Contro la truffa del premio di maggioranza indefinito
il 13 e 14 aprile RIFIUTA o RESTITUISCI le schede per l'elezione
della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
e fai verbalizzare i motivi della protesta


Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche

art. 87

comma 1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.


(vedi risposta motivata della Giunta delle Elezioni all'esposto dell'elettore Franco Ragusa in seguito al rifiuto verbalizzato della sola scheda per l'elezione della Camera dei Deputati - quota maggioritaria - alle elezioni del 2001)

art. 104

comma 5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
art. 44

comma 4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.