazione motivata, il Giudice di nomina Presidenziale può essere rimosso con voto a maggioranza su proposta del Presidente di POL.
    2. La rimozione dei Giudici non può avvenire senza che sia stata data loro la possibilità di difendersi nell'aula Parlamentare.

    Articolo 42
    1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. La seduta del Congresso che veda all'Ordine del Giorno l'elezione di un Giudice permane convocata di diritto fino alla sua elezione.
    2. Nel caso in cui uno o due giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti non oltre sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.
    3. Se a norma dei termini contemporaneamente devono tenersi l’elezione di Giudici Congressuali e la nomina del Giudice Presidenziale quest’ultima è obbligatoriamente compiuta nel termine di ventiquattro ore dall’elezione dei Giudici Congressuali e non può esserlo prima di essa.

    Articolo 43
    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. Possono essere eletti al Tribunale Amministrativo tutti i membri della comunità che, nel momento dell'accettazione dell'elezione, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice del Tribunale Amministrativo è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    3. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
    4. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici del Tribunale Amministrativo.

    Articolo 44
    1. Il Tribunale Amministrativo elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme del regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
    2. Il regolamento interno del Tribunale Amministrativo è adottato dal Congresso con legge ordinaria.

    Articolo 45
    1. Possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi o un partito. Possono, altresì, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo ciascun congressista e il Presidente di POL.
    2. Per i pareri in materia amministrativa, possono presentare richiesta ciascun Ministro, il Presidente del Congresso e il Presidente di POL.
    3. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali e delle istanze al Tribunale Amministrativo, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze, dei decreti e dei pareri.

    Articolo 46
    Il Tribunale Amministrativo giudica:
    a) sulle controversie relative alla legittimità dei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, delle ordinanze del Presidente di POL e dei singoli Ministri, qualora questi atti siano viziati da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
    b) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nei
    regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, nelle ordinanze del Presidente di POL e in quelle dei singoli Ministri.
    c) Sulle controversie nei partiti e fra i partiti regolate dalla legge ordinaria.
    Sulle precedenti questioni, il Tribunale Amministrativo opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Esso viene adito con ricorso.
    d) Il Tribunale Amministrativo provvede inoltre a decidere sulle controversie relative a questioni di carattere elettorale o referendario.
    In questo caso, il Tribunale Amministrativo opera come organo amministrativo e decide con decreto. Esso viene adito con istanza.
    e) sulle richieste di consulenza giuridica da ciascun Ministro, dal Presidente del Congresso e dal Presidente di POL.
    In quest'ultima funzione, il Tribunale Amministrativo si pronuncia su tutte le questioni che il richiedente ha formulato, rimettendo ad esso un parere dettagliato e motivato. In caso di consulenza giuridica, il Tribunale Amministrativo opera come organo amministrativo e si esprime con parere. Esso viene adito con richiesta.

    Articolo 47
    1. Quando il Tribunale Amministrativo ravvisa l’illegittimità di un atto o di parte di un atto, ne dichiara l’annullamento totale o parziale. Esso cessa quindi di aver efficacia a decorrere dal giorno stesso dell’emissione della sentenza di annullamento.
    2. Contro le sentenze del Tribunale Amministrativo è ammessa impugnazione in appello dinanzi alla Corte Costituzionale, tranne che per le sentenze relative all’interpretazione di norme giuridiche.
    3. La sentenza su controversie nei partiti o fra i partiti ha valore di provvedimento amministrativo immediatamente efficace, salva la sospensione dei suoi effetti per effetto del ricorso in appello a discrezione della Corte Costituzionale.
    4. Contro i pareri del Tribunale Amministrativo quale organo di consulenza non è ammessa alcuna impugnazione. Contro i Decreti del Tribunale Amministrativo è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità.
    5. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, pena la sua decadenza. Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

    SEZIONE VI
    L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

    Articolo 48
    1. L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale, dai giudici del Tribunale Amministrativo e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza.
    2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo.
    3. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria.
    4. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale o del Tribunale Amministrativo può intervenire durante l'operato dell'Alta Corte di Giustizia.

    Articolo 49
    L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione.
    TITOLO III

    SEZIONE I
    REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

    Articolo 50
    Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi costituzionali sono adottate dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

    SEZIONE II
    DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

    Delle fonti del diritto

    Articolo 51 Indicazione delle fonti
    Sono fonti del diritto:
    1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di POL
    2) la Costituzione della Comunità di POL
    3) le sentenze della Corte Costituzionale di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 38 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art 56
    4) le leggi del Congresso di POL
    5) le sentenze e i decreti del Tribunale Amministrativo di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 46 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art 56
    6) i regolamenti del Governo di POL
    7) gli usi tradizionali

    Articolo 52 Leggi
    1. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di legge sono disciplinate dalla Costituzione.
    2. Le leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle leggi Costituzionali.

