SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1153
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SALVI e VILLONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2006
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Norme per la soppressione di enti inutili, e per la riduzione
degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle
istituzioni, delle pubbliche amministrazioni
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Onorevoli Senatori. – È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri
della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche, sulla stampa sia
nazionale sia locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica
opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico
balbetta, nella evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili, o ancor
peggio funzionali all'acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.
Il tema non può essere ignorato quando è in discussione una legge
finanziaria particolarmente pesante. Si chiedono sacrifici a tutti. Si tagliano
risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la
sicurezza e la giustizia. Si discute di come trovare un giusto equilibro tra
rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse
pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera
con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte
all'opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria, ed infine della
complessiva azione del governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e
costi impropri si ponga mano, qui ed ora.
Anche la finanziaria comprende alcune norme che guardano nella giusta
direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo. Ma non sono
sufficienti. Si avanza qui una proposta che in modo più compiuto affronta il
problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al
tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga
sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta certo non esaustiva
dell'universo assai vasto dei tagli possibili e opportuni su aree di inaccettabile
spreco. Ma comunque una proposta che può oggi contribuire a costruire il
messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un
obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli
equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza,
competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di
liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo
come ad esempio l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per
giovani ed anziani, e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato,
come sicurezza e giustizia.
Capo I.
Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni ed emolumenti a
carico di soggetti pubblici. Si propone qui l'introduzione di un tetto generale
riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale
scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che
è quello del management pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti
casi in cui ai managers pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e benefits
paragonabili – quando non superiori – ai corrispondenti livelli del settore
privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in realtà non esiste: che
ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata.
Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al manager
pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere
il pubblico invece del privato. Ma qualunque azienda privata – a meno che
non fosse soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene
dall'offrire posizioni a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli
eccezioni. Il management pubblico vive in un recinto protetto, e opera su un
percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati
conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. E il manager pubblico che
lascia l'incarico normalmente passa ad altra posizione di management
pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul
campo.
Ancora nel Capo I si propone un tetto al numero dei componenti del
consiglio di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione
pubblica. Tale numero infatti viene in genere determinato non da una
equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce.
Piuttosto, l'elemento determinante è la necessità di distribuire i posti
disponibili tra gli sponsor politici in modo tale da acquisire il consenso
necessario alla costituzione della società. In tal modo si determina non solo
una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la
strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di
efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni
clientelari, che montano in diretta correlazione alla crescente frammentazione
del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.
Si propone ancora il divieto di norme che pongono a carico delle
amministrazione i costi per gli eventuali errori compiuti dagli amministratori, e
il ripristino della responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti. Le
polemiche sorte all'epoca della soppressione con la legge del 1994 di tale
forma di responsabilità probabilmente avevano fondamento. Questa norma,
unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche
amministrazioni, di certo ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione
politico-amministrazione dei necessari criteri di rigore e correttezza.
Infine, si segnala nel Capo I la cessazione della partecipazione statale a
Sviluppo Italia. Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti di spreco di
denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e
partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli
obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato,
nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è
indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata
anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della
partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente
simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per
sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate
del nostro paese. Lo stesso argomento regge la proposta di soppressione
dell'IPI.
Capo II.
La polemica contro la legge finanziaria da parte degli amministratori
regionali e locali è stata particolarmente accesa. Ben si comprende, in specie
perché il potersi trovare nella necessità di aumentare la pressione tributaria
locale non può certo essere una prospettiva gradita a chi amministra. Ma un
dato emerge: ormai da tempo il sistema delle autonomie è anch'esso
investito dalle polemiche sui costi eccessivi e gli sprechi della politica. Le
inchieste sulla stampa e gli altri mezzi di comunicazione nazionali e locali si
sono susseguite. A fronte di questo non è emerso alcun significativo ed
efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione
politico-amministrativa. E colpisce che un siffatto impegno non si sia
minimamente accompagnato nemmeno alla forte protesta per la legge
finanziaria. Se ciò fosse accaduto, non è dubbio che la protesta stessa
sarebbe stata ben più credibile.
Si avanzano dunque proposte su due punti emblematici dello spreco di
risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste,
e la presenza nei paesi esteri.
Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire
come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di
per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi
anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo
regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando
che dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di
funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare
del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente potrebbe provvedere alla cura
dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici,
eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso
normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista ad hoc per un
verso implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte
di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per
un altro, e soprattutto, porta nell'ambito della influenza politica posizioni negli
organi di governo della società, e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono
la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che
partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione
politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una fisarmonica
estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una
nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo
frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla
creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere
politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di
quel potere.
