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    Predefinito C'è chi chiacchera , c'è chi fa e c'è chi insabbia

    Vasta eco alle proposte di Dini su stampa e TV : sono chiacchere , e' propaganda e la propaganda , lo dice la parola stessa , deve essere propagata quindi nulla di nuovo.

    Il 10 novembre 2006 Cesare Salvi (Ulivo)
    Cofirmatari
    Massimo Villone (Ulivo)
    Giovanni Battaglia (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Giovanni Bellini (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Willer Bordon (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Paolo Brutti (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Felice Casson (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Furio Colombo (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Piero Di Siena (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Guido Galardi (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Nuccio Iovene (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Roberto Manzione (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Giorgio Mele (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Silvana Pisa (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Franca Rame (Misto, Italia dei Valori) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Sabina Rossa (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Albertina Soliani (Ulivo) (aggiunge firma in data 22 marzo 2007)
    Antonio Maccanico (Ulivo) (aggiunge firma in data 27 marzo 2007

    depositano il dlg costituzionale 1152 e con la lirma anche di Simonetta Rubinato (Aut) (aggiunge firma in data 20 giugno 2007) il dlg 1153

    I due disegni di legge contengono importanti punti per aggredire ed abbassare i costi della politica

    Disegno di legge 1152
    1-Riduzione del numero dei parlamentari
    2-Riduzione del numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza
    3-Limite al numero delle Commissioni parlamentari permanenti o speciali
    4-Limite al numero delle Commissioni d'inchiest
    5-Limite al numero dei Ministri
    6-Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
    7-Soppressione delle province
    8-Soppressione dei consigli regionali delle autonomie
    9-Divieto di istituzione di nuovi livelli di rappresentanza
    10-Limiti al numero dei consiglieri e degli assessori regionali
    11-Limiti ai componenti della Giunta regionale
    12-Limiti all'istituzione di nuove regioni
    13-Potestà legislativa esclusiva dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica

    Disegno dilegge 1153

    1-Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario

    3-Nullità di contratti di assicurazione
    4-Ripristino della responsabilità per colpa lieve
    5-Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia
    6-Modifiche al D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. leggi enti locali) sulla
    retribuzione degli eletti
    7-Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da
    parte di regioni ed enti locali

    8-Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 117,
    comma 2, della Costituzione
    9-Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.
    117, comma 3, della Costituzione
    10-Abrogazione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti
    11-Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
    servizi e forniture
    12-Soppressione della COVIP
    13-Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
    14-Soppressione del CNIPA
    15-Soppressione della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi
    16-Soppressione dell'ISVAP
    17-Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di Centri,
    Commissioni, Autorità
    18-Soppressione dell'IPI
    19-Finanziamento pubblico dei partiti
    10 bis-Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti

    questo e' fare

    sentito qualcosa?
    i dlg giacciono al Senato e nessuno , nemmeno DINI , si preoccupa di farli andare avanti

    questo è insabbiare

    chi volesse vedere l contenuto rivoluzionario dei dlg

    DLG 1152

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1152
    d'iniziativa dei senatori SALVI, VILLONE, BORDON, COLOMBO Furio, RAME, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MANZIONE, MELE, PISA, ROSSA, SOLIANI, CASSON e MACCANICO
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2006
    ———–
    Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazione istituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici
    ———–

