Nella Costituzione di POL è inserito l'articolo 27-bis come segue:
"Art. 27-bis
1. Il Congresso di Politica Online esprime le sue posizioni circa temi di attualità esterni al forum camera tramite lo strumento della Mozione.
2. L'iniziativa legislativa, il procedimento di approvazione, le modalità di pubblicazione, il termine di validità ed ogni altra disposizione necessaria ed opportuna a garantire Mozioni serie, meditate, coerenti fra loro ed in numero tale da non ridurre l'efficienza operativa del Congresso sono rimesse al Regolamento del Congresso.
3. L'eventuale modalità di diffusione mediatica esterna al forum Camera delle Mozioni approvate dal Congresso di POL è regolabile con legge ordinaria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Congressuale."
Disposizione transitoria
gli articoli 7, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento Congressuale sono sospesi fino all'emanazione di una disciplina organica delle mozioni in attuazione della presente legge
Pdl Revisione del Regolamento del Congresso n°3
disposizioni attuative dell'articolo 27-bis
Articolo 1
Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "4. Le mozioni non ancora poste in votazione al termine di ogni legislatura saranno poste in votazione nella successiva senza ulteriori formalità."
Articolo 2
L'articolo 19 è integralmente sostituito dal seguente:
"Articolo 19
1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le
mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle
mozioni*.
2. Le
mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale, comunitaria ed internazionale che siano di attualità presente o futura, non vale ad aggirare tale limitazione qualsivoglia riferimento al sentore popolare presente e/o futuro in merito a qualsiasi avvenimento risalente nel tempo od alle sue conseguenze, è parimenti proibito ogni ricorso ad espedienti analoghi.
3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
4. Requisiti per la presentabilità della mozione sono:
a) il rispetto della formula schematica di Mozione esemplificata come segue:
Il congresso di POL
Visto ...(premesse sintetiche)...
Considerato ...(spiegazione completa)...
Dichiara ...(deliberato sintetico)
Firmato (elenco firmatari)
b) l'allegare un sufficiente numero di firme secondo due possibili criteri alternativi
- firma di 1 congressista e 20 forumisti con almeno 500 post
- firma di 30 forumisti con almeno 500 post
c) la non contraddittorietà manifesta del contenuto della mozione
d) l'assenza di errori (ortografia, grammatica) nel testo
e) l'assenza di contraddizioni con il regolamento di POL o i principi assiologici fondamentali della Costituzione di Camera
5. la mozione presentata senza la firma di almeno un congressista non è emendabile."
Articolo 3
All'articolo 21 è soppressa la parola "italiana".
Articolo 4
All'articolo 7 è aggiunto il comma 4 seguente: "4. L'Ufficio di Presidenza esercita obbligatoriamente il potere di ammettere le mozioni in via preventiva rispetto alla loro messa all'ordine del giorno in Congresso garantendo il rispetto dei requisiti dell'articolo 19 comma 4.