Permessi lavorativi per familiari o per persone con handicap
Permessi lavorativi per familiari o per persone con handicap
Le leggi che regolano la materia sono la 104/92 e la 53/2000. Le agevolazioni vengono riconosciute solo per le persone in situazione di “handicap grave” accertata dalla Commissione Invalidi dell'Azienda Usl (vedi riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap).
Sono previsti quattro casi:


I primi tre anni di vita del bambino
Tra il 3° ed il 18° anno di vita del figlio
Persona con handicap, maggiore di 18 anni
persona lavoratrice con handicap
Novità
Queste disposizioni si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
Si precisa che in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può usufruire dei giorni di permesso se sussistono “motivi obiettivamente rilevanti” che impediscono al genitore non lavoratore di assistere il figlio handicappato. I permessi
spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all’impedimento del coniuge non lavoratore.
I motivi obiettivamente rilevanti sono:
grave malattia del coniuge non lavoratore, documentata del medico competente
presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiori a tre
presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a 6 anni
necessità di prestare assistenza al figlio handicappato anche durante le ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore.
Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo, la legge prevede due casi:
madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo: la madre può usufruire dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33
padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma: il padre può usufruire delle agevolazioni previsti dalla L. 104- /92. Ha diritto a tre giorni di permesso mensili fruibili anche in modo continuativo.
Dal 23/6/2005 il diritto del permesso di assentarsi dal lavoro si estende a fratelli o sorelle di soggetti con handicap grave quando i genitori sono nell’impossibilità oggettiva di prestare assistenza al figlio.
Anche in questo caso si può richiedere un congedo massimo per tutta la vita di due anni a favore dei genitori con figli portatori di handicap grave o (in caso di loro decesso o di indisponibilità se anche essi disabili) ai fratelli o sorelle conviventi.
Il Decreto legislativo n. 115/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 121 del 27 maggio 2003 prevede che i genitori del disabile non possano più usufruire, dopo i tre anni di età, dei permessi
orari giornalieri retribuiti.
Altre precisazioni sono fornite dalla Circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2003 a cui sono allegati i nuovi moduli, aggiornati con le recenti leggi, che sono pubblicati anche nel sito www.inps.it.
In questa circolare l’INPS in specifico chiarisce che:
per i soggetti affetti da sindrome di down, la situazione di gravità può essere attestata anche dal medico di base;
grandi invalidi di guerra: sono considerati in situazione di gravità senza essere assoggettati agli accertamenti sanitari, soltanto esibendo copia dell’attestato di pensione o copia di concessione della pensione da parte del Ministero del Tesoro
pensioni di assistenza inferiori al mese: i permessi (tre giorni) spettano per ogni mese di assistenza prestata in maniera continuativa. Per periodi inferiori, si permessi si computano
in ragione di un giorno ogni dieci di assistenza continuativa prestata
continuità di assistenza: se l’interessato prova di aver accompagnato l’handicappato a visite mediche o accertamenti.
INPS e INPDAP nelle relative Circolari applicative chiariscono le diverse interpretazioni delle tante norme in vigore.
Recenti disposizioni chiariscono che il lavoratore con handicap o colpito da grave malattia, oltre alla possibilità di flettere la durata o la modalità della prestazione lavorativa al fine di conciliare le esigenze di cura e garantire il mantenimento del posto di lavoro, possono chiedere lo svolgimento temporaneo delle prestazioni lavorative in misura ridotta (part time) se soggetti da patologie oncologiche, con diritto successivo alla ricostituzione a tempo pieno.
I primi tre anni di vita del bambino
La lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi, di un minore con handicap in situazione di gravità accertata hanno diritto a:
prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
in alternativa, è possibile usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Oltre ai permessi previsti dalla legge 104 è comunque possibile avvalersi anche dei diritti previsti dalle leggi sui congedi parentali.