    Onorevoli Senatori. – Il tema delle riforme istituzionali è da più di un ventennio all'attenzione del Parlamento. Nel tempo, si sono succeduti i tentativi, più o meno autorevolmente sostenuti, e le proposte. Decentramento autonomistico e federalismo, stabilità e governabilità, rappresentanza e decisione politica hanno affaticato generazioni di studiosi e sostenuto un intenso confronto politico e dottrinario.
    Negli anni Novanta sono state introdotte nel nostro ordinamento costituzionale innovazioni rilevanti, culminate con la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione nella fase finale della XIII legislatura. Già prima, importanti leggi ordinarie avevano introdotto modifiche molto significative: le leggi sul cosiddetto «federalismo amministrativo», quelle sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Più in generale, era profondamente cambiato il regime dell'azione delle pubbliche amministrazioni, e in specie il rapporto tra queste e il potere politico a tutti i livelli.
    Nel frattempo, peraltro, un fortissimo cambiamento investiva anche il sistema politico. La destrutturazione dei partiti, investiti in pieno dalla gravissima crisi degli anni Novanta, produceva frammentazione, personalizzazione e complessiva deresponsabilizzazione della politica. Una politica debole era alla fine tra i principali prodotti del cambiamento che ha investito il nostro sistema. Tra questo fenomeno e le innovazioni istituzionali introdotte si stabiliva una sinergia spesso perversa.
    È in questo contesto che si avvia un processo di progressiva «congestione». Si moltiplicano i livelli della rappresentanza. Si creano superfetazioni istituzionali sotto la copertura di una vera o fittizia autonomia e indipendenza rispetto al potere politico. Gli ampi spazi aperti alla decisione politico-amministrativa, soprattutto – ma non solo – in sede regionale e locale, sono occupati con scelte spesso motivate dalla gestione del potere o della visibilità personale di chi amministra e dalla creazione clientelare del consenso. Aumenta a dismisura il numero delle persone che vivono di politica e da essa traggono reddito o comunque vantaggio.
    Manca completamente, nei fatti, un disegno coerente che guardi alle istituzioni e alle strutture pubbliche come elemento necessario della competitività del «sistema paese». I numeri, che volgono oggi al basso, di tale competitività si spiegano anche così, mentre emerge, come espressione eclatante del processo in atto, confuso e non pienamente avvertito finora nella sua portata, il tema degli sprechi e dei costi eccessivi ed impropri della politica. Polemiche e casi emblematici hanno trovato ampio spazio sui mezzi di comunicazione sia nazionali sia locali. Sono state numerose e approfondite le inchieste – anche sulla grande stampa – che hanno evidenziato la pervasività del fenomeno, la sua gravità, il peso intollerabile che ne consegue sulla domanda di sviluppo e di maggiore competitività del «sistema-Paese».
    La risposta del ceto politico, sia di maggioranza sia di opposizione, è stata debole e incerta. Alle (poche) parole non hanno mai fatto seguito fatti concreti. La ragione è persino ovvia. Sprechi e costi eccessivi non sono un dato occasionale ed imprevedibile ma costituiscono invece elemento fondante della politica di oggi. La debolezza dei partiti in specie, la loro elevatissima frammentazione, e la conseguente fragilità del sistema politico nel suo complesso, trovano nelle distorsioni clientelari un paradossale elemento di coesione. Fragilità di sistema ed uso clientelare delle risorse si legano in un circuito perverso.
    Chi vuole pervenire ad una effettiva modernizzazione del Paese, ad un consolidamento delle istituzioni fisiologico e non drogato dall'accumulo di consensi clientelari, ad una crescita di competitività del «sistema paese», è chiamato a scelte che superino radicalmente le evidenti debolezze di oggi. Alle medesime scelte è chiamato chi considera l'uso corretto e rigoroso delle risorse disponibili una premessa necessaria ed efficace per politiche di equità e di giustizia sociale, nonché di equilibrata distribuzione territoriale, tese a superare le fratture antiche e nuove che segnano il nostro paese. Questa è oggi la via obbligata per chi vuole costruire un paese più libero, più giusto, più eguale.
    Il presente disegno di legge costituzionale scrive nella Carta costituzionale – e quindi al livello più alto del sistema delle fonti del diritto – princìpi e limiti che correggano le attuali debolezze, pongano confini non superabili da parte del legislatore ordinario, orientino in senso positivo la futura evoluzione del sistema.

