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    Predefinito Interessi per il passivo bancario: un danno fatto dal CentroSinistra

    Se ho capito bene, l'ex Unione, durante gli anni di governo ha messo a punto un provvedimento che abolisce la "deducibilità" degli interessi che le banche si prendono quando un conto va in ROSSO.

    Chi ne ha guadagnato sono le società "sane" e quelle che non ricorrono al rosso durante la loro attività.

    Chi ci rimette però sono tante piccole e medie imprese che, vedendo i loro servizi pagati ogni 3-6 mesi ma dovendo pagare mensilmente i loro dipendenti, devono necessariamente avere il ROSSO in banca. E questo non aiuta certo le piccole imprese, le aziende che "scommettono" sul futuro.

    Mi chiedo se tale norma non sia stata fatta per fare gli interessi del Polo bancario legato al PD. (anche se da quel che ho capito alle banche non cambia nulla).

    Qualcuno che ne sa di piu puo illuminarmi?

  2. #2
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    Deducibilità interessi passivi alla luce della legge finanziaria per il 2008
    Provincia di Rimini
    Giovedì, 07/02/2008 09:11
    Inviato da commercialistatelematico
    La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 28/12/2007 pur diminuendo l’aliquota IRES di cinque punti e mezzo (dal 33% a 27,5%) ha introdotto importanti modifiche sulla base imponibile. Tra le varie modifiche apportate di particolare importanza ed interesse è quella riguardante il calcolo degli interessi passivi. La legge finanziaria appena approvata modifica quelli che erano i calcoli per la deducibilità degli interessi passivi. In particolare, l’art. 1, co. 33 lettera l, abroga l’istituto della Thin capitalizazion ex art. 98 del T.U.I.R, quello del Pro-rata Patrimoniale ex art. 97 e, alla lettera i, riscrive l’art. 96 modificando totalmente l’istituto del Pro-rata generale. Al loro posto viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo per la deducibilità degli interessi passivi parametrato al reddito operativo lordo (Rol).

    I soggetti coinvolti in questo nuovo meccanismo sono soltanto le società di capitali escluse banche e società finanziarie.

    Inoltre sono escluse:

    le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2004 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
    le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante il provvedimento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
    le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge n. 240/1990.

    Prima di affrontare la nuova metodologia per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi può essere utile riportare il nuovo art. 96 modificato dall’art. 1 co. 33 lettera i della nuova finanziaria che così recita:

    «Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, (ovvero gli oneri accessori di diretta imputazione, spese generali e interessi capitalizzati) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

    2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

    3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

    4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

    5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

    6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

    7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

    8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2».

    Procedendo con l’esegesi di tale articolo si ottengono delle chiare e ben definite informazioni per il calcolo degli interessi passivi. In particolare, l’eccedenza di tali interessi rispetto a quelli attivi è deducibile nel limite del 30% del Rol (reddito operativo lordo) (simile nel suo calcolo al MOL o all’EBITDA) (1) della gestione caratteristica. Tale risultato lordo è espressamente definito dal co. 2 dell’art. 96 su riportato.

    Giova sottolineare che dalla definizione di reddito operativo lordo sono esclusi i dividendi e le plusvalenze di carattere finanziario con le relative conseguenze che si possono immaginare per i gruppi industriali.

    Nel primo e nel secondo periodo di imposta (leggasi 2008 e 2009) il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato, incondizionatamente, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 5.000,00 (2).

    Dal terzo periodo di imposta successivo al 2007, ovvero dal 2010, la seconda parte dell’co. 1 dell’art. 96 permette il riporto della quota di Rol, prodotta e non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza, ad incremento del Rol dei periodi di imposta successivi. Ciò permette ad una società che si trovi in una situazione di Reddito Operativo alto e interessi passivi bassi di portare in avanti la parte di reddito operativo lordo non sfruttata, ovvero differire la deducibilità degli interessi passivi.

    Inoltre, il legislatore, al co. 4 dello stesso articolo, ha previsto l’eliminazione dei limiti per il riporto in avanti degli interessi passivi che eccedono il 30% del Rol.

    Secondo M. Zeppilli, la ratio che sottende il co. 4 è quella di: «far dipendere il recupero in deduzione degli interessi passivi rinviati dal miglioramento della struttura finanziaria dell’impresa: cosicché, anche a parità di risultato operativo lordo, la capitalizzazione della società ne favorirà la deduzione in seconda battuta» (3).

    Ai fini di una maggiore comprensione di quanto detto, può essere chiarificatore un esempio numerico.

