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  1. #11
    creaxiano ad personam
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    Citazione Originariamente Scritto da Piero25 Visualizza Messaggio
    non vorrei dire cose inesatte, ma dai miei ricordi di un esame di diritto costituzionale mi pare che la corte non si pronuncia su ciò che vuoile, ma qualcuno deve portargli denuncia e non so se prima deve passare i primi 2 gradi di giudizio per arrivare in corte
    penso che sia come dici tu.....credo che se nessuno faccia ricorso.....non si possa pronunciare....poi potrei sbagliare anche io!!

  2. #12
    io?..no, guardi che si sbaglia
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    Citazione Originariamente Scritto da Ricardinho Visualizza Messaggio
    Giudice a quo, Stato e regioni (atti dello stato o delle altre regioni, deve dimostrare che invadono sue competenze costituzionali)
    Perchè applicare una legge elettorale in un giudizio è piuttosto difficile, il giudice a quo deve decidere sulla non manifesta inammissibilità del ricorso e avere un dubbio di costituzionalità per poi incaricare la corte...in un giudizio...

    In via diretta dalle regioni deve esserci una lesione delle loro competenze costituzionali.
    si, questo per quanto riguarda i ricorsi "normali" alla corte

    invece ho sentito alla radio stamattina che il senatore Manzione ha detto che sono gli organi parlamentari gli unici a poter fare ricorso alla Corte per la legge elettorale, e ha proposto appunto che si faccia questo


    .

  3. #13
    io?..no, guardi che si sbaglia
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    Referendari, coinvolgete la Consulta

    di LUCIANO VIOLANTE

    Caro Direttore,
    il capo dello Stato ha incaricato il presidente del Senato di accertare se esiste la possibilità di varare una nuova legge elettorale. Era obbligato a farlo perché il superamento della legge Calderoli era chiesto dalle forze presenti in Parlamento, da sindacati e associazioni imprenditoriali. Se il presidente Marini riuscisse a portare a termine il suo incarico, si costituirebbe un governo che, approvata la legge elettorale, e quindi evitato il referendum, ci condurrebbe al voto entri i primi sei mesi dell'anno. Ma se così non fosse si aprirebbe uno scenario a dir poco confuso. Infatti ci troveremmo di fronte al conflitto tra due atti «costituzionalmente obbligati». Il primo è la convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni. Il secondo è la convocazione dei comizi elettorali per il referendum. La Corte costituzionale infatti, con una famosa sentenza del 1978, quella che ha riconosciuto il comitato promotore del referendum come «potere dello Stato», ha dichiarato che la convocazione del corpo elettorale per pronunciarsi sul referendum è «costituzionalmente dovuta», cioè obbligatoria. Esiste una norma per la quale il voto sul referendum è rinviato di un anno in caso di coincidenza con lo scioglimento delle Camere. Ma il dubbio nasce dal fatto che questo referendum riguarda non una legge qualsiasi ma la legge elettorale, che, come hanno riconosciuto le recenti sentenze della Corte sul referendum, ha caratteri del tutto particolari perché determina le regole per eleggere i rappresentanti del Popolo. Chi ha sottoscritto il referendum intendeva eleggere il nuovo Parlamento con la legge referendaria. Se il Parlamento venisse eletto con la vecchia legge, verrebbe vanificato il senso stesso della richiesta dei referendari. In pratica, le forze politiche, incapaci di approvare una nuova legge elettorale, creerebbero le condizioni per lo scioglimento delle Camere, e quindi impedirebbero ai cittadini di pronunciarsi. È una scelta politicamente discutibile. Ma c'è altro. Il Comitato promotore del referendum potrebbe sollevare davanti alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione contro la deliberazione di scioglimento delle Camere. Personalmente non condivido il testo della legge che verrebbe fuori da una vittoria del referendum; ma le regole devono valere anche quando non piacciono. Sarebbe bene perciò far concludere con successo il tentativo del presidente Marini. Altrimenti ancora una volta la politica, per egoismi, o per incapacità di decidere, sarebbe scavalcata da altri poteri


    .

  4. #14
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    non vorrei dire cose inesatte, ma dai miei ricordi di un esame di diritto costituzionale mi pare che la corte non si pronuncia su ciò che vuoile, ma qualcuno deve portargli denuncia e non so se prima deve passare i primi 2 gradi di giudizio per arrivare in corte
    Non c'entrano nulla i gradi di giudizio...anche un giudice di pace può rimandare alla corte una questione di legittimità

    Ovviamente c'è un sindacato indiretto e diretto...il + comune è senza dubbio il 1°

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da m.d.c. Visualizza Messaggio
    si, questo per quanto riguarda i ricorsi "normali" alla corte

    invece ho sentito alla radio stamattina che il senatore Manzione ha detto che sono gli organi parlamentari gli unici a poter fare ricorso alla Corte per la legge elettorale, e ha proposto appunto che si faccia questo

    .
    NORME SUI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
    E SULLE GARANZIE D'INDIPENDENZA DELLA
    CORTE COSTITUZIONALE
    1
    (
    Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43)



    Art. 1


    La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. 2


    Art. 2


    Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge. 3


    Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.