    Capo I
    Si propone anzitutto la riduzione del numero dei parlamentari, secondo le linee di un dibattito ormai antico, che vede nella riduzione medesima sia l'obiettivo della riduzione dei costi, sia la definizione di un livello di più efficace rappresentanza politica. Si aggiungono però ulteriori proposte sull'organizzazione del Parlamento, guardando a profili che sono stati poco o per niente oggetto di riflessione, e che invece direttamente riflettono i mali del sistema politico prima evidenziati, e non poco contribuiscono all'anomalo lievitare dei costi.
    Per questo motivo si introducono norme rigorose sulla limitazione del numero delle Commissioni parlamentari, ordinarie e speciali. In tale aumento troviamo il riflesso della frammentazione del sistema politico, che chiede spazi per accomodare una domanda indiscutibilmente di natura partitico- clientelare. E dall'aumento medesimo viene una pesante spinta allo spreco di denaro pubblico, poiché ogni Commissione comporta strutture, personale, organi di governo.
    Il meccanismo prescelto è quello di legare in una precisa relazione il numero delle Commissioni speciali a quelle permanenti, e queste ultime al numero dei componenti del governo, determinato in cifra assoluta. Con questa ultima indicazione si pone altresì un freno alle spinte degenerative che si sono evidenziate nella nostra più recente esperienza costituzionale, nel senso di una crescente frammentazione del sistema partitico, e di una parallela proliferazione delle posizioni di governo.
    E si propone, infine, la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL): organo che poteva avere una ragion d'essere alla nascita della Costituzione, ma che certo al giorno d'oggi si mostra come una costosa superfetazione istituzionale. Non è un caso che della sua soppressione si sia discusso di frequente sia in dottrina, sia nelle bicamerali che si sono succedute in materia di riforme istituzionali.
    Capo II
    Un'attenzione particolare viene dedicata alle regioni e agli enti locali. All'inizio degli anni Novanta il dibattito evidenziava l'insoddisfazione per un sistema ancora – secondo l'opinione prevalente – segnato dal prevalere di un centralismo statalista. La grande crisi politico-istituzionale di quegli anni diede una forte spinta all'articolazione autonomistica dello Stato, e al rafforzamento delle istituzioni territoriali, con l'introduzione di innovazioni importanti, poi culminate nelle modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione.
    Va colto appieno, peraltro, che la spinta autonomistica degli anni Novanta esprimeva una debolezza più che una forza del sistema politico. Nell'autonomia si vide la via per rinsaldare un sistema politico-istituzionale gravemente colpito nella credibilità e nella legittimazione, attraverso la novazione democratica di una nuova e più pregnante partecipazione. Il nuovo disegno istituzionale non fu, però, consapevolmente pensato in chiave di efficienza di sistema e di competitività. Né si riuscì a comporre in un disegno organico il nuovo con il preesistente.
    L'effetto ultimo è che oggi il sistema delle autonomie può essere visto per un verso come un elemento di forza della complessiva architettura istituzionale, e per altro verso, ne costituisce certamente un punto debole.
    Così accade che un medesimo territorio esprima oggi un numero sicuramente eccessivo di livelli di rappresentanza politico-istituzionale. Dal consigliere di circoscrizione, al consigliere comunale, al consigliere provinciale, al consigliere regionale, alla rappresentanza nella comunità montana, a quella nel consiglio regionale delle autonomie, al parlamentare nazionale, al parlamentare europeo. Per non parlare di un numero indeterminato di consorzi, associazioni e ambiti territoriali ottimali, in varia configurazione giuridica. Da tutto ciò scaturisce una obiettiva «congestione» istituzionale, secondo la formula usata anche di recente dal Capo dello Stato. E consegue un necessario obiettivo di semplificazione.
    Così accade, altresì, che lo spostamento di consistenti quote di potere reale verso il basso non abbia prodotto buon governo, trasparenza nei processi decisionali, maggiore responsabilità dei governanti verso i governati. Il mondo delle autonomie è stato investito da polemiche e da censure pesanti. Le risposte sono state scarse e flebili. Soprattutto dal punto di vista dell'uso corretto e rigoroso delle risorse pubbliche – che pure dovrebbe essere il primo positivo effetto di un governare più vicino ai cittadini – gli esiti dell'innovazione prodotta nel corso degli anni Novanta si mostrano del tutto insoddisfacenti. Non sono mancati casi in cui è cresciuta la dissipazione clientelare delle risorse in un contesto di sostanziale irresponsabilità. Fino a giungere talora – in un momento difficile per la finanza pubblica – al paradossale risultato di una più onerosa imposizione fiscale accompagnata da una peggiore qualità dei servizi forniti ai cittadini.
    Si prospettano pertanto scelte anche radicali, tese a ridefinire il sistema delle autonomie nella sua architettura generale, ed in alcuni elementi strutturali e fondativi.
    Si propone così la soppressione delle province, che sono da sempre l'elemento più debole nella legittimazione storica e nella presenza istituzionale effettiva. Tra i comuni, portatori di identità civiche spesso plurisecolari o addirittura millenarie, e la regione, soggetto nuovissimo di istituzione ma oggi assai corposo nella definizione dei poteri e nella disponibilità di risorse, le province sono state e sono il vaso di coccio. Esse hanno una identità debole e un ruolo evanescente, pienamente percepiti come tali dai cittadini, mentre la perdurante spinta alla istituzione di nuove province esprime essenzialmente la spinta di una pratica politica localistica e clientelare.
    Tra il comune e la regione, per l'esercizio di funzioni amministrative di area vasta, si prevede invece, nel presente disegno di legge solo l'associazione tra comuni, con la precisa prescrizione che essa debba avvalersi esclusivamente del personale e degli uffici dei comuni associati, mentre è fatto esplicito divieto dell'introduzione di ulteriori livelli di rappresentanza. In specie, viene abrogato l'articolo 123, quarto comma, ai sensi del quale in ogni regione è costituito un consiglio delle autonomie locali. Le giuste esigenze di concertazione e di partecipazione possono e devono essere assunte e garantite nell'ambito dei procedimenti di formazione della volontà, legislativa o amministrativa, della regione. Non esiste alcun imprescindibile bisogno di creare costose superfetazioni istituzionali di natura rappresentativa. Né si mostra opportuno avviare la regione verso un surrettizio e non dichiarato bicameralismo, soprattutto nel momento in cui proprio al bicameralismo si muovono da più parti censure al livello nazionale.
    Si introducono, inoltre, regole stringenti per quanto riguarda l'assetto degli organi costituzionali della regione. Si intende così dare risposta a critiche assai diffuse che sono sorte – soprattutto a seguito dell'adozione dei nuovi statuti regionali – per la proliferazione del numero dei consiglieri, degli assessori, delle Commissioni ordinarie e speciali dei consigli regionali.
    Si propone, ancora, di spostare dalla potestà concorrente a quella legislativa esclusiva dello Stato la materia: «armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica e coordinamento del sistema tributario», includendo in essa la specifica menzione della potestà di stabilire limiti assoluti e relativi a singole spese o categorie di spesa. Va infatti considerato che la finanza regionale è ancora oggi una finanza essenzialmente di trasferimento. E va detto chiaramente che per un tempo presumibilmente non breve tale situazione non potrà cambiare. Questo non tanto perché una lettura estrema del federalismo fiscale non è accettabile in un paese segnato da una profonda divaricazione strutturale nella distribuzione territoriale delle risorse, ma soprattutto perché il carico pesantissimo del debito pubblico non consente al nostro Paese – ora e nell'immediato futuro - di togliere allo Stato il controllo sostanziale e conclusivo dei meccanismi di finanza pubblica. Rischiamo invece di trovarci in una situazione in cui lo sforzo di risanamento attuato a livello nazionale viene frustrato dalla indisponibilità o incapacità di seguire e di assecondare tale sforzo in sede regionale e locale.
    Infine, si elevano i limiti, relativi alla popolazione, necessari per la costituzione di nuove regioni, per evitare che spinte localistiche e di egoismo territoriale si traducano nell'ennesima moltiplicazione di inutili e costosissime strutture istituzionali e amministrative.