    Conto Economico anno 2008 Impresa Alfa

    + Valore della produzione € 1.000.000,00

    - Costi della produzione € 700.000,00

    = Reddito operativo € 300.000,00

    + Ammortamenti € 100.000,00

    + Canoni di leasing € 50.000,00

    = Rol € 450.000,00


    Posto che il 30% del ROL è di € 135.000,00.

    Ipotizziamo due casi:

    1) Interessi passivi per € 70.000,00 e interessi attivi per € 10.000,00

    Gli interessi passivi netti ammontano a € 60.000,00 (€ 70.000,00 – € 10.000,00).

    L’intero importo degli interessi passivi è deducibile.

    2) Interessi passivi per € 170.000,00 e interessi attivi per € 10.000,00

    Interessi passivi netti € 160.000,00

    Importo indeducibile

    € 160.000 – € 135.000 – € 10.000 (4) = € 15.000,00 variazione in aumento.

    L’importo di 15.000 è riportabile l’anno successivo.

    Come già detto, a partire dall’anno di imposta 2010, l’eventuale reddito operativo lordo non utilizzato per la deduzione degli interessi passivi dell’anno di competenza può essere portato ad incremento del Rol dell’anno successivo.

    Qualche cenno sulle società immobiliari

    È necessario sottolineare che tutto quanto detto sulla deducibilità degli interessi passivi non rileva per quelli sostenuti per l’acquisizione degli immobili-patrimonio. Tali interessi, ad oggi, sono totalmente indeducibili dal reddito di impresa.

    Inoltre, come già detto, la limitazione della deducibilità del nuovo art. 96 riguarda gli interessi passivi di finanziamento tranne quelli capitalizzati nel costo dei beni strumentali acquistati.

    La Commissione Bilancio della Camera, oltre ad approvare il disegno di legge finanziaria per il 2008, ha approvato un emendamento teso alla istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari. Da una prima lettura dell’emendamento, peraltro non molto chiaro, sembrerebbe che tale commissione dovrebbe rendere deducibili gli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. In particolare la commissione avrà «il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma restando, delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca sui immobili destinati alla locazione».

    Brevi cenni per i soggetti IRPEF

    La legge finanziaria per il 2008, anche per i soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone), ha abrogato la Thin cap ex art. 63 del TUIR e il pro-rata patrimoniale ex art. 62 del TUIR. Per tali soggetti è stato lasciato solo il pro-rata generale escludendoli dalle limitazioni del nuovo art. 96.

    Inoltre, per evitare che le società di capitali, in maniera elusiva (5), potessero fruire dell’esclusione dalle limitazioni del nuovo art. 96, il legislatore ha ritenuto opportuno sostituire il comma 6 dell’art. 101 del T.U.I.R. prescrivendo che le perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone ai soci di quelle di capitali, non sono utilizzabili per abbattere il reddito di questi ultimi ma possono essere utilizzate solo per abbattere utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società (di persone) che ha generato le perdite.

    Dr. Alessio D’Oca
    7 febbraio 2008

    ------------------
    NOTE
    (1) In effetti, ROL, MOL (margine operativo lordo) o EBITDA (Earning before interests, Taxes, Depreciation and Amortizazion) sono tutti valori simili che dipendono essenzialmente dal metodo di classificazione del conto economico che usiamo.

    (2) Ex art. 1 co. 34 legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

    (3) M. Zeppilli, «Con la manovra IRES più leggera», in Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2007, pag. 2.

    (4) Importo di € 10.000,00 di maggior detrazione per il 2008 per espressa menzione normativa.

    (5) Esempio: “la Alfa Spa detiene partecipazioni nella Beta snc. Quest’ultima attraverso finanziamenti, genera interessi passivi che producono perdite che vengono trasferite ai soci della partecipante Alfa Spa in abbattimento del proprio reddito”.

    http://www.rimini.com/news/index/not...ia+per+il+2008

  3. #3
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    Interessi passivi compresi nelle rimanenze fuori dal test del Rol
    di Luca Gaiani


    Gli interessi passivi compresi nelle rimanenze evitano sempre la stretta introdotta dalla Finanziaria 2008, anche se non si tratta di immobili-merce. Lo chiarisce la risoluzione 3/Dpf diffusa ieri dal Dipartimento politiche fiscali del ministero dell'Economia.
    Il nuovo articolo 96 del Tuir stabilisce, per i soggetti Ires, un limite alla deduzione degli oneri finanziari pari al 30% del risultato operativo del conto economico, al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (Rol). La disposizione si applica dall'esercizio 2008 (Unico 2009) ed esclude dal confronto con la soglia di deducibilità – consentendo la deduzione integrale – gli interessi compresi nel costo dei beni a norma dell'articolo 110, lettera b.
    Si risponde così ai dubbi sull'esatto contenuto dell'esonero, in particolare sulla possibilità di estenderne la portata ad altre fattispecie di capitalizzazione previste dai principi contabili, non citate dalla norma (sul Sole 24 Ore del 5 gennaio).

