Relazione Tecnica
Onorevoli colleghi!
E' venuta in questione in queste giornate di preparazione per l'avvio della fase di riforma del gioco la problematica delle Mozioni e del loro rapporto con i lavori del Congresso di POL, in particolare si è da più parti sottolineata l'opportunità di una riforma. La presente relazione intende illustrare un piano di riforma organica in più fasi che ponga definitivamente termine all'incertezza. Per parlare di una nuova legge occorre prima di tutto parlare della legge vigente, ricordando che la tematica delle mozioni tocca ben tre disposizioni costituzionali e che è dunque necessaria la massima attenzione al fine di evitare ricorsi.
La fonte che regolamenta attualmente le mozioni è il Regolamento Congressuale, il quale è soggetto a riserva di legge
Come ogni atto normativo di natura legislativa la mozione ricade sotto gli articoli 30 e 31 della Costituzione. Circa la natura legislativa chi avesse dubbi può verificare che la sentenza n°1 della Corte Suprema stabiliva: "...essendo la mozione atto avente forza e natura di legge, e quindi equiparata ad essa essendone solo una particolare estrinsecazione..."Art.21
[...]
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.”conseguono direttamente da ciò alcuni problemi inerenti sia l'articolo 30 che l'articolo 31Art.30
“L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro, ai Ministri, ai membri del Congresso, all’Assemblea per le Autonomie tramite deliberazione, e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 500 post.
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
A proposito dell'articolo 30 cioè il principio generale di iniziativa legislativadunque a seconda che si legga la prima parte dell'articolo come riferita all'art.30 della Costituzione o invece la si consideri riferita al comma 5. del medesimo articolo può darsi che:
- l'articolo 19 del reg congr prevede che "1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*."
- l'art 19 del reg congr prevede anche che "5. Le mozioni, per essere presentate in congresso, devono essere firmate da minimo 18 forumisti con almeno 150 post all'attivo."
1) l'art 19 comma 1 si riferisca all'articolo 30 e il comma 5 sia incostituzionale
2) l'articolo 19 comma 1 si riferisca al comma 5 e siano entrambi incostituzionali
3) l'articolo 19 comma 1 non si riferisca all'iniziativa legislativa ma semplicemente descriva la competenza del Congresso lasciando al solo rapporto fra comma 5 e art.30 la definizione dell'iniziativa, in tal caso si potrebbe affermare sia l'incostituzionalità del comma 5 che la natura di norma applicativa dell'art.30 in relazione a un esigenza di preservazione della funzionalità del congresso desumibile dal sistema delle norme costituzionali
Il Presidente del Congresso ha scelto di seguire l'interpretazione prima fra le tre elencate e quindi qui ha permesso a tutti i congressisti di presentare con la loro singola firma, tale visione però presuppone una decisione del tutto arbitraria fra più interpretazioni e quel che è peggio elimina ogni possibilità di contenimento del numero di mozioni senza contare che non considera affatto la palese incostituzionalità del limite dei 18 forumisti dell'art 19 rispetto al limite dei 5 forumisti dell'art 30 cost la quale non è stata ancora dichiarata per tale!
A proposito dell'articolo 31 cioè il diritto di emendamento, inoltrequi l'intervento legislativo è necessario al più presto, non c'è solo una antinomia fra l'articolo 31 della costituzione e l'art 19 del reg congr ma anche una vera e propria incoerenza del testo normativo, che ha costretto il Presidente Centro-Laico a decidere per suo mero arbitrio per la prevalenza del comma 4 art 19!
- l'articolo 18 del reg congr statuisce che "1 Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni."
- ma l'articolo 19 del medesimo reg congr statuisce anche che "4.Non possono essere proposti emendamenti alle mozioni"
Vi sono dunque ottime ragioni di inefficienza della legge vigente per una nuova spinta legislativa verso la sistemazione della materia. Ad esse si aggiungono alcune questioni politiche:Le risposte legislative che proponiamo come movimento sono:
- è in corso una inflazione di mozioni che le interpretazioni eccessivamente rigide dell'articolo 30 cost. sembrano rendere poco controllabile di fatto abolendo ogni limite di presentabilità
- è in corso una dequalificazione del congresso a causa di mozioni improprie, malscritte, fuori dalle competenze e dalle finalità proprie dello strumento con una larga disapplicazione del comma 2 dell'art 19
- lo strumento ha molta enfasi politica in fase di produzione ma riscuote effetti pressochè nulli sul dibattito nei fora e fuori da essi, concretandosi in parole al vento inutili per l'orientamento anche solo minimale della politica nazionale.