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

    Capo I
    PARLAMENTO, ORGANI COSTITUZIONALI, PUBBLICHE
    AMMINISTRAZIONI

    Art. 1.
    (Riduzione del numero dei parlamentari)
    1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto»;
    b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
    2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro»;
    b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
    Art. 2.
    (Riduzione del numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza)
    1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, composto da due Vicepresidenti e quattro segretari».
    Art. 3.
    (Limite al numero delle Commissioni parlamentari permanenti o speciali)
    1. All'articolo 72 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «Il numero delle Commissioni permanenti non può in nessun caso superare la metà del numero totale dei Ministeri.
    Possono essere istituite Commissioni speciali per funzioni di vigilanza e di controllo, in numero non superiore per ogni legislatura ad un terzo delle Commissioni permanenti. Le Commissioni bicamerali sono computate separatamente sul totale riferito a ciascuna Camera».
    Art. 4.
    (Limite al numero delle Commissioni
    d'inchiesta)
    1. All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il numero totale delle Commissioni contemporaneamente istituite non può superare in ciascuna Camera un numero pari ad un quarto del numero totale delle ommissioni permanenti».
    Art. 5.
    (Limite al numero dei Ministri)
    1. All'articolo 92 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il numero totale dei Ministri, dei Vice-ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a quaranta».
    Art. 6.
    (Soppressione del Consiglio nazionale
    dell'economia e del lavoro)
    1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
    Capo II
    REGIONI ED ENTI LOCALI