    La nota ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 110 Tuir gli oneri finanziari che vengono imputati, secondo corretti principi contabili, a incremento del valore di acquisizione dei beni strumentali, ovvero nel costo di costruzione o di ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa («immobili-merce»). La ragione dell'esclusione di questi interessi dal test di deducibilità, chiarisce il Dipartimento, è costituita dal fatto che si tratta di elementi che concorrono indistintamente alla formazione del costo contabile e fiscale dei beni. Lo stesso trattamento, aggiunge la risoluzione, riguarda anche gli interessi che vengono capitalizzati, sempre nel rispetto di corretti principi contabili (Oic 13 e Ias 23), sul valore di ogni altra tipologia di rimanenze di beni o servizi, posto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio.

    A differenza di quanto avveniva in passato, prosegue ancora il Dipartimento, quando la capitalizzazione, pur rilevando in termini di valutazione delle rimanenze, non permetteva di aggirare eventuali limiti di deducibilità (in tal senso si era espressa Assonime, nella circolare 139/94), gli interessi in esame risultano ora esonerati dal test del Rol al pari di quelli espressamente indicati nell'articolo 110. Ciò in quanto il meccanismo previsto dal nuovo articolo 96 si basa proprio sul rapporto tra risultato operativo e interessi passivi, essendo dunque illogico sottoporre a limite di deducibilità un onere che concorre esso stesso, in positivo, a generare il Rol del periodo.

    Sfuggiranno pertanto alla stretta sugli interessi gli oneri relativi a finanziamenti assunti a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute, i quali (Oic 13, par. D.III.m) possono essere inclusi nelle rimanenze limitatamente al periodo di produzione, a condizione che il valore complessivo non ecceda quello di realizzo. Gli interessi passivi che vengano capitalizzati nei modi sopra descritti finiscono così per generare un doppio beneficio: oltre all'esclusione dalla soglia di deducibilità, concorrono a incrementare il Rol utilizzabile per dedurre ulteriori oneri finanziari.

    http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...ivi-rimanenze-

  4. #4
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    Finanziaria, così la deduzione degli interessi nelle società di capitali


