Courtesy of Mat Kava, il documento berneriano che mi ha conquistato e di cui parlavo nell'altro thread.

Costituzione della Federazione Italiana Comuni Socialisti (F.I.C.S.)

Titolo Preliminare

Disposizioni generali

Art. 1 - L'Italia è una Repubblica federale tendente a realizzare il massimo possibile di libertà e di giustizia. I suoi organi amministrativi, politici e giuridici emanano dal popolo, che ne controlla il funzionamento. La Repubblica è il complesso degli organi nazionali, regionali e municipali.
Art. 2 -L'ordinamento costituzionale della FICS è riformabile mediante assemblee costituenti formulanti progetti di riforma che saranno oggetto di plebisciti nazionali.
Art. 3 - La proprietà privata dei mezzi di produzione è soppressa de jure, ma è tollerato l'ius utendi senza sfruttamento del lavoro altrui.
Art. 4 - Il Comune è il basilare organo amministrativo della socializzazione.
Art. 5 - Le leggi hanno estensione comunale, regionale e nazionale, a seconda del loro oggetto. Esse emanano dalle assemblee comunali, regionali e nazionali e sono approvate o abrogate mediante plebisciti comunali, regionali e nazionali
Art. 6 - Ogni religione è tollerata, ma sono soppressi i privilegi ecclesiastici.
Art. 7 - La FICS non ha una capitale, bensì varie capitali corrispondenti alle varie sfere della sua attività economica.
Art. 8 - La FICS è una nazione neutrale e disarmata.
Art. 9 - La FICS accoglie le norme del Diritti Internazionale che possono coerentemnete incorporarsi nel suo Diritto.

Titolo primo - Basi costituzionali

Art. 10 - La FICS ha i confini che risultano dal plebiscito di territorialità promosso nelle zone abitate da allogeni. Le colonie sono abbandonate.
Art. 11 - Tutti i municipi sono autonomi nelle materie di loro competenze ed eleggono i loro consigli a suffragio universale, eguale, diretto e segreto. L'assemblea comunale è assemblea di popolo (arengo).
Art. 12 - Le province sono costruite dai gruppi di municipi federati.
Art. 13 - Le regioni possono organizzarsi in unità autonome di fronte alla FICS qualora il loro statuto autonomista sia approvato dai due terzi della popolazione
Art. 14 - La federazione di regioni autonome rispetto alla FICS è ammessa a condizione che tali regione siano limitrofe.
Art. 15 - Sono di esclusiva competenza degli organi nazionali: la rappresentanza della FICS all'estero e ogni categoria di relazioni internazionali; acquisto e perdita della nazionalit, sistema monetario; pesi e misure, statistica nazionale.
Art. 16 - I Comuni sono: rurali, industriali, marittimi.
Art. 17 - I Comuni delle sopraccennate categorie costituiscono dei settori nazionali ai quali corrispondono direzioni nazionali a carattere cnsultivo-esecutivo per le seguenti competenze: finanza generale della repubblica; ordinamento genrale delle comunicazioni; utilizzazioni idrauliche e installazioni elettriche; difesa sanitaria; legislazione commerciale sulla proprietà intellettuale; ordinamento mineriario; principi generali sull'agricoltura; ferrovie, strade, gallerie, ponti canali e proti di interesse generale; legislazione delle acque; caccia e pesca; illuminazione alle coste; servizi dell'aviazione; statistica.

Titolo Secondo- Nazionalità

Art. 18 – Sono italiani: 1) i nati, dentro i confini d’Italia, da padre e madre italiani; 2) i nati all’estero da padre e madre italiani che optino per la cittadinanza italiana; 3) i nati in Italia da padre ignoti ; 4) gli stranieri che siano ritenuti degni da un’assemblea comunale di ottenere la cittadinanza.
Art. 19 – La cittadinanza italiana si perde entrando in servizio militare di una potenza straniera o accettando un impiego da governo straniero che comporti esercizio di autorità o di giurisdizione.