    Art. 7.
    (Soppressione delle province)
    1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
    b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
    2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province» sono soppresse;
    b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
    3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «Province,» sono soppresse;
    b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
    c) al quarto comma, le parole: «, Province» sono soppresse.
    4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
    b) al secondo comma, le parole: «le Province» sono soppresse;
    c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
    d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;
    e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
    5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
    6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» e le altre: «Province e» sono soppresse.
    Art. 8.
    (Soppressione dei consigli regionali
    delle autonomie)
    1. Il quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione è abrogato.
    Art. 9.
    (Divieto di istituzione di nuovi
    livelli di rappresentanza)
    1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «È vietata la istituzione di enti o organi di rappresentanza politica, territoriale, istituzionale a dimensione interregionale, infraregionale o regionale»;
    b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    «Le funzioni amministrative che non possono essere svolte dai singoli comuni, dalle città metropolitane o dalla regione devono essere attribuite ad associazioni di comuni che si avvalgono esclusivamente degli uffici e del personale dei comuni associati».
    Art. 10.
    (Limiti al numero dei consiglieri
    e degli assessori regionali)
    1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
    «Il numero dei consiglieri di ciascuna Regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:
    a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;
    b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a quattro milioni di abitanti;
    c) cinquanta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;
    d) sessanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.
    L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è composto da non più di due vicepresidenti, e quattro segretari.
    Il numero delle Commissioni consiliari permanenti e speciali non può in nessun caso superare il numero totale degli assessori.
    I gruppi consiliari sono costituiti con un numero minimo di componenti pari ad un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione.».
    Art. 11.
    (Limiti ai componenti della Giunta regionale)
    1. All'articolo 121 della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente comma:
    «La Giunta regionale è composta esclusivamente di assessori il cui numero è determinato dallo statuto di ciascuna regione, in misura non superiore ad un quinto dei consiglieri ad essa assegnati.».
    Art. 12.
    (Limiti all'istituzione di nuove regioni)
    1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione, le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni».
    Art. 13.
    (Potestà legislativa esclusiva dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica)
    1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «s-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, inclusa la potestà di stabilire limiti assoluti e relativi a singole spese o categorie di spesa»;
    b) al terzo comma, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;» sono soppresse.


    dlg 1153

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    ———– XV LEGISLATURA ———–
    N. 1153
    DISEGNO DI LEGGE
    d'iniziativa dei senatori SALVI e VILLONE
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2006
    ———–
    Norme per la soppressione di enti inutili, e per la riduzione
    degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle
    istituzioni, delle pubbliche amministrazioni
    ———–
    Onorevoli Senatori. – È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri
    della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche, sulla stampa sia
    nazionale sia locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica
    opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico
    balbetta, nella evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili, o ancor
    peggio funzionali all'acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.
    Il tema non può essere ignorato quando è in discussione una legge
    finanziaria particolarmente pesante. Si chiedono sacrifici a tutti. Si tagliano
    risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la
    sicurezza e la giustizia. Si discute di come trovare un giusto equilibro tra
    rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse
    pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera
    con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte
    all'opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria, ed infine della
    complessiva azione del governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e
    costi impropri si ponga mano, qui ed ora.
    Anche la finanziaria comprende alcune norme che guardano nella giusta
    direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo. Ma non sono
    sufficienti. Si avanza qui una proposta che in modo più compiuto affronta il
    problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al
    tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga
    sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta certo non esaustiva
    dell'universo assai vasto dei tagli possibili e opportuni su aree di inaccettabile
    spreco. Ma comunque una proposta che può oggi contribuire a costruire il
    messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un
    obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli
    equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza,
    competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di
    liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo
    come ad esempio l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per
    giovani ed anziani, e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato,
    come sicurezza e giustizia.
    Capo I.
    Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni ed emolumenti a
    carico di soggetti pubblici. Si propone qui l'introduzione di un tetto generale
    riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale
    scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che
    è quello del management pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti
    casi in cui ai managers pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e benefits
    paragonabili – quando non superiori – ai corrispondenti livelli del settore
    privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in realtà non esiste: che
    ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata.
    Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al manager
    pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere
    il pubblico invece del privato. Ma qualunque azienda privata – a meno che
    non fosse soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene
    dall'offrire posizioni a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli
    eccezioni. Il management pubblico vive in un recinto protetto, e opera su un
    percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati
    conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. E il manager pubblico che
    lascia l'incarico normalmente passa ad altra posizione di management
    pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul
    campo.