Dunque, si propongono qui regole per circoscrivere la possibilità di
istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività
dell'ente e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità
istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente
eludibile. Ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità
davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve,
esclusa dalla legge di riforma del 1994. Si può pensare che una più rigorosa
formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità
giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.
Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo
istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure
polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche
eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento,
sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o quel leader. Di certo,
tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle
prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non
sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non
trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri paesi. Mentre sono
indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale, e l'indebolimento
della nostra capacità competitiva in settori portanti quali ad esempio il
turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello
nazionale per la promozione del marchio Italia. E dimostra anche come tali
politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico,
che sposta la competizione fra territori nel nostro paese, piuttosto che
collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri paesi che con noi competono in uno
scenario globalizzato.
Si propongono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa
posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la
legge dello Stato può direttamente – con l'art. 8 della proposta - introdurre
una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia
costituzionale rende necessario che si formuli – con l'art. 9 - una norma di
principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla
potestà legislativa concorrente.
Infine, con l'art. 10, si propone l'abolizione dei consiglieri della Corte dei
conti di nomina regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131
Oltre a consentire un risparmio di spesa, si supera in tal modo l'ambigua
commistione di controllori e controllati che la legge vigente determina.
Capo III
Con l'art. 11 e seguenti si propone l'abolizione di varie strutture, il cui
costo elevato con corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di
strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque
connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'esecutivo.
La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata
dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica
non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratti di
settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi,
politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità
rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una
regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.
Le strutture di cui si sopprime la soppressione per una parte non
segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, per il CNIPA, la
COVIP, o per la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Nei primi
due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture
ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico
delle pubbliche amministrazioni, Ma anche per la COVIP non sembra dubbio
che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture
ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza
da parte dell'esecutivo. Anche per l'Autorità per il controllo dei contratti
pubblici l'obiettivo primario non è quella di garantire autonomia rispetto
all'esecutivo. Le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere
svolte dalle ordinarie strutture, e la domanda di legalità in senso stretto deve
rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla commissione per l'accesso,
infine, la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo
centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una
tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in
sede locale.
Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere strutture per cui trova
fondamento la scelta del modello autorità indipendente, ma che
nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Così è per l'ISVAP
e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi
definiscono la cattura del controllante da parte degli interessi controllati.
Pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella
specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'Istituto di
tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le
assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto,
accuse del formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore.
La questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in
sede parlamentare.
Quanto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si rileva che il problema
nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza.
Gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali
del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in
sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata
dell'autorità, come la diversificazione delle fonti, o l'incentivazione delle fonti
rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto così disegnato l'intervento
veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza
nel mercato interno.
È ben vero che ISVAP e Autorità sono in ultima analisi finanziati attraverso
contributi a carico dei soggetti controllati, e dunque può dirsi che
tecnicamente non sono a carico del pubblico erario. Ma il relativo costo grava
alla fine comunque sulle tasche dei cittadini-utenti, attraverso la
determinazione delle tariffe.
Ed allora, sia per l'ISVAP sia per l'Autorità, si mostra utile la soppressione e
il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per la garanzia
della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e
duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in
tal modo alla tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e
suscettibili di concreta risposta.
Capo IV.
Si propone, conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento
pubblico dei partiti, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto, e
ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori,
come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il
finanziamento alla adozione di legge generale di disciplina dei partiti in
attuazione dell'art, 49 della Costituzione. Legge ormai urgente per riportare
nel sistema politico le condizione minime indispensabili di trasparenza e di
partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le
degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
Norme su retribuzioni, emolumenti, pubbliche amministrazioni,
responsabilità degli amministratori, partecipazione a società
Art. 1
Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario
1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e
nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia
incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e
di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del
primo presidente della Corte di Cassazione .
2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente comma può
ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato,
nonché comunicato al governo e al Parlamento.
3. In caso di violazione dei precedenti commi, l'amministratore che abbia
Art. 3
Nullità di contratti di assicurazione
1. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri
propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni
cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
Art. 4
Ripristino della responsabilità per colpa lieve
1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sopprimere
la parola "grave".
Art. 5
Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia
1. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte
dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società
da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse
destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello
Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società
sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate.
3. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo
attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
Capo II
Norme sugli enti locali, e norme di principio sul coordinamento della
finanza pubblica, per la retribuzione degli eletti, le rappresentanze
all'estero e le società miste
Art. 6
Modifiche al D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. leggi enti locali) sulla
retribuzione degli eletti
1. Nell'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi il secondo, il
quarto, il decimo e l'undicesimo comma.