Titolo terzo – Diritti e doveri

Capo primo – garanzie individuali e politiche

Art. 20 – La FICS non riconosce distinzioni o titoli nobiliari.
Art. 21 – Gli organi nazionali, regionali, provinciali e municipali non mantengono né aiutano economicamente le chiese, le associazioni e istituzioni religiose.
Art. 22 – Gli ordini religiosi non hanno capacità di amministrare maggiori beni di quelli destinati alla loro sussistenza, non possono esercitare l’industria e il commercio, sono soggetti alle leggi comunali.
Art. 23 – La libertà di coscienza ed il diritto di professare e praticare liberamente qualsiasi religione sono garantiti dagli ordinamenti comunali. Nei cimiteri non può farsi separazione di recinti per motivi religiosi. Le manifestazioni religiose fuori delle chiese dovranno essere autorizzate dal Comune. Nessuno potrà essere costretto a dichiarare ufficialmente le proprie credenze religiose. La condizione religiosa non costituisce circostanza modificativa della personalità civile e politica, salvo quando non è accompagnata dall’esercizio di una professione di generale utilità.
Art. 24 – Le leggi comunali definiscono i reati e statuiscono i principi civici. Le pene sono abolite.
Art. 25 – Nessuno potrà essere arrestato né detenuto se non per causa di flagrante delitto. La persona arrestata sarà posta in libertà o sottoposta alla commissione comunale apposita entro le 24 ore. Ogni arresto arbitrario implica arresto per 24 ore degli agenti che lo hanno effettuato. Ogni detenzione arbitraria implica destituzione della commissione comunale responsabile. Ogni arrestato non può essere detenuto che in apposita stanza di sicurezza del palazzo comunale, in mancanza di un ospedale o di un manicomio nella quale potrà ricevere persone della famiglia o amici.
Art. 26 – L’ordinamento giudiziario è il seguente: conciliatori in ogni quartiere urbano e in ogni villaggio, eletti dai cittadini e adibiti a risolvere vertenze famigliari, risse di poco conto etc.; probiviri corporativi eletti dalle rispettive categorie professionali, adibiti a risolvere questioni sorte in seno ai sindacati, o al personale delle cooperative e dei municipi; commissioni paritarie, elette dai sindacati e dalle assemblee comunali, nei casi contrasti tra le cooperative e l’amministrazione comunale, o tri consigli di quartiere e la seconda, etc.; commissioni criminali costituite da tre commissioni: la prima composta di tre medici, la seconda comporta di tre esperti in medicina legale, la terza composta di tre psichiatri. Queste sottocommissioni entrano in attività a seconda dei casi.
Art. 27 – I provvedimenti che le commissioni criminali possono prendere a carico dell’autore di un delitto sono: 1) interdizione professionale, temporanea o a vita; 2) interdizione famigliare; 3) interdizione di soggiorno nel territorio del comune; 4) internamento in un manicomio o in un istituto di rieducazione.
Art. 28 – Ogni detenuto in manicomio deve essere oggetto di una visita collegiale di controllo annuale effettuata da psichiatri incaricati dalla commissione di appello, alla quale potranno rivolgersi sia il detenuto sia i suoi famigliari sia persone amiche.
Art. 29 – L’attività comunale in materia di profilassi e di terapeutica della criminalità è integrata e coordinata da una commissione giuridica nazionale, eletta dal congresso nazionale di assistenza sociale, dal congresso nazionale dei criminalisti, nonché da un Istituto Nazionale di Rieducazione.
Art. 30 – L’ordine pubblico è assicurato da vigili volontari, sorveglianti a turno, un quartiere od un villaggio per incarico della popolazione; da sorveglianti comunali; da sorveglianti sindacali o cooperativi; da associazioni di volontari.
Art. 31 – La polizia criminale è comunale ed è costituita da un relatore (incaricato di esporre il delitto), coadiuvato da un esperto (in polizia scientifica), da un segretario e da agenti dipendenti dall’ufficio di assistenza sociale in numero proporzionale alla popolazione del Comune e alla frequenza dei delitti. L’assemblea comunale controllerà la condotta della polizia criminale, con diritto a commissione d’inchiesta, a revocazione, ecc.
Art. 32 – La FICS non sottoscrive nessun accordo o trattato internazionale che abbia per oggetto l’estradizione di delinquenti, siano essi politici o comuni.
Art. 33 – Il diritto di emigrare o immigrare è riconosciuto a tutti gli Italiani. L’immigrazione straniera è regolata da una commissione nazionale. L’espulsione degli stranieri dal territorio italiano non può essere che la conseguenza di attività controrivoluzionarie, sia dal lato politico che economico. Ma anche in tali casi, l’espulso ha diritto ad essere giudicato dalla Commissione nazionale dell’emigrazione.
Art. 34 – Il domicilio è inviolabile, salvo i casi di pazzia furiosa dell’abitante o di incendio o altro incidente implicante intervento di estranei all’interno dell’abitazione.
Art. 35 – La corrispondenza è inviolabile in tutte le sue forme.
Art. 36 – Ogni persona è libera di scegliere la sua professione, salvo le limitazioni imposte da motivi sociali di interesse generali.
Art. 37 – Ogni persona ha diritto di manifestare liberamente le proprie idee, valendosi di qualsiasi mezzo di diffusione che non costituisca un privilegio sociale ed una speculazione capitalista.
Art. 38 – Ogni italiano può dirigere petizioni, individualmente o collettivamente, agli organi nazionali e può intervenire e prendere la parola nelle assemblee comunali.
Art. 39 – I cittadini maggiorenni di ambo i sesi godranno i medesimi elettorali purchè appartenenti ad una categoria di lavoratori.
Art. 40 – E’ riconosciuto il diritto di riunirsi all’aperto e quello della propaganda orale, senza limiti di luogo né di tempo che non siano quelli stabiliti dai regolamenti comunali.
Art. 41 – Gli italiani possono associarsi o sindacarsi liberamente.
Art. 42 – Tutti gli italiani, senza distinzione di sesso, sono ammissibili agli impieghi e cariche pubbliche, secondo le loro capacità e i loro meriti, salvo le incompatibilità che escludono dai diritti elettorali.
Art. 43 – La nomina ed il licenziamento dei funzionari pubblici appartengono alle assemblee comunali, provinciali, regionali, nazionali mentre i traslochi ed il collocamento a riposo sono di appartenenza delle amministrazioni.