    Ancora nel Capo I si propone un tetto al numero dei componenti del
    consiglio di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione
    pubblica. Tale numero infatti viene in genere determinato non da una
    equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce.
    Piuttosto, l'elemento determinante è la necessità di distribuire i posti
    disponibili tra gli sponsor politici in modo tale da acquisire il consenso
    necessario alla costituzione della società. In tal modo si determina non solo
    una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la
    strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di
    efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni
    clientelari, che montano in diretta correlazione alla crescente frammentazione
    del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.
    Si propone ancora il divieto di norme che pongono a carico delle
    amministrazione i costi per gli eventuali errori compiuti dagli amministratori, e
    il ripristino della responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti. Le
    polemiche sorte all'epoca della soppressione con la legge del 1994 di tale
    forma di responsabilità probabilmente avevano fondamento. Questa norma,
    unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche
    amministrazioni, di certo ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione
    politico-amministrazione dei necessari criteri di rigore e correttezza.
    Infine, si segnala nel Capo I la cessazione della partecipazione statale a
    Sviluppo Italia. Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti di spreco di
    denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e
    partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli
    obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato,
    nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è
    indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata
    anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della
    partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente
    simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per
    sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate
    del nostro paese. Lo stesso argomento regge la proposta di soppressione
    dell'IPI.

    Capo II.
    La polemica contro la legge finanziaria da parte degli amministratori
    regionali e locali è stata particolarmente accesa. Ben si comprende, in specie
    perché il potersi trovare nella necessità di aumentare la pressione tributaria
    locale non può certo essere una prospettiva gradita a chi amministra. Ma un
    dato emerge: ormai da tempo il sistema delle autonomie è anch'esso
    investito dalle polemiche sui costi eccessivi e gli sprechi della politica. Le
    inchieste sulla stampa e gli altri mezzi di comunicazione nazionali e locali si
    sono susseguite. A fronte di questo non è emerso alcun significativo ed
    efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione
    politico-amministrativa. E colpisce che un siffatto impegno non si sia
    minimamente accompagnato nemmeno alla forte protesta per la legge
    finanziaria. Se ciò fosse accaduto, non è dubbio che la protesta stessa
    sarebbe stata ben più credibile.
    Si avanzano dunque proposte su due punti emblematici dello spreco di
    risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste,
    e la presenza nei paesi esteri.
    Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire
    come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di
    per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi
    anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo
    regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando
    che dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di
    funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare
    del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente potrebbe provvedere alla cura
    dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici,
    eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso
    normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista ad hoc per un
    verso implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte
    di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per
    un altro, e soprattutto, porta nell'ambito della influenza politica posizioni negli
    organi di governo della società, e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono
    la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che
    partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di
    sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione
    politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una fisarmonica
    estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una
    nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo
    frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla
    creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere
    politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di
    quel potere.
    Dunque, si propongono qui regole per circoscrivere la possibilità di
    istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività
    dell'ente e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità
    istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente
    eludibile. Ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità
    davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve,
    esclusa dalla legge di riforma del 1994. Si può pensare che una più rigorosa
    formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità
    giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.
    Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo
    istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure
    polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche
    eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento,
    sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o quel leader. Di certo,
    tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle
    prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non
    sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non
    trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri paesi. Mentre sono
    indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale, e l'indebolimento
    della nostra capacità competitiva in settori portanti quali ad esempio il
    turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello
    nazionale per la promozione del marchio Italia. E dimostra anche come tali
    politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico,
    che sposta la competizione fra territori nel nostro paese, piuttosto che
    collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri paesi che con noi competono in uno
    scenario globalizzato.
    Si propongono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa
    posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la
    legge dello Stato può direttamente – con l'art. 8 della proposta - introdurre
    una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia
    costituzionale rende necessario che si formuli – con l'art. 9 - una norma di
    principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla
    potestà legislativa concorrente.
    Infine, con l'art. 10, si propone l'abolizione dei consiglieri della Corte dei
    conti di nomina regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131
    Oltre a consentire un risparmio di spesa, si supera in tal modo l'ambigua
    commistione di controllori e controllati che la legge vigente determina.
    Capo III
    Con l'art. 11 e seguenti si propone l'abolizione di varie strutture, il cui
    costo elevato con corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di
    strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque
    connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'esecutivo.
    La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata
    dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica
    non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratti di
    settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi,
    politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità
    rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una
    regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.
    Le strutture di cui si sopprime la soppressione per una parte non
    segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, per il CNIPA, la
    COVIP, o per la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Nei primi
    due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture
    ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico
    delle pubbliche amministrazioni, Ma anche per la COVIP non sembra dubbio
    che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture
    ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza
    da parte dell'esecutivo. Anche per l'Autorità per il controllo dei contratti
    pubblici l'obiettivo primario non è quella di garantire autonomia rispetto
    all'esecutivo. Le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere
    svolte dalle ordinarie strutture, e la domanda di legalità in senso stretto deve
    rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla commissione per l'accesso,
    infine, la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo
    centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una
    tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in
    sede locale.
    Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere strutture per cui trova
    fondamento la scelta del modello autorità indipendente, ma che
    nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Così è per l'ISVAP
    e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
    Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi
    definiscono la cattura del controllante da parte degli interessi controllati.
    Pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella
    specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'Istituto di
    tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le
    assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto,
    accuse del formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore.
    La questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in
    sede parlamentare.
    Quanto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si rileva che il problema
    nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza.
    Gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali
    del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in
    sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata
    dell'autorità, come la diversificazione delle fonti, o l'incentivazione delle fonti
    rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto così disegnato l'intervento
    veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza
    nel mercato interno.
    È ben vero che ISVAP e Autorità sono in ultima analisi finanziati attraverso
    contributi a carico dei soggetti controllati, e dunque può dirsi che
    tecnicamente non sono a carico del pubblico erario. Ma il relativo costo grava
    alla fine comunque sulle tasche dei cittadini-utenti, attraverso la
    determinazione delle tariffe.
    Ed allora, sia per l'ISVAP sia per l'Autorità, si mostra utile la soppressione e
    il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per la garanzia
    della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e
    duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in
    tal modo alla tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e
    suscettibili di concreta risposta.
    Capo IV.
    Si propone, conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento
    pubblico dei partiti, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto, e
    ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori,
    come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il
    finanziamento alla adozione di legge generale di disciplina dei partiti in
    attuazione dell'art, 49 della Costituzione. Legge ormai urgente per riportare
    nel sistema politico le condizione minime indispensabili di trasparenza e di
    partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le
    degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.
    DISEGNO DI LEGGE
    Capo I
    Norme su retribuzioni, emolumenti, pubbliche amministrazioni,
    responsabilità degli amministratori, partecipazione a società
    Art. 1
    Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario
    1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e
    nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
    membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia
    incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e
    di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del
    primo presidente della Corte di Cassazione .
    2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente comma può
    ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
    nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la
    pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato,
    nonché comunicato al governo e al Parlamento.
    3. In caso di violazione dei precedenti commi, l'amministratore che abbia
    Art. 3
    Nullità di contratti di assicurazione
    1. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri
    propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
    istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni
    cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
    Art. 4
    Ripristino della responsabilità per colpa lieve
    1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sopprimere
    la parola "grave".
    Art. 5
    Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia
    1. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte
    dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società
    da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse
    destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente
    approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello
    Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società
    sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate.
    3. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo
    attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

