I militanti della Democrazia cristiana non demordono e cercano di far valere le proprie ragioni in tutte le sedi possibili. Tutti i potenti della gloriosa DC che "si erano serviti del partito" anzichè servire il partito sono scappati dopo le vicende degli anni 90. Sono rimasti solo coloro che potremmo definire LIBERI E FORTI che perseguono gli ideali tracciati in origine.
Allo stato attuale la DC di Pizza è l'unica titolare del simbolo come da sentenza del tribunale.
Eppure sono esclusi dalla competizione elettorale perchè la casta si appella ad un regolamento del parlamento fatto ad hoc per autotutelarsi.
Anche il Consiglio di stato si è espresso affermando che non ci può essere confondibilità con il simbolo di Casini, ma la casta si oppone......
La Dc non poteva essere sciolta perchè la competenza era del Congresso che non è stato convocato.
La DEMOCRAZIA dei partiti non sarà la migliore ma non se ne conosce un altra.
Questa è una battaglia di libertà visto che i partiti stanno assumendo sempre di più un'aspetto PERSONALE in cui l'iscritto non conta nulla.

Ecco l'ultima ordinanza del TAR di Salerno che rinvia ad altri la decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 408/2008


nelle persone dei Signori:
SABATO GUADAGNO Presidente
GIOVANNI SABBATO Cons. , relatore
EZIO FEDULLO Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 20 Marzo 2008

Visto il ricorso 408/2008 proposto da:
COLUCCI RAFFAELE

rappresentato e difeso da:
LENTINI AVV. * . * LORENZO
ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in SALERNO
C.SO GARIBALDI, 103
contro

MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO CENTRALE ELETTORALE

UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA
Tutti rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio ex lege in SALERNO
C.SO VITTORIO EMANUELE, 58

e nei confronti di
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
nonché
con l’intervento ad opponendum
de “LA SINISTRA L’ARCOBALENO”
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO AVV. * . * GIOVANNI
PELLEGRINO AVV. GIANLUIGI
con domicilio eletto in SALERNO
C.SO GARIBALDI, 103
c/o STUDIO FERRENTINO AVV. FELICIANA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
a - della decisione dell’11/03/08 dell’Ufficio Regionale della Campania, di esclusione della lista della Democrazia Cristiana dalle Elezioni Politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13-!4 aprile 2008;
b - della decisione dell’Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione n. 9 dell’8 marzo 2008, di mancata ammissione della suddetta lista;
c - del provvedimento del Ministero dell’Interno di richiesta di sostituzione contrassegno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AVVOCATURA DELLO STATO
“LA SINISTRA L’ARCOBALENO”

Vista altresì tutta l’ulteriore documentazione prodotta in Camera di Consiglio;
Udito il relatore Cons. GIOVANNI SABBATO e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge n.205/00.

Considerato che
- la pregiudiziale questione relativa alla riconduzione o meno della vicenda in esame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, pur nella consapevolezza della necessità di più ampio approfondimento nella pertinente sede di merito, non è suscettibile di essere risolta nella presente fase processuale nel senso invocato da parte ricorrente (e dal soggetto interveniente);
- le pregevoli argomentazioni di parte si collocano infatti in un panorama giurisprudenziale allo stato attuale pressochè univocamente orientato ad escludere che in subiecta materia sussista la potestas judicandi non solo del giudice amministrativo, ma di qualsivoglia Autorità giurisdizionale, dichiarandosi al riguardo il “difetto assoluto di giurisdizione”;
- la dirimente questione della individuazione dell’Autorità competente a decidere sulle contestazioni che sorgono nella fase preparatoria delle elezioni politiche va risolta, ad avviso del Collegio, alla luce della disciplina di riferimento, non secondo la sua fredda articolazione letterale (effettivamente non esattamente univoca), ma alla luce della sua prassi applicativa, che si è sedimentata a tal punto da assurgere al rango di “diritto vivente”, idoneo in quanto tale ad integrare l’ordinamento giuridico vigente;
- per giunta tale modus operandi, tendente a riconoscere una sorta di vis attractiva della competenza degli organi giuntali di Camera e Senato, non appare nemmeno sguarnita di tangibili ragioni logiche, presumibilmente connesse all’esigenza di salvaguardare anche la fase formativa dell’organo politico, massima espressione della sovranità popolare, da decisioni provenienti da Autorità appartenenti ad altri Poteri dello Stato;
- il recente orientamento assunto dagli organi parlamentari nel senso di escludere la propria competenza sui ricorsi avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, se considerato tale da inficiare la univocità della prassi applicativa e quindi da ingenerare un vero e proprio vuoto normativo, potrebbe giustificare, in attesa dell’intervento del legislatore, la remissione della questione di costituzionalità per violazione del diritto di difesa alla Corte delle Leggi, iniziativa preclusa a questo giudice per il rilevato difetto di competenza a decidere il merito del ricorso;
- in conclusione, all’adito Tribunale è preclusa – allo stato- l’adozione dell’invocato provvedimento cautelare, in disparte ogni considerazione sui rilevanti profili di improcedibilità del ricorso sollevati da parte resistente per la mancata impugnazione della decisione n. 61/2008 dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, in quanto non si controverte prima facie in tema di giurisdizione, in cui al giudice erroneamente adito non è preclusa l’eventuale adozione della cautela invocata, ma piuttosto in tema di conflitto di attribuzione con un altro Potere dello Stato;
- l’Avvocatura dello Stato ha sollevato inoltre eccezione di incompetenza di questa Sezione in favore del TAR Campania Sede di Napoli e, non avendo parte ricorrente espresso adesione, gli atti vanno trasmessi al Presidente del TAR su indicato per le determinazioni di competenza;

Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.

P.Q.M.

ORDINA la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Campania Napoli al fine di decidere sulla questione di competenza sollevata.
RESPINGE, nelle more, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO , li 20 Marzo 2008
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

IL SEGRETARIO