Programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblica


Presentazione

E' stato pubblicato il 17 gennaio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sul piano straordinario per la casa.
Il decreto - che porta la firma dei ministri per le Infrastrutture Di Pietro e della Solidarietà sociale Ferrero - stanzia la somma di 543.955.500,00 euro al netto dello stanziamento previsto per la realizzazione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali sulle politiche abitative e delle spese da sostenere per l'attuazione della Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.
Obiettivo del Programma straordinario è, in generale, quello di ampliare su tutto il territorio nazionale l'offerta di alloggi sociali ed, in particolare, garantire alle famiglie sotto sfratto appartenenti a specifiche categorie sociali il "cosiddetto" passaggio da casa a casa.
Allegati al decreto, la ripartizione del fondo tra le regioni e l'elenco dei progetti prioritari da soddisfare con le risorse a disposizione.
L'effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti, con la quale il ministero delle Infrastrutture ha stipulato una apposita Convenzione per la gestione delle risorse del piano straordinario.

http://www.governo.it/GovernoInforma...asa/index.html



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Modalità di erogazione del finanziamento

L'effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti.
Per l'attuazione degli interventi prioritari (Allegato 2 al decreto), il Ministro delle infrastrutture emana un decreto entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi.
La verifica tecnica sulla congruità degli interventi proposti - fatta dall'amministrazione - deve precedere l'erogazione del contributo.
  1. Modalità di erogazione:
    acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
  2. interventi di recupero e di nuova costruzione: 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori; 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori; 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.
  3. locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'«Allegato 2», che costituisce limite massimo del contributo statale.
Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con la previsione normativa (art. 21 decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.
Fonte: decreto 28 dicembre 2007


http://www.governo.it/GovernoInforma...rogazione.html



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Interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali


Pagina aggiornata il 16 febbraio 2007
Presentazione

Dopo l’approvazione della Camera dei deputati il 19 dicembre 2006 e del Senato il 7 febbraio 2007, il Presidente della Repubblica ha firmato la legge 8 febbraio, n. 9, presentata dal Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, e dal Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, recante: “Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007.
Questi, in sintesi, i punti salienti della legge, quali risultano dagli articoli 1 (“Sospensione delle procedure esecutive di rilascio”) e 2 (“ Benefici fiscali).
Nei comuni capoluoghi di provincia; nei comuni con essi confinanti, aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti; nei comuni ad alta tensione abitativa (secondo la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87103, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2004, n. 40); sono sospese per un periodo di otto mesi le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, qualora i conduttori:
  • abbiano un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
  • siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone con età superiore a 65 anni;
  • abbiano nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
La stessa sospensione si applica ai conduttori con figli fiscalmente a carico.
La sussistenza dei requisiti necessari per sospendere la procedura esecutiva di rilascio dovrà essere autocertificata mediante dichiarazione resa nelle forme previste dall’articolo 21 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale dichiarazione deve essere comunicata al locatore ai sensi del decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 (articolo 4, comma 5), convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
La sussistenza di tali requisiti potrà essere contestata dal locatore nelle forme previste dal decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002, (articolo1, comma 2), convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 185
Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo 6, comma 6).
Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (articolo 5), fatta salva l'applicazione dell'articolo 55 della stessa legge.
Per i proprietari degli immobili si applicano, durante la sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali previsti dal decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23 (articolo 2, comma 1), convertito dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.
A favore dei medesimi proprietari possono essere previste, da parte dei comuni, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
I successivi articoli della legge hanno per oggetto:
  • Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionale (art. 3):
  • Concertazione istituzionale per la programmazione (art. 4);
  • Definizione di alloggio sociale (art. 5);
  • Proroga dei termini di inizio lavori (art. 6);
  • Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392);
  • Clausole di salvaguardia (art. 9);
  • Entrata in vigore (art. 10).
Fonte: Ministero della Solidarietà sociale


http://www.governo.it/GovernoInforma...abitativo_ddl/



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Manovra Finanziaria 2008


Presentazione

La manovra Finanziaria, già licenziata dalla Camera il 15 dicembre, è stata definitivamente approvata dal Senato il 21 dicembre. Tecnicamente il testo del disegno di legge - su cui il Parlamento ha votato la fiducia - è stato sostituito con tre maxiemendamenti, ciascuno sostitutivo dei tre articoli che formano il testo del ddl. Di conseguenza, la legge finanziaria - originariamente costituita da 97 articoli suddivisi in 32 missioni - è ora di 3 articoli per un totale di 1193 commi.
Contestualmente alla legge finanziaria, il Parlamento ha approvato la legge di Bilancio per l'anno finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010.
La legge finanziaria per il 2008 (Legge n.244 del 24 dicembre 2007) e la legge di Bilancio (Legge n.245 del 24 dicembre 2007) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 ed sono in vigore dal primo gennaio 2008.
Tra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che interessano i cittadini, in sintesi:
- sgravi ICI su prima casa: alleggerimento dell'imposta sulla casa pari all'1,33 mille (aggiuntivo rispetto alle attuali detrazioni e fino ad un massimo di 200 euro). Sono escluse case signorili, ville e castelli.
- diminuzione tasse lavoratori: l'eventuale extragettito del 2008 sarà utilizzato per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente salvo imprevisti legati a sicurezza e calamità.
- prezzo benzina: se i rincari superano di due punti il valore indicato nel Dpef scatta una riduzione dell'accisa.
- class action: si introduce l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.
- ticket: abolizione ticket 10 euro su assistenza specialistica ed esami di diagnostica.
- multe: scatta la prescrizione dopo due anni.
- pannelli solari: prorogate per 3 anni le agevolazioni (detrazione dall'irpef del 55%) per i lavori di riqualificazione energetica, incluse finestre e caldaie.
- canone Rai: esenti dal pagamento agli ultrasettantacinquenni con un reddito non superiore a 516,46 euro per 13 mensilita'.
- asili nido: esteso al 2007 il taglio delle imposte pari al 19 per cento delle spese relative ad asili nido (tetto massimo di spesa 632 euro l'anno). Inoltre vengono stanziati ulteriori 70 milioni di euro, per l'anno 2008, per lo sviluppo territoriale degli asili nido e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
- mutui casa: sale a 4.000 euro il limite di detraibilità degli oneri relativi a mutui sulla prima casa. Previsto un fondo di solidarietà per sostenere le famiglie che a causa dell'aumento dei tassi hanno subito un aggravio delle rate.
- bonus famiglie numerose: se il nucleo ha almeno quattro figli ci sarà per i genitori una detrazione aggiuntiva sull'Irpef di 1.200 euro.
- studenti fuori sede: sconto su affitto con una detrazione di imposta fino ad un massimo di 500 euro l'anno.
- bus: gli abbonamenti potranno essere detratti per il 19% dall'irpef per un massimo di 250 euro.
- prezzi: presso il ministero dello Sviluppo economico verrà istituito un garante per vigilere su prezzi e tariffe.
- congedi di maternità: equiparazione del trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato.




http://www.governo.it/GovernoInforma...anziaria_2008/



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Documenti:


Programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblica Decreto 28 dicembre 2007
Convenzione Cassa Depositi e Prestiti Allegato 3 - Decreto 28 dicembre 2007
Art.21 Decreto Legge 159/2007 collegato alla Finanziaria 2008