    Capo II
    Norme sugli enti locali, e norme di principio sul coordinamento della
    finanza pubblica, per la retribuzione degli eletti, le rappresentanze
    all'estero e le società miste
    Art. 6
    Modifiche al D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. leggi enti locali) sulla
    retribuzione degli eletti
    1. Nell'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi il secondo, il
    quarto, il decimo e l'undicesimo comma.
    2. All'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente
    comma:
    "Il ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento
    indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui all'ottavo comma, e
    l'ammontare della spesa relativa".
    3. Nell'art. 85 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso il primo comma.
    4. L' art. 87 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso.
    5. I precedenti commi 1, 2, 4 si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in
    vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad
    adottare uno o più decreti aventi valore di legge recanti una nuova disciplina
    della materia oggetto degli anzidetti commi, osservando i seguenti principi e
    criteri direttivi:
    a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali, o alle
    commissioni consiliari, o all'organo rappresentativo di enti associativi o
    consortili tra enti locali comunque configurati è corrisposto un gettone di
    presenza;
    b) il gettone è determinato in misura differenziata per classi riferite alla
    popolazione;
    c) il gettone è corrisposto per ciascun giorno di seduta, e solo per le sedute
    che siano validamente tenute;
    d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone è corrisposto solo ai
    componenti che abbiano partecipano ad almeno un terzo delle votazioni
    medesime;
    e) non possono essere cumulati più gettoni per una stessa giornata di
    riunione;
    f) non possono essere cumulati più gettoni per la partecipazione nelle
    medesima giornata a più assemblee elettive, o organi rappresentativi;
    g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro si riconosce solo per il
    tempo di effettivo svolgimento della seduta;
    h) ai componenti della giunta comunale viene corrisposto un gettone di
    presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con
    popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; una indennità mensile,
    differenziata per classi in rapporto alla popolazione, per i comuni con
    popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
    i) ai componenti delle giunte provinciali viene corrisposta una indennità
    mensile differenziata per classi in rapporto alla popolazione;
    l) gettoni e indennità sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla
    soppressione, qualora gli enti non conseguano il pareggio di bilancio, o si
    trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente, o non
    osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza
    pubblica.
    Art. 7
    Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da
    parte di regioni ed enti locali
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
    226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
    amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o
    mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società
    che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla
    loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
    finalità istituzionali.
    2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo
    competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di
    cui al comma 1.
    3. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione a
    quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni pubbliche regionali
    e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'art. 13, comma 3,
    del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla
    legge 4 agosto 2006 n. 248.
    Art. 8
    Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 117,
    comma 2, della Costituzione
    1. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata,
    acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri.
    2. Non è consentita a comuni e province, anche in forma associata,
    l'istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di
    promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
    svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.
    3. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata,
    partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
    precedenti commi, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle
    fattispecie di cui ai precedenti commi.
    4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
    qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e
    province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai
    commi precedenti.
    5. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma associata, spese
    ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1, 3, 3, una cifra pari
    alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a
    qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

