Il Congresso di Politicaonline si esprime favorevolmente alla modifica dell'articolo 10 della legge 194/78, che disciplina il finanziamento a carico della collettività dell'interruzione della gravidanza.
Uno stato laico ha il dovere di garantire la libertà di esercizio della pratica dell'interruzione di gravidanza a chi ne faccia richiesta, non quello però di imporre il finanziamento delle migliaia di aborti realizzati ogni anno a tutti i cittadini, anche a coloro tra di essi che si oppongono all'aborto e lo considerano un omicidio.
Nel massimo rispetto della libertà di chi legittimamente vuole esercitare il diritto di abortire, ma anche di quella di chi trova nella propria coscienza un ostacolo insuperabile al finanziamento complice delle interruzioni di gravidanza , i sottoscritti forumisti chiedono al Congresso di Politicaonline di esprimersi circa il seguente emendamento alla legge 194/1978:
Testo attuale Articolo 10.
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.Testo emendato
I costi relativi all'intervento di interruzione della gravidanza , realizzato sia presso strutture pubbliche che presso strutture private in conformità alle disposizioni della presente legge, sono a carico della richiedente. I costi rimangono a carico dello Stato se la richiedente o il nucleo familiare d'origine -qualora essa sia minore di anni 18 - non superi il reddito minimo previsto dal codice di procedura penale ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato .
Restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale ,invece, i costi relativi all'accertamento, alla cura e alla eventuale degenza ospedaliera post-intervento.
I sottoscrittori:
LIBERAMENTE
Amalie
On.Richard Gecko
Gianfranco