    Articolo 53 Regolamenti
    1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle leggi.
    2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

    Articolo 54 Usi giurisprudenziali e tradizionali
    1. Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 50 le Sentenze della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo dovranno essere considerate precedenti vincolanti e immediatamente applicabili se non diversamente disposto con leggi Costituzionali o ordinarie del Congresso successive e recanti discipline più generali ed esaustive nelle medesime fattispecie.
    2. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi tradizionali hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

    Articolo 55 Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.

    Articolo 56 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di POL.

    Articolo 57 Applicazione delle leggi eccezionali
    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Articolo 58 Abrogazione delle leggi
    Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.


    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Disposizione I
    L’entrata in vigore della Costituzione non pregiudica la permanenza in vigore di tutte le norme di legge e amministrative sinora in essere. Sono fatti i salvi anche i giudizi attualmente in corso presso la Corte Costituzionale. Entro cinque mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione di tutte le norme vigenti nella comunità, al raccordo e al coordinamento di esse con la Costituzione e all’emanazione delle norme necessarie per l’attuazione di questa.

    Disposizione II
    Gli organi e le istituzioni già operanti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione potranno continuare le loro attività fino al termine del mandato. Il loro rinnovo avverrà secondo le nuove norme.

    Disposizione III
    Per le prime elezioni della Corte Costituzionale e del Tribunale Amministrativo immediatamente seguenti l'entrata in vigore della Costituzione, la nomina dei Giudici Presidenziali si deve effettuare un giorno dopo l'elezione degli altri componenti i rispettivi organi. Il mandato dei primi tre Giudici del Tribunale Amministrativo avrà inoltre in via transitoria durata ridotta quadrimestrale, per assicurare la non sovrapponibilità delle rielezioni dei due organi.

    ---- Fine Testo ----

    [...]


    Art. 5 Ogni disposizione normativa in contrasto con la presente legge Costituzionale è abrogata.


    Firmatari

    PRESIDENTE DI POLITICA ONLINE
    Gianfranco

    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    On. Rudy

    MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI
    Defender

    MINISTRO DELLE RIFORME
    On. Meridionale

    MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    On. Ronnie

    MINISTRO DEGLI ESTERI
    On. Lepanto

    CAPOGRUPPO IPSN
    On. Folgore


    Il Presidente della commissione affari costituzionali

    Onorevole Meridionale
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  2. #2
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    Membri commissione Affari costituzionali: Spycam, Manfr, Meridionale, Ronnie, Ugodepayens , RibelleSano, Italiano e Willy
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  3. #3
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  4. #4
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    Torno ora dal lavoro, scusate. Eccomi.

  5. #5
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  6. #6
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    Prendo velocemente la parola a mano a mano che arrivano tutti gli onorevoli in commissione, per ringraziare tutti coloro i quali mi hanno indicato come Presidente di questa commissione importantissima vista la riforma che andremo a trattare. Ringrazio anche tutti gli onorevoli solo per la loro presenza in questa delicata fase.

    Propongo anche l'indicazione di 2 vicepresidenti che vorrei venissero fuori dal gruppo di IPSN uno e del csn l'altro.

    Informo inoltre che sn "super" propenso al dialogo e al confronto soprattutto con i colleghi della minoranza.
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  7. #7
    Fiamma dell'Occidente
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    io sono presente, non vedo tutte le perplessità che la sinistra ha esposto venire fuori, perchè non le dite? Già siete in ritardo di mesi su quando avreste dovuto dirle, allora perchè ancora non parlate? Volevate la commissione? Eccola! Adesso diteci!
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    io sono presente, non vedo tutte le perplessità che la sinistra ha esposto venire fuori, perchè non le dite? Già siete in ritardo di mesi su quando avreste dovuto dirle, allora perchè ancora non parlate? Volevate la commissione? Eccola! Adesso diteci!
    Chiedo a tutti un comportamento corretto .. . Ammiro il richiamo dell'Onorevole Ronnie all'opposizione ma non voglio sentire discussioni qui.

    Ci sn le 72 ore per la discussione.

    Se nessuno interverrà procederò come da prassi
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  9. #9
    Fiamma dell'Occidente
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    lei ha ragione Presidente, il richiamo era basato sul timore che le dichiarazioni non siano discutibili perchè postate solo all'ultimo minuto "per fare presenza", speriamo non sia così
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  10. #10
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    Secondo me la Commissione è l'ultima chiamata. Dopo di questa francamente non vedo altre vie di uscita.
    La disaffezione che accompagna moltissimi di noi "vecchi" è arrivata al punto di non ritorno...

 

 
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