Sintesi: è presentato questo progetto di legge che punta a dare un ruolo più incisivo al Governo. Lo fa: attribuendo alla figura del Primo Ministro un controllo preliminare alla promulgazione delle leggi; attribuendo alla figura di alcuni ministri dei poteri esclusivi; introducendo i decreti-legge; istituendo una commissione mista per le riforme.
Progetto di legge costituzionale
Riforma delle competenze e del ruolo del Governo
Art. 1 - Nuova disciplina della promulgazione delle leggi
L'art. 25 della Costituzione è così modificato:
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni da quando il Primo Ministro abbia controfirmato il testo approvato in Parlamento.
I testi approvati dal Parlamento ma non controfirmati sono autorizzabili alla promulgazione entro il termine della legislatura, decorso il quale è necessario vengano approvati da un ulteriore voto nel ramo del Parlamento da cui provengono.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiederne una nuova deliberazione.
Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
Nel caso in cui il Presidente non adempia al suo compito entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, questa funzione verrà temporaneamente esercitata dal vice Presidente, o dal guardasigilli.
Art. 2 - Disciplina della politica estera
Riguardo i temi di politica estera, il Senato li discuterà approvando delle direttive. Questi atti non verranno promulgati, ma dovranno essere recepiti dal Ministero degli Esteri, che dovrà elaborare e presentare una mozione sulla materia entro trenta giorni. Il Senato dovrà quindi deliberare sul testo del Ministero senza emendarlo entro dieci giorni. Se approvato sarà autorizzato per la promulgazione.
Art. 3 - Disciplina della cosiddetta "Legge finanziaria"
Il Governo è tenuto - pena la decadenza decorso il termine - ad elaborare e a presentare novanta giorni dallo scioglimento del Parlamento un disegno di legge contenente almeno tre proposte sui temi di politica economica, denominato "Legge finanziaria". I Governi formatisi decorsa questa data sono dispensati dall'obbligo. La "Legge finanziaria" non verrà computata nel calcolo dei temi presentati dal Governo e dopo la presentazione rimarrà in discussione per essere emendata e quindi deliberata entro sessanta giorni dallo scioglimento del Parlamento.
Art. 4 - Disciplina della politica economica
E' fatto divieto ai senatori di presentare proposte di legge o emendamenti che prevedano variazioni delle entrate o delle uscite dello stato senza presentare un prospetto sommario delle fonti e degli impieghi. Il controllo sull'esistenza di questo prospetto ed un parere non vincolante sulla sua correttezza dovrà essere espletato dal Governatore entro dieci giorni dalla presentazione del progetto di legge o dell'emendamento. Decorso questo termine si intende il silenzio del Governatore come assenso. Le decisioni del Governatore possono essere sempre impugnate di fronte alla Corte Costituzionale. Sentenze che accertino il dolo o la colpa del Governatore nelle sue funzioni di vigilanza comportano la decadenza immediata e l'interdizione ai pubblici uffici per il resto della legislatura.
Art. 4 bis
Il Governatore ha facoltà di istituire una commissione con funzioni consultive e di al massimo cinque membri che studi assieme a lui delle possibilità di ampliamento del gioco. Le risultanze dei lavori verranno relazionate al termine della legislatura.
Art. 5 - Introduzione dei decreti-legge
Si aggiunge alla Costituzione l'articolo seguente, denominato art. 47 bis:
Il Governo può, attraverso delibera del Consiglio dei Ministri e sotto propria responsabilità, approvare decreti provvisori aventi valore di legge ordinaria in casi di particolare urgenza e di stringente necessità. Tali decreti approvati dal Governo sono emanati dal Presidente di PIR attraverso decreto presidenziale. Il Presidente di PIR, dopo l’emanazione, è tenuto comunque a trasmettere il testo al Parlamento per la relativa conversione in legge. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 7 Istituzione della Commissione Tecnica Giuridica
Si aggiunge alla Costituzione l'articolo seguente, denominato art. 70 bis:
E' istituita la Commissione Tecnica Giuridica, formata dal Ministro delle Riforme, che ne coordinerà e ne dirigerà i lavori; dai quattro deputati più votati in un'apposita elezione; da un giudice emerito, o da un esperto, che non ricopra pubblici uffici. La commissione è competente ad elaborare ed eventualmente presentare proposte di riforma costituzionale e sulla materia elettorale.
La carne al fuoco è molta, probabilmente troppa. Io però non sono un deputato e non ho ancora avuto la responsabilità di agende politiche. E' per questo che metto tutto qui, a disposizione di chi vorrà presentarlo. Sono disponibile a parlare di modifiche, di pro e di contro. Parte dei ragionamenti che hanno ispirato la proposta sono riassunti negli spoiler.




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