Consulenze, la Cassazione condanna RutelliPer la Suprema Corte sei incarichi conferiti dall'allora sindaco di Roma a specialisti esterni dovevano essere svolti da personale già presente nell'amministrazione capitolina. Elia Valori presidente di Sviluppo Lazio Roma, 26 gennaio 2006 -
L' ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, altri tra assessori e funzionari della sua giunta comunale, devono risarcire il Campidoglio per le spese sostenute per gli stipendi di consulenti ed esperti esterni all' Amministrazione capitolina, assunte con varie delibere a partire dal 1993. Questo stabilisce la sentenza della Cassazione, confermando il giudizio di responsabilita' contabile emesso dalla Corte dei Conti di Roma il 22 aprile 2002. In particolare, la Suprema corte, a sezioni unite, ha convalidato - con due distinti verdetti nrr.1378 e 1379 - gli ''addebiti risarcitori'' quantificati da due distinte sentenze emesse dalla II Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti.
In particolare, la Suprema corte ha confermato - con la sentenza nr.1378 - che Rutelli dovra' risarcire 24.376 euro, Piero Sandulli 35.643, Renzo Lusetti 18.758, Giovanni Borgna 21.432, Esterino Montino 15.538, Sandro Del Fattore 3.305, Claudio Minelli 42.297, Francesco Carducci 9.052, Loredana De Petris 14.528, Amedeo Piva 23.976, Domenico Cecchini 31.006, Stefania Biolchi 3.305, Linda Lanzillotta 28.841 e Walter Tocci 48.629. Inoltre - con la sentenza nr.1379 - la Cassazione ha confermato ulteriori ''addebiti risarcitori'', sempre in favore del Comune di Roma, a carico di Francesco Rutelli per euro 40.022, Walter Tocci per 16.333, Linda Lanzillotta per 12.555, Domenico Cecchini per 16.333, Amedeo Piva per 16.333, Giovanni Borgna per 16.333, Piero Sandulli per 16.333, Fiorella Farinelli per 20.451 e Claudio Minelli per 16.333. Tutte le somme dovranno essere rivalutate, con gli interessi legali, a partire dal 2000.
Per quanto riguarda le consulenze esterne, delle quali, ad avviso della Corte dei conti, non c' era bisogno in quanto si poteva utilizzare il personale interno all'Amministrazione comunale, nell' occhio del ciclone sono finiti sei incarichi: quello conferito a Michele Civita, incaricato del ''coordinamento dello staff dei consiglieri e dei consulenti del sindaco e della cura delle relazioni esterne''; quello di aiutante del sindaco conferito a Maurizio Picca; quello di predisporre e sperimentare le ''modalita' organizzative della comunicazione diretta tra sindaco e cittadini, tra associazioni e cittadini in particolare nella conferenza sanitaria attribuito a Camilla Stola; quello di segretaria particolare del sindaco a Carla Trudu; quello di assistente del capo di gabinetto per la cura dei rapporti con le associazioni rappresentative degli enti locali conferito ad Alessandra D'Andrea; e quello di consulente del sindaco nel campo dell' immagine, della comunicazione e delle pubbliche relazioni attribuito a Silvana Novelli. La responsabilita' contabile riguarda, inoltre, anche la nomina di altri esperti esterni, non specificata nelle sentenze. Ad avviso della Cassazione - che ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati da Rutelli, dagli assessori e dai funzionari - ''il giudice contabile non ha ecceduto dal suo potere giurisdizionale in quanto si e' limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti dal sindaco e dagli assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, quest'ultimo identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (ed anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all' Amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio''.
Vanamente inoltre, Rutelli e la sua Giunta hanno invocato la legge 75/1999, che, secondo i ricorrenti, avrebbe ''sanato'' situazioni come quelle poste in essere dalle delibere per le consulenze esterne. In proposito, la Cassazione ha risposto che ''la successione delle leggi dal 1993 al 1999 non ha modificato la regolamentazione giuridica contenuta nella legge 142/1990'', in quanto non ha consentito ''la costituzione di uffici di supporto alla funzione di indirizzo e controllo in base al criterio della 'fiducia politica individuale', del tutto diversi da quelli originari, o sanando e rendendo leciti comportamenti tenuti in passato da amministratori, in contrasto con i criteri di cui alla normativa del 1990''. Per questi motivi, i giudici della Suprema Corte hanno rigettato tutti i ricorsi e hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti.
Fonte Ansa
http://redazione.romaone.it/4Daction...D=71589&doc=si




Rispondi Citando