    Oneri finanziari al test del Risultato operativo lordo (Rol). Con le modifiche previste dal disegno di legge finanziaria, dal 2008 gli interessi passivi delle società di capitali, al netto di quelli attivi, saranno ammessi in deduzione solo entro il 30%, pari alla differenza tra il valore e i costi della produzione, al lordo degli ammortamenti.
    Le società cominciano a simulare le posizioni, alla luce delle nuove regole, per stabilire se il carico di Ires, tenendo conto dell'aliquota del 27,5%, crescerà o diminuirà rispetto alla situazione attuale (si vedano gli esempi).
    Il disegno di legge corregge l'attuale disciplina degli interessi passivi, sostituendo i due complessi meccanismi introdotti dal 2004 con una regola semplice, ma che coinvolge tutti i soggetti Ires.
    Fino all'attuale esercizio, infatti, i limiti alla deduzione degli interessi riguardano solo imprese, con ricavi superiori alle soglie degli studi di settore, che presentano elevati finanziamenti da soci qualificati o che, indipendentemente dal volume di affari, detengono partecipazioni Pex. Dal 2008, invece, tutte le società di capitali, a prescindere dalla tipologia di indebitamento, dovranno fare i conti con la possibile indeducibilità degli interessi passivi, laddove il loro importo superi una soglia facilmente riscontrabile nel conto economico.
    Sono escluse da questo nuovo meccanismo, stando al testo che attualmente si conosce (nuovo articolo 61 del Tuir), le società di persone e le imprese individuali (anche se con ricavi molto elevati), per le quali scompaiono inoltre i limiti in vigore fino al 2007 (thin cap e pro rata).
    Il calcolo per verificare la propria situazione parte dall'individuazione della soglia di deducibilità. Alla differenza tra valore e costi della produzione, così come risulta dal conto economico, si aggiungono gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (voci 10.a e 10b), ottenendo ciò che la legge definisce Risultato operativo lordo. Il 30% di questo aggregato costituisce il valore limite entro cui gli oneri finanziari saranno ammessi in deduzione dal 2008.
    Si effettua quindi il confronto con l'importo degli interessi passivi, al netto di quelli attivi iscritti nelle voci del conto economico. Sono da comprendere gli interessi di mutui, obbligazioni, e di ogni altro rapporto di natura finanziaria, compresi quelli impliciti dei leasing (il cui importo, peraltro, abbatte il risultato operativo, essendo incluso nei canoni). Non vanno considerati nel conteggio, restando deducibili secondo regole ordinarie, gli oneri finanziari compresi nel costo dei beni secondo l'articolo 110, lettera b), del Tuir, e dunque gli interessi capitalizzati su cespiti, secondo corretti principi contabili, e quelli inclusi nel valore degli immobili-merce, derivanti da prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Le società immobiliari, dunque, usufruiranno appieno della riduzione dell'Ires, anche se sottocapitalizzate.
    Se gli interessi superano la soglia, l'eccedenza viene ripresa a tassazione, con effetti anche pesanti sulle società indebitate, che subiranno, nonostante il calo dell'aliquota, un incremento del carico fiscale rispetto alle regole attuali (come accade nell'esempio). È possibile recuperare la deduzione negli esercizi seguenti, qualora si generi un'eccedenza di segno contrario, e nei limiti di questa (30% del Rol) superiore agli interessi netti). Il riporto a nuovo vale fino al decimo anno successivo per le eccedenze generate nel primo triennio di applicazione della norma e fino al quinto anno successivo per quelle sorte dal 2011.
    Per le società in consolidato fiscale, le eccedenze di interessi indeducibili (salvo quelle sorte prima dell'opzione) si trasferiscono nel gruppo e possono essere compensate, dalla controllante, con eccedenze negative di altre società; è il caso degli interessi delle holding, in genere dotate di Rol pari a zero. Per evitare fenomeni elusivi, il riporto delle eccedenze in caso di fusione e di scissione sarà soggetto alle condizioni previste per le perdite.
    Con le regole in arrivo, la scelta delle modalità di finanziamento di un'operazione straordinaria (acquisizione di aziende o investimenti di importo rilevante) verrà fortemente influenzata dalla variabile fiscale. Occorrerà, soprattutto nelle operazioni di leverage, quantificare il rapporto mezzi propri/indebitamento, in modo da far sì che il 30% del Rol dopo l'acquisizione o l'investimento sia in grado di coprire tutti gli interessi passivi.

    IL CONFRONTO CON I NUMERI


    - L'esempio che segue considera una società di capitali media
    che presenta i valori di conto economico riportati nella scheda. La società non ha debiti verso soci qualificati (non è soggetta a thin cap), né detiene partecipazioni Pex (non è soggetta a pro rata patrimoniale). Non si applicano inoltre norme che già oggi limitano la deduzione degli oneri finanziari (prestiti obbligazionari a tassi superiori al limite fiscale).
    Si ipotizza che non vi siano ammortamenti anticipati o ulteriori poste il cui regime verrà modificato dalla Finanziaria,
    e che il conto economico
    non evidenzi proventi o oneri finanziari o straordinari diversi rispetto a quelli indicati nella scheda. Nell'esercizio 2007, la società deduce interamente gli interessi e applica l'Ires al 33%
    su un reddito imponibile di 330.000 euro (pari all'utile
    lordo di 280.000 euro più 50.000 euro di variazioni fiscali).
    L'imposta da pagare è di 108.900 euro, che costituisce il termine
    di paragone per ciascuna delle
    tre simulazioni del secondo esempio (si veda l'altra tabella).

    - L'esempio che segue presenta una simulazione del carico fiscale che graverà sulla società di capitali, applicando le nuove regole in vigore dal 2008, in
    tre ipotesi. Il confronto va fatto sempre con l'Ires del 2007,
    in quanto si è mantenuto costante l'utile lordo prima delle imposte
    e le variazioni fiscali diverse
    da quelle per interessi,
    modificando solo la struttura
    del conto economico.
    eIndebitamento costante.
    Nel primo caso, si è ipotizzato
    che la società mantenga l'indebitamento costante rispetto alla situazione del 2007, e così pure la struttura del conto economico. I calcoli evidenziano come, per una società con questa tipologia di indebitamento,
    e, conseguentemente, con
    questo carico di oneri finanziari, l'abbassamento dell'aliquota dal 33% al 27,5% (pari a un sesto)
    sia controbilanciato dall'indeducibilità degli oneri finanziari. Il risultato finale
    è un importo di Ires analogo a quello con le norme del 2007.
    rIndebitamento crescente.
    La seconda ipotesi si basa invece su un elevato incremento degli oneri finanziari (ad esempio,
    a causa di nuovi investimenti finanziati con debito bancario),
    il cui importo è coperto dall'aumento del risultato operativo (differenza tra valore e costi della produzione), con l'utile lordo finale che resta immutato rispetto alla prima ipotesi
    e al 2007. Si è ipotizzato che
    il risultato operativo comprenda maggiori ammortamenti (nuovi investimenti). La crescita
    degli interessi genera una
    forte indeducibilità, in quanto solo il 30% del maggior risultato operativo lordo può essere utilizzato per coprire gli oneri finanziari. Il carico fiscale
    cresce notevolmente rispetto
    a quanto si sarebbe avuto applicando le regole 2007.
    tIndebitamento ridotto.
    La terza simulazione prevede
    una forte riduzione degli oneri finanziari a fronte di una corrispondente diminuzione
    del risultato operativo. Anche
    in questo caso, l'utile finale
    resta invariato rispetto al 2007. Gli interessi diventano tutti deducibili, per effetto del fenomeno contrario a quello indicato nell'ipotesi precedente (la soglia di deduzione si riduce solo del 30% della diminuzione del risultato operativo lordo). Si sfrutta la riduzione dell'aliquota Ires (l'imposta scende di un
    sesto rispetto a quella derivante dalle norme 2007).