A) riscrittura degli articoli 18 e 19 in modo chiaro e coerente
B) lievi ritocchi di natura costituzionale che diano una disciplina alla mozione
Si delineano quindi due proposte di legge, l'una Costituzionale e l'altra Regolamentare tese a costruire una proposta organica.
Testi della riforma
Pdl Costituzionale n°2
Regolamentazione Mozioni
Articolo unico
Nella Costituzione di POL è inserito l'articolo 27-bis come segue:
"Art. 27-bis
1. Il Congresso di Politica Online esprime le sue posizioni circa temi di attualità esterni al forum camera tramite lo strumento della Mozione.
2. L'iniziativa legislativa, il procedimento di approvazione, le modalità di pubblicazione, il termine di validità ed ogni altra disposizione necessaria ed opportuna a garantire Mozioni serie, meditate, coerenti fra loro ed in numero tale da non ridurre l'efficienza operativa del Congresso sono rimesse al Regolamento del Congresso.
3. L'eventuale modalità di diffusione mediatica esterna al forum Camera delle Mozioni approvate dal Congresso di POL è regolabile con legge ordinaria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Congressuale."
Disposizione transitoria
gli articoli 7, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento Congressuale sono sospesi fino all'emanazione di una disciplina organica delle mozioni in attuazione della presente legge
Pdl Revisione del Regolamento del Congresso n°3
disposizioni attuative dell'articolo 27-bis
Articolo 1
Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "4. Le mozioni non ancora poste in votazione al termine di ogni legislatura saranno poste in votazione nella successiva senza ulteriori formalità."
Articolo 2
L'articolo 19 è integralmente sostituito dal seguente:
"Articolo 19
1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale, comunitaria ed internazionale che siano di attualità presente o futura, non vale ad aggirare tale limitazione qualsivoglia riferimento al sentore popolare presente e/o futuro in merito a qualsiasi avvenimento risalente nel tempo od alle sue conseguenze, è parimenti proibito ogni ricorso ad espedienti analoghi.
3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
4. Requisiti per la presentabilità della mozione sono:
a) il rispetto della formula schematica di Mozione esemplificata come segue:
Il congresso di POL Visto ...(premesse sintetiche)... Considerato ...(spiegazione completa)... Dichiara ...(deliberato sintetico) Firmato (elenco firmatari)
b) l'allegare un sufficiente numero di firme secondo due possibili criteri alternativi
- firma di 1 congressista e 20 forumisti con almeno 500 post
- firma di 30 forumisti con almeno 500 post
c) la non contraddittorietà manifesta del contenuto della mozione
d) l'assenza di errori (ortografia, grammatica) nel testo
e) l'assenza di contraddizioni con il regolamento di POL o i principi assiologici fondamentali della Costituzione di Camera
5. la mozione presentata senza la firma di almeno un congressista non è emendabile."
Articolo 3
All'articolo 21 è soppressa la parola "italiana".
Articolo 4
All'articolo 7 è aggiunto il comma 4 seguente: "4. L'Ufficio di Presidenza esercita obbligatoriamente il potere di ammettere le mozioni in via preventiva rispetto alla loro messa all'ordine del giorno in Congresso garantendo il rispetto dei requisiti dell'articolo 19 comma 4.
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l'ultimo coronamento della disciplina delle mozioni sarebbe poi una legge che prevedesse modalità di diffusione divertenti e interessanti, ad esempio l'invio per email ai membri del parlamento italiano o ai giornali... etc. insomma la diffusione della voce del congresso di pol fuori da qui
e qui finisce quanto il capogruppo On. Rudy ha già postato in conferenza sul tema... io aggiungo che voglio chiarire da ultimo due cose
1) ringrazio SuperMario che ha appalesato la posizione di LR sulle mozioni, che condivido, e credo che la cosa migliore sia semplicemente escludere la storia dalle mozioni, perchè per essa si possono sempre promuovere convegni virtuali o giornate della memoria etc. e non occorre affatto fare posizioni che intasano la gazzetta e parlano dell'avvento al potere di mussolini come se fosse "politica nazionale"
2) ho versato -insieme a Rudy- in questi progetti parte di quelli che erano i principi ispiratori di quella che doveva essere l'antica riforma delle mozioni prevista dalla carta di intenti del cdx, in particolare una idea interessante di diffusione all'esterno delle mozioni, che potete trovare prevista nel 27-bis
Saluti Liberali
On. Ronnie






