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  1. #1
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    Arrow Esponenti di spicco dell'UDC di Modica(RG) sotto inchiesta

    Denaro sporco a Modica. Indagato ex sindaco Torchi Pilotavano gli appalti in cambio dell'estinzione dei crediti vantati verso il Comune: 13 indagati tra politici e dipendenti comunali


    A Modica 13 persone, tra cui l'ex sindaco e un ex assessore, entrambi in carica fino a pochi mesi fa, il segretario provinciale e un consigliere provinciale, tutti dell'Udc (l'ultimo passato di recente con il Pdl), sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di danaro. Il reato, contestato dal procuratore di Modica, Domenico Platania, sulla base di indagini condotte dalla Guardia di finanza, riguarda solo uno degli aspetti dell'inchiesta scaturita dalla denuncia di un imprenditore e poi allargatasi su altri campi d'indagine di cui ancora non si conoscono gli sviluppi. Gli indagati, sono l'ex sindaco di Modica Piero Torchi, in carica dal 2002 fino a marzo scorso, quando si è dimesso per candidarsi alle Regionali; l'ex assessore al bilancio, Carmelo Drago, Udc, fratello del deputato alla Camera ed ex presidente della Regione, Giuseppe Drago; il segretario provinciale dell'Udc, Giancarlo Floriddia, assessore provinciale fino al mese di marzo scorso quando si dimise per candidarsi alle Politiche. E ancora, Vincenzo Pitino, consigliere provinciale in carica eletto nell'Udc e passato al Pdl; i funzionari comunali Francesco Paolino e Giuseppe Castagnetta, quest'ultimo all'epoca dei fatti direttore dello sportello unico; quattro collaboratori del gruppo di vertice dell'Udc locale (i fratelli Bruno e Massimo Arrabito, Massimo La Pira, autista del parlamentare nazionale, ed il giornalista Gabriele Giannone) e gli imprenditori edili Giuseppe Sammito e Giuseppe Zaccaria. Secondo l'accusa, grazie a ingenti somme di danaro pagate da imprenditori, sarebbero stati pilotati i meccanismi di assegnazione degli appalti e inoltre, in cambio della rinuncia a una parte dei crediti vantati verso il Comune (in stato di dissesto finanziario), alcuni avrebbero ottenuto una corsia preferenziale nel percepire le spettanze. Le indagini, avviate a giugno 2007 e già oggetto di proroga, avrebbero trovato conferma dei movimenti di danaro sui conti degli indagati o su conti off shore a loro riconducibili.

    http://www.radiortm.it/Notizia.asp?Id=11544

  2. #2
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    c'e' pure il fratello e il portaborse dell'uomo di punta di casini in sicilia orientale

  3. #3
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    Il lupo perde il pelo....




    R E P U B B L I C A I T A L I A N A


    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE DEI CONTI
    SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
    SICILIANA

    composta dai signori magistrati:
    dott. Fabrizio TOPI Presidente
    dott. Salvatore CULTRERA Consigliere
    dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore

    ha pronunciato la seguente
    S E N T E N Z A 309/2003


    nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.26700 del registro di segreteria promosso ad istanza del Pubblico Ministero neiconfronti di DRAGO Giuseppe Carmelo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Palermo, via Nunzio Morello n.40. Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato l’11 luglio 2002. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 29 novembre 2002 il relatore Consigliere Pino Zingale, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Salvatore Pilato e l’avv. Massimiliano Mangano, su delega dell’avv. Pitruzzella, per il convenuto.


    F A T T O


    La Procura regionale presso questa Corte a seguito di notizie pubblicate da organi di stampa ha disposto accertamenti, al fine di verificare eventuali irregolarità nella gestione dei fondi stanziati negli esercizi 1996, 1997 e 1998 sul capitolo 10005 del bilancio di previsione della Regione siciliana - rubrica Presidenza della Regione, avente ad oggetto le c.d. “spese riservate”. Acquisiva sulla questione gli atti dell’indagine penale preliminare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo afferente la gestione suddetta e, dalla Presidenza della Regione – Segreteria Generale – Ufficio del consegnatario, gli atti relativi all’utilizzazione dei detti fondi.