    http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...lesView=Libero

  5. #5
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    così i furbetti del quartierino son serviti.
    ovvio che alcuni siano tifosi dei manigoldi del quartierino.voi come vi mettete?

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da myisbetter Visualizza Messaggio
    così i furbetti del quartierino son serviti.
    ovvio che alcuni siano tifosi dei manigoldi del quartierino.voi come vi mettete?
    Io sò che il mio capo, piccola impresa, ci ha tagliato i buoni pasto anche perche ora ha piu oneri da pagare grazie anche a questa "mossa" del governo Prodi.

    Si poteva prevedere una soglia di sbarramento per le piccole imprese, cosicchè fossero penalizzati solo i furbetti.

  7. #7
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    HEI tIBET LIBERO
    non raccontare balle .
    il provvedimento è teso a sterilizzare alcune aziendine che si indebitano oltre certi limiti..
    se se se se il tuo padroncino è un furbetto del quartierino questa legge lo castra.
    LO CASTRA. e fa bene.te capì?

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da myisbetter Visualizza Messaggio
    HEI tIBET LIBERO
    non raccontare balle .
    il provvedimento è teso a sterilizzare alcune aziendine che si indebitano oltre certi limiti..
    se se se se il tuo padroncino è un furbetto del quartierino questa legge lo castra.
    LO CASTRA. e fa bene.te capì?
    1. Porta rispetto al tuo interlocutore
    2. Io ho aperto un 3d di richieste di chiarimento ed aspetto link che mi chiariscano le idee
    3. Non so se il mio capo è un furbetto, immagino che come tutti i titolari di azienda tenda a risparmiare e questa norma lo colpisce, di conseguenza sta colpendo noi dipendenti.
    4. L'azienda del mio capo si indebita perche i servizi che fa vengono pagati ogni 4-6 mesi mentre deve pagare tutti noi dipendenti mensilmente.
    5. Quando scrivo su un forum mi aspetto obiettività ed onestà e non la rincorsa alla propaganda fine a se stessa. Potrei anche decidere di votare PD, ma a me interessa sapere la verità e non quello che si vuole far credere.

    Saluti

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da danny78 Visualizza Messaggio
    1. Porta rispetto al tuo interlocutore
    2. Io ho aperto un 3d di richieste di chiarimento ed aspetto link che mi chiariscano le idee
    3. Non so se il mio capo è un furbetto, immagino che come tutti i titolari di azienda tenda a risparmiare e questa norma lo colpisce, di conseguenza sta colpendo noi dipendenti.
    4. L'azienda del mio capo si indebita perche i servizi che fa vengono pagati ogni 4-6 mesi mentre deve pagare tutti noi dipendenti mensilmente.
    5. Quando scrivo su un forum mi aspetto obiettività ed onestà e non la rincorsa alla propaganda fine a se stessa. Potrei anche decidere di votare PD, ma a me interessa sapere la verità e non quello che si vuole far credere.

    Saluti
    Sei partito con un 3d con scritto "dani fatti dal centrosinistra" e movieni a scassare i coglioni con obiettivita' ed onesta'? Ma il tuo "capo" (cos'e' la cupola?) lo sa che l'ires ' stata portata dal 33 al 27,5? Il tuo capo ti fotte mi sa.

    Cristiano

  10. #10
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    Infatti,non vi lamentate.Prodi ha abbassato di 5% punti ires e ha triplicato le le aliquote irpef locali.Grande prodoooooo

 

 
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