    Art. 9
    Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.
    117, comma 3, della Costituzione
    1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi
    dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da
    trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle
    regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri.
    2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
    qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per
    l'istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di
    promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
    svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.
    3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
    qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti
    locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività
    di cui ai precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi
    nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti commi.
    4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai
    commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute
    nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo
    Stato nel medesimo anno.
    Art. 10
    Abrogazione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti
    1. L'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.
    2. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della
    presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai
    consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

    Capo III
    Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità
    Art. 11
    Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
    servizi e forniture
    1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
    e forniture, di cui all'art. 6 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163.
    Art. 12
    Soppressione della COVIP
    1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art.
    16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
    Art. 13
    Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
    1. È soppressa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14
    novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
    2. Le funzioni dell'Autorità soppressa sono conferite all'Autorità garante della
    concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre
    mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    .
    Art. 14
    Soppressione del CNIPA
    È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
    amministrazione, di cui agli artt. 4 e seguenti del Decreto Legislativo 12
    febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
    Art. 15
    Soppressione della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi
    1. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui
    all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
    all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
    Art. 16
    Soppressione dell'ISVAP
    1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
    interesse collettivo, di cui alla legge 576 del 12 agosto 1982, e successive
    modificazioni.
    2. Le funzioni dell'Istituto sono conferite all'Autorità garante della
    concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre
    mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    Art. 17
    Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di Centri,
    Commissioni, Autorità
    1. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti con riferimento all'ISVAP e
    all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dalle strutture
    soppresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai
    Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un
    regolamento ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il
    Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è
    assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dalla legge ... ,
    e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili
    presso le strutture di nuova assegnazione.
    3. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla
    carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque
    eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai
    commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
    Art. 18
    Soppressione dell'IPI
    1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. … della
    legge …
    2. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di promozione
    attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
    Capo IV
    Norme sul finanziamento dei partiti
    Art. 19
    Finanziamento pubblico dei partiti
    1, Alla legge 3 giugno 1997, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1, comma 5, le parole "per il numero dei cittadini della Repubblica
    iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati", sono
    sostituite dalle parole "per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni
    concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della
    Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali";
    b) sostituire l'art. 2 con il seguente:
    "Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito
    almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei
    deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Nelle elezioni per il
    rinnovo del Senato della Repubblica il relativo fondo è suddiviso tra le regioni
    in proporzione della rispettiva popolazione. Hanno diritto alla ripartizione dei
    fondi le liste che abbiano conseguito almeno un candidato eletto nella
    regione.
    c) aggiungere un art. 10 bis


    "Art. 10 bis
    Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti
    1. "In mancanza di una legge di disciplina dei partiti politici, attuativa del
    principio del "metodo democratico" posto dall'art. 49 della Costituzione, i
    contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti
    della metà, a partire dal 1° gennaio 2008".
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

    DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
    OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!

  2. #2
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    ma secondo te passerebbe mai un simile disegno nelle condizioni politiche in cui ci ritroviamo?

  3. #3
    email non funzionante
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    secondo me starebbe a noi
    ma molti di noi non sono informati
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

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  4. #4
    Maestrina Lisergica
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    Citazione Originariamente Scritto da furbo Visualizza Messaggio
    secondo me starebbe a noi
    ma molti di noi non sono informati

 

 

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