    Di questo parla una legge costituzionale...non mi risulta che gli organi parlamentari possano promuovere un giudizio di legittimità, per nulla....gli unici casi di sindacato diretto da noi sono di Stato e Regioni...non da parte di organi parlamentari.

  6. #16
    io?..no, guardi che si sbaglia
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    Citazione Originariamente Scritto da Ricardinho Visualizza Messaggio
    NORME SUI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
    E SULLE GARANZIE D'INDIPENDENZA DELLA
    CORTE COSTITUZIONALE
    1
    (
    Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43)



    Art. 1


    La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. 2


    Art. 2


    Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge. 3


    Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.


    Di questo parla una legge costituzionale...non mi risulta che gli organi parlamentari possano promuovere un giudizio di legittimità, per nulla....gli unici casi di sindacato diretto da noi sono di Stato e Regioni...non da parte di organi parlamentari.


    ok, la procedura per chiedere se e' legittima una legge la conoscevo, pero' qui non si tratta di una legge normale, ma della legge elettorale, che in quanto tale non e' applicata in un giudizio "normale", bensi' solo nella procedura di votazione per il parlamento

    cioe', quello che intendo e' che, proprio perche' sulla legge elettorale e sull'elezione dei parlamentari non puo' esserci giudizio alcuno della magistratura (perche' solo i parlamentari possono decidere su loro stessii)...allora non possono esserci nemmeno "parti in causa" in un giudizio, per possono fare ricorso alla corte sulla legittimita'

    ...allora e' piu' comprensibile il fatto che Manzione dica che e' il parlamento, tramite i suoi organi, a poter chiedere la legittimita' della legge elettorale


    in ogni caso la costituzione dice questo:

    Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
    ......sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;


    quindi il comitato promotore potrebbe ricorrere per il conflitto di attribuzioni, ma la corte si pronuncerebbe su quello, e non sulla costituzionalita' della legge elettorale attuale

    .

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da m.d.c. Visualizza Messaggio
    ok, la procedura per chiedere se e' legittima una legge la conoscevo, pero' qui non si tratta di una legge normale, ma della legge elettorale, che in quanto tale non e' applicata in un giudizio "normale", bensi' solo nella procedura di votazione per il parlamento
    Ma la legge elettorale è una legge classica....non è potenziata (Es: indulto e amnistia)...ha potere attivo e passivo pari a quello della legge....quindi deve venir controllata come le altre leggi....solo in quel modo.

    Il fatto che non verrà mai applicata in un giudizio è un evidente problema..ma così è il ns. sistema.
    cioe', quello che intendo e' che, proprio perche' sulla legge elettorale e sull'elezione dei parlamentari non puo' esserci giudizio alcuno della magistratura (perche' solo i parlamentari possono decidere su loro stessii)...allora non possono esserci nemmeno "parti in causa" in un giudizio, per possono fare ricorso alla corte sulla legittimita'
    E' il ns. sistema...
    ...allora e' piu' comprensibile il fatto che Manzione dica che e' il parlamento, tramite i suoi organi, a poter chiedere la legittimita' della legge elettorale
    Ma Manzione può dire ciò che vuole...la costituzione però parla chiaro secondo me...la legge elettorale è una legge classica, non potenziata ne attivamente ne passivamente e come tale deve essere trattata.

    Di conseguenza può esserci un sindacato indiretto (giudice a quo) e uno diretto (unico caso qui la regione che lamenta una lesione costituzionale che la riguarda).

    I poteri dello Stato entrano in gioco con i conflitti tra poteri....per cui un potere dice di avere una attribuzione che gli è stata usurpata con un atto/fatto....ma nessun controllo sulla costituzionalità delle disposizioni dell'intero atto (x esempio la differente soglia x i non coalizzati)
    in ogni caso la costituzione dice questo:

    Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
    ......sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

    quindi il comitato promotore potrebbe ricorrere per il conflitto di attribuzioni, ma la corte si pronuncerebbe su quello, e non sulla costituzionalita' della legge elettorale attuale
    Non capisco che attribuzioni vengono lese da altri poteri dello stato onestamente...e cmq dici bene: la consulta si occuperebbe solo della lesione di attribuzioni, non della legge el.

    .

 

 
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