Capo Secondo – Famiglia

Art. 44 – Il matrimonio interessa la FICS soltanto quando la coppia convivente genera il primo nato; si intende per matrimonio la denuncia fatta da due conviventi di sesso opposto della nascita di un bambino, da essi riconosciuto, all’ufficio demografico del Comune. Il divorzio, per mutuo consenso o a richiesta di uno dei coniugi, è la denunzia, fatta a quello stesso ufficio, della separazione effettuata o prossima.
Art. 45 – I genitori sono obbligati ad alimentare ed assistere i loro figli, sia nati fuori sia nati dentro il matrimonio.
Art. 46 – Non vi è ricerca della paternità. Il cognome è scelto all’età di vent’anni e può essere quello paterno o quello materno.
Art. 47 – I bambini abbandonati sono allevati in istituti comunali ed il Comune assiste la maternità, gli infermi ed i vecchi.

Questione sessuale

Art. 48 – Il Comune pone in vendita a prezzi politici mezzi anti-concezionali e prodotti di profilassi anti-sifiliticie anti-blenorragica e diffonde, a mezzo opuscoli, volantini, giornali murali, radio, ecc. le principali nozioni della pratica neo.-malthusiana e dell’igiene sessuale.
Art. 49 – L’aborto e la sterilizzazione non sono delitti, ma debbono essere praticati da esperti. Ogni cittadino ha diritto alla sterilizzazione se affetto da malattia ereditabile ed ogni cittadina ha diritto all’aborto entro due mesi dalla gravidanza.
Art. 50 – La prostituzione è abolita. Ogni provincia ha un centro di rieducazione delle giovani prostitute.
Art. 51 – Non vi è reato sessuale quando non vi sia violenza effettuata o minacciata.

Istruzione

Art. 52 – Il servizio dell’istruzione è attribuito ai comuni per l’insegmanto primario, alle province per l’insegnamento secondario, all’Ente Nazionale dell’Insegnamento per le Università.
Art. 53 – L’istruzione primaria è obbligatoria.
Art. 54 – Tutti i gradi di istruzione sono gratuiti. L’accesso ai gradi medi e superiori è aperto da esami o da titoli di studio.
Art. 55 – La libertà d’insegnamento è limitata dal controllo sanitario.
Art. 56 – La concessione di titoli e professionali spetta esclusivamente dell’Ente Nazionale dell’Insegnamento, che esercita tale monopolio mediante commissioni di esame.
Art. 57- La Direzione nazionale dell’istruzione pubblica, i Congressi pedagogici ed i congressi degli insegnanti assicurano il coordinamento dell’insegnamento pubblico.

