Originariamente Scritto da
LIBERAL_
Credo che dal 2005 qualcosa sia cambiato:
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
http://www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm
Si', come riportato all'inizio, dietro la sollecitazione dell'opinione pubblica (iniziata da "Il Sole 24 Ore"), dagli scandali finanziari (bond argentini, Parmalat, etc.), dal "problema" sorto attorno all'ex Governatore Fazio (banca Fiorani) ed altro, e' seguita una spinta propulsiva per l'approvazione in Parlamento di nuove leggi e nuove norme che hanno adeguato alcuni criteri amministrativi di Bankitalia rendendoli piu' compatibili con quelle europee ma non cambiando la sostanza, anzi.
Infatti la Legge conferma la piena indipendenza di Bankitalia e dei suoi compiti decisi dalla BCE:
Art. 19.(Banca d’Italia)
1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
Inoltre amplia i suoi poteri :
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 29
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Perdipiu' autorizza Bankitalia, Consob e ISVAP a servirsi della Guardia di Finanza e le informazioni raccolte sono tenute al segreto d'ufficio:
Art. 22.
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.
Quindi sopprime la Commissione Permanente Parlamentare di vigilanza su Bankitalia e sulla circolazione monetaria:
Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
Per istituirne una nuova Commissione genericamente "per il Risparmio" con la nomina dei Componenti direttamente dal Governo:
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Inoltre autorizza la Banca d'Italia a non osservare la presente legge qualora in contrasto con le vigenti normative della Banca Centrale Europea
Di male in peggio...