2. All'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente
comma:
"Il ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento
indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui all'ottavo comma, e
l'ammontare della spesa relativa".
3. Nell'art. 85 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso il primo comma.
4. L' art. 87 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso.
5. I precedenti commi 1, 2, 4 si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti aventi valore di legge recanti una nuova disciplina
della materia oggetto degli anzidetti commi, osservando i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali, o alle
commissioni consiliari, o all'organo rappresentativo di enti associativi o
consortili tra enti locali comunque configurati è corrisposto un gettone di
presenza;
b) il gettone è determinato in misura differenziata per classi riferite alla
popolazione;
c) il gettone è corrisposto per ciascun giorno di seduta, e solo per le sedute
che siano validamente tenute;
d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone è corrisposto solo ai
componenti che abbiano partecipano ad almeno un terzo delle votazioni
medesime;
e) non possono essere cumulati più gettoni per una stessa giornata di
riunione;
f) non possono essere cumulati più gettoni per la partecipazione nelle
medesima giornata a più assemblee elettive, o organi rappresentativi;
g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro si riconosce solo per il
tempo di effettivo svolgimento della seduta;
h) ai componenti della giunta comunale viene corrisposto un gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; una indennità mensile,
differenziata per classi in rapporto alla popolazione, per i comuni con
popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
i) ai componenti delle giunte provinciali viene corrisposta una indennità
mensile differenziata per classi in rapporto alla popolazione;
l) gettoni e indennità sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla
soppressione, qualora gli enti non conseguano il pareggio di bilancio, o si
trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente, o non
osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza
pubblica.
Art. 7
Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da
parte di regioni ed enti locali
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o
mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società
che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla
loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali.
2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di
cui al comma 1.
3. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione a
quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni pubbliche regionali
e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'art. 13, comma 3,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248.
Art. 8
Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 117,
comma 2, della Costituzione
1. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata,
acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri.
2. Non è consentita a comuni e province, anche in forma associata,
l'istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di
promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.
3. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata,
partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle
fattispecie di cui ai precedenti commi.
4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e
province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai
commi precedenti.
5. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma associata, spese
ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1, 3, 3, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.
Art. 9
Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.
117, comma 3, della Costituzione
1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi
dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da
trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle
regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri.
2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per
l'istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di
promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.
3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti
locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività
di cui ai precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi
nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti commi.
4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai
commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute
nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo
Stato nel medesimo anno.
Art. 10
Abrogazione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti
1. L'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.
2. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della
presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai
consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
Capo III
Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità
Art. 11
Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, di cui all'art. 6 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Art. 12
Soppressione della COVIP
1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art.
16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
Art. 13
Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
1. È soppressa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
2. Le funzioni dell'Autorità soppressa sono conferite all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
.
Art. 14
Soppressione del CNIPA
È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di cui agli artt. 4 e seguenti del Decreto Legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 15
Soppressione della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi
1. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui
all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
Art. 16
Soppressione dell'ISVAP
1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, di cui alla legge 576 del 12 agosto 1982, e successive
modificazioni.
2. Le funzioni dell'Istituto sono conferite all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di Centri,
Commissioni, Autorità
1. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti con riferimento all'ISVAP e
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dalle strutture
soppresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai
Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un
regolamento ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il
Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è
assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dalla legge ... ,
e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili
presso le strutture di nuova assegnazione.
3. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla
carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque
eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai
commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
Art. 18
Soppressione dell'IPI
1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. … della
legge …
2. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di promozione
attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
Capo IV
Norme sul finanziamento dei partiti
Art. 19
Finanziamento pubblico dei partiti
1, Alla legge 3 giugno 1997, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 5, le parole "per il numero dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati", sono
sostituite dalle parole "per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni
concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali";
b) sostituire l'art. 2 con il seguente:
"Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito
almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Nelle elezioni per il
rinnovo del Senato della Repubblica il relativo fondo è suddiviso tra le regioni
in proporzione della rispettiva popolazione. Hanno diritto alla ripartizione dei
fondi le liste che abbiano conseguito almeno un candidato eletto nella
regione.
c) aggiungere un art. 10 bis
"Art. 10 bis
Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti
1. "In mancanza di una legge di disciplina dei partiti politici, attuativa del
principio del "metodo democratico" posto dall'art. 49 della Costituzione, i
contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti
della metà, a partire dal 1° gennaio 2008".