Economia

Art. 58 – Il Comune è proprietario della terra, del sottosuolo, delle acque e degli edifici; le cooperative sono proprietarie dei mezzi meccanici, chimici e dei prodotti della terra.
Art. 59 – La ricchezza artistica e storica del paese appartiene alla Nazione, che ne assicura la custodia e la conservazione mediante l’Ente nazionale dei monumenti.
Art. 60 – Non è tollerata la proprietà privata che a titolo di ius utendi, senza diritto ereditario e senza salari.

Il lavoro

Art. 61 – Il lavoro è un obbligo sociale.
Art. 62 – E’ proibito il lavoro dei fanciulli e delle donne gravide.
Art. 63 – La giornata di lavoro ed il compenso sono stabiliti da commissioni sindacali comunali.

Organi esecutivi e rappresentativi

Art. 64 – La potestà legislativa risiede nel popolo che la esercita per mezzo di plebisciti.
Art. 65 – I Consigli Comunali sono eletti per suffragio universale, eguale, diretto e segreto; i Consigli provinciali sono eletti dai Consigli comunali; i Consigli regionali sono eletti dai Consigli provinciali; i Consigli nazionali sono eletti dai consigli regionali.
Art. 66 – La durata del mandato è fissata da un plebiscito.
Art. 67 – Ogni delegato è destituibile su richiesta del 50% degli elettori.
Art. 68 – L’indennità di un rappresentante non deve superare il salario della sua professione.
Art. 69 – I Consigli comunali si riuniscono settimanalmente, quelli provinciali e quelli regionali mensilmente, quelli nazionali sono permanenti.
Art. 70 – Le convenzioni internazionali sono di spettanza dei consigli nazionali, ma vanno ratificate dai consigli regionali. I trattati internazionali di carattere politico vanno ratificati da un plebiscito nazionale.
Art. 71 – Il popolo esercita il diritto di iniziativa mediante proposte ed esercita il controllo mediante voti di censura o di sfiducia. La procedura e le garanzie dei referendum e della iniziativa popolare sono fissate dalla Costituente permanente: assemblea annuale di tutti i consigli regionali, incaricati dei mandati di quelli provinciali e comunali.
Art. 72 – Il rappresentante della FICS è la personificazione simbolica della Nazione. Esso è nominato annualmente mediante plebiscito. La sua funzione è soltanto rappresentativa.
Art. 73 – I commissari nazionali sono nominati dai Consigli nazionali e costituiscono le direzioni generali dei vari settori.
Art. 74 – Gli ambasciatori sono nominati dai Consigli nazionali, i consoli sono nominati dagli italiani all’estero.

Titolo sesto – Finanza pubblica

Art. 75 – La formazione del progetto di bilancio spetta ad una commissione finanziaria eletta dal Consiglio nazionale e la sua approvazione spetta alla Costituente permanente. La validità del bilancio è di un anno.
Art. 76 – Il Consiglio nazionale non potrà chiedere aumenti di credito in nessun articolo o capitolo del progetto di bilancio, se non con proposta firmata dal 50% dei suoi membri. L’approvazione della proposta richiederà il voto favorevole dei consigli regionali.
Art. 77 – Per ciascun anno finanziario non può esservi che un solo bilancio, controllato ogni tre mesi da una Commissione dei Conti eletta dal Consiglio Nazionale.
Art. 78 – Ogni debito contratto dalla Commissione finanziaria con l’estero deve essere ratificato dal Consiglio nazionale.
Art. 79 – Il bilancio non può contenere alcuna autorizzazione che permetta alla Commissione finanziaria di superare nella spesa la cifra fissata in essa. Conseguentemente non possono esistere crediti elastici
Art. 80 – I tributi regionali costituiscono il tesoro nazionale.

Titolo settimino – Garanzie e riforma della Costituzione

Art. 81 – E’ costituito un Consiglio delle Garanzie Costituzionali, eletto dalla Costituente Permanente, che ha competenze sulle seguenti materie: a) il ricorso di incostituzionalità degli organi nazionali; b) il ricorso di difesa delle garanzie individuali, quando siano riusciti inefficaci i reclami davanti ai Consigli comunali, provinciali e regionali; c) i conflitti dipendenti dalla Costituzione scoppiati fra consiglio e consiglio, tra Comune e sindacato, ecc.
Art. 82 – Le riforme della Costituzione sono effettuate in seguito a deliberazioni plebiscitarie