    L’esame della documentazione riversata al fascicolo, costituita dai mod.44 S.C. relativi a rendiconti di aperture di credito ricevute e delle somme erogate dal cassiere della Presidenza della Regione, faceva constatare che il cassiere pro-tempore della Presidenza della Regione aveva prelevato, con imputazione sul capitolo 10005 del bilancio regionale (spese riservate), e consegnato al Presidente Giuseppe Carmelo DRAGO somme di denaro in contanti per complessive £ 268.000.000, di cui £.89.323.000 nell’esercizio finanziario 1998. Soffermandosi in termini generali sul procedimento di prelevamento di somme di denaro contante dai suddetti fondi il Pubblico Ministero riferisce che, previa richiesta del Presidente della Regione, il quale si limitava a specificare il solo importo della spesa riservata da ordinare e liquidare, il cassiere operante presso la Segreteria Generale della Presidenza, intestatario dell’ordine di accreditamento, provvedeva ad espletare gli adempimenti amministrativi preparatori e necessari al prelevamento; i modi e le forme procedimentali seguite consistevano nella predisposizione di un buono di prelevamento del cassiere sul quale l’ufficio di ragioneria presso l’Assessorato alla Presidenza apponeva il visto per autorizzazione; il buono tratto da un bollettario composto da “madre e figlia” veniva esibito alla Cassa regionale (ossia all’istituto di credito tesoriere regionale), che provvedeva alla consegna della somma in contanti nel mani del cassiere della Presidenza trattenendo la “figlia” del buono di prelevamento quale quietanza del pagamento; il cassiere, infine, provvedeva alla consegna della somma al Presidente che ne sottoscriveva atto di ricevuta; nella rendicontazione delle somme prelevate dai singoli ordini di accreditamento il cassiere si limitava, pertanto, a specificare le date e gli importi delle somme consegnate per
    contanti al Presidente senza alcuna ulteriore allegazione di atti contabili rappresentativi della gestione di tali somme. Il P.M. mette in evidenza che, per quanto riguarda l’effettiva destinazione delle somme prelevate dal citato capitolo 10005, non sussisterebbe alcuna documentazione giustificativa presso gli uffici della Presidenza oltre alle matrici del bollettario attestanti il materiale prelevamento delle somme di denaro in contanti ed all’atto sottoscritto per ricevuta dal Presidente.


    Per ciò che riguarda in specifico l’utilizzo della somma di £.29.500.000, invece, sussisterebbe la giustificazione della spesa, consistente nella liquidazione di contributi e provvidenze economiche in favore di alcuni soggetti richiedenti.


    Per tale posta il P.M. ha espressamente dichiarato di non esercitare in questa sede alcuna azione, riservandosi tuttavia di farlo, in un secondo tempo, laddove l’utilizzo di tali somme dovesse risultare in sede di giudizio penale, tuttora pendente, indebita e con giustificazioni di spesa false e/o inattendibili.


    Per l’importo di € 123.123,00 (equivalente a £.238.400.000), prive di qualsiasi documentazione giustificatrice, invece, il P.M. ha ravvisato un’ipotesi di danno erariale di pari importo sul presupposto documentale della carenza di prova diretta od indiretta circa la “relazione pertinenziale tra l’utilizzazione delle somme prelevate in contanti e la loro effettiva destinazione a finalità sussumibili nelle attribuzioni presidenziali”. Ritiene perciò il P.M. che in base ad interpretazione “secundum constitutionem” della normativa contabile regionale vigente nell’anno cui si riferiscono i prelevamenti, nonché di quella statale sulla stessa materia relativa alle spese riservate alla quale fa rinvio per completezza di valutazione, non sia possibile dedurre, né sarebbe logicamente sostenibile, un totale esonero dall’obbligo di rendicontazione relativamente alla utilizzazione ed alla effettiva destinazione a fini istituzionali delle spese riservate, anche perché un esonero del genere verrebbe ad introdurre per il Presidente della Regione siciliana una sorta di immunità giurisdizionale non prevista dalle norme costituzionali. Quand’anche si volesse ipotizzare un esonero dalla rendicontazione contabile di tali spese (vedi art.27 della legge n.400/1988, successivamente abrogato dall’art.12 del d.l.vo n.303/1999 relativo alle spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ciò non potrebbe eliminare, comunque, la necessità che sia esibita la documentazione giustificativa della erogazione della spesa quantomeno all’interno della struttura di supporto della Presidenza della Regione (Ufficio di gabinetto che cura, tra l’altro, gli affari riservati della Presidenza stessa in base alla previsione dell’art.7 