
Originariamente Scritto da
mosongo
Mah...non è che si trovi molto nel web:
http://www.altrodiritto.unifi.it/mig...v.htm?cap1.htm
Una persona può essere apolide fin dalla nascita oppure diventarlo perché lo stato la priva della cittadinanza, circostanza che avvicina notevolmente la figura dell'apolide a quella del rifugiato.
La condizione di apolide è regolamentata nel nostro paese dalla L. 1 febbraio 1962, n.306, che ha ratificato la Convenzione di New York del 28 settembre 1954, secondo la quale è apolide 'una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino in base al proprio ordinamento'.
Vi sono anche situazioni in cui è lo stesso soggetto a rinunciare alla cittadinanza. In questo caso, accanto alla possibilità di una condizione di apolidia
de facto può anche realizzarsi quella
de jure, in cui all'apolide viene rilasciato, dalle autorità centrali o consolari del suo paese, un documento attestante che non è più un cittadino di quel paese. In questo caso, però, il riconoscimento dello
status di apolide avviene dopo un
iter abbastanza lungo: la domanda deve essere presentata al Ministero dell'Interno, accompagnata da una documentazione che, nel caso sia rilasciata dall'autorità straniera, deve essere opportunamente legalizzata, tradotta in lingua italiana e redatta su carta legale. Una volta ottenuto lo
status, all'apolide è rilasciato un permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti.
Sul problema dell'apolidia si è soffermata anche la l. 91/1992, relativa alle nuove norme sulla cittadinanza, la quale stabilisce che 'l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana', (
77) e che raggiunta la maggiore età deve svolgere il servizio militare; (
78) nella stessa legge si sostiene che dopo cinque anni di soggiorno oppure dopo tre anni di matrimonio con cittadino italiano l'apolide può chiedere la naturalizzazione.