Tra il 3° ed il 18° anno di vita del figlio
La lavoratrice madre o alternativamente il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona minore con handicap in situazione
di gravità parente o affine entro il terzo grado, anche non convivente, hanno diritto a:
tre giorni di permesso mensile, fruihandicappata in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Dalla Finanziaria 2001 è stato stabilito un nuovo diritto: un congedo massimo per tutta la vita di due anni a favore dei genitori con figli portatori di handicap grave o (in caso di loro decesso o di indisponibilità se anche essi disabili) ai fratelli o sorelle conviventi con riconoscimento della ridotta autonomia personale e necessita di un intervento assistenziale e permanente continuativo
e globale. Il riconoscimento vale anche per disabili maggiorenni e anche non conviventi purché non ricoverati in istituti specializzati e può essere richiesta dal genitore lavoratore dipendente anche
se l'altro genitore non lavora. Il congedo è retribuito fino a un massimo previsto per legge: viene anticipato dal datore di lavoro che recupererà le somme dall’INPS presso il quale vanno inoltrate
le domande.
I permessi per l’assistenza ai disabili possono essere integrati dai congedi parentali previsti dalla legge 53/00.
Persona con handicap, maggiore di 18 anni
La lavoratrice madre o alternativamente il lavoratore padre, anche adottivi, di figli con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, anche non convivente, hanno diritto a:
3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona handicappata in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno
2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Una circolare del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2006 chiarisce che il lavoratore non convivente può beneficiare dei permessi di cui alla L. 104 a condizione che il familiare convivente del soggetto con handicap abbia superato i settant’anni e sia affetto da una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta. Sembra ci possano essere delle eccezioni (se il convivente non ha la patente o se è presente un minore di 6 anni).
Persona lavoratrice con handicap
La persona handicappata lavoratrice (con riconosciuto almeno il 50% di invalidità– verificare i relativi contratti) ha diritto a:
due ore di permesso giornaliero retribuite, anche frazionabili, oppure, in alternativa nello stesso mese
3 giorni di permesso
mensile fruibili anche in maniera continuativa
Possibilità di fruire di un congedo straordinario per cure non superiore ai 30 gg.
può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo permesso.
I permessi lavorativi previsti dalla L. 104/92 sono esenti dal pagamento dei contributi da parte dell’INPS. I permessi per l’assistenza ai disabili sono retribuiti e computati nell’anzianità di servizio.
Ricordiamo inoltre che nuove leggi prevedono modalità di lavoro particolarmente interessanti per le persone con disabilità: ad es. il lavoro part time o la formula del telelavoro.
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Benefici previdenziali
Le nuove Leggi Finanziarie prevedono benefici previdenziali per sordomuti e invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74% e lavoratori con causa di servizio ascritta alle prime 4 categorie della TAB. A. Infatti dal 2002 gli interessati possono richiedere una maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto (fino ad un massimo di cinque anni complessivi) a decorrere dal momento del riconoscimento formale dell'invalidità, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Per informazioni rivolgersi ai Patronati Sindacali.
Si ricorda che è possibile presentare ricorso per inadeguatezza alle mansioni lavorative. I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono fare richiesta di “diritto alla sede” o per ottenere le agevolazioni previste dal D.PR. 395/88 art. 18 (rivolgersi ai Sindacati).
L'INAIL organizza, per disabili da infortunio sul lavoro o malattia professionale, una serie di interventi per ottimizzare il rapporto di lavoro dei dipendenti disabili in azienda. Ad es. è organizzato un corso per imparare ad usare il computer con formazione a distanza fino al conseguimento della Patente Europea (ECDL).
L'INAIL ha anche istituito il servizio SuperAbile, completo e gratuito a disposizione delle persone disabili per ottenere risposte utili e sempre aggiornate, al servizio delle nuove abilità su reinserimento lavorativo, ausili, barriere, leggi, mobilità, sport, tecnologie, viaggi, notiziario e soluzioni personalizzate ai problemi della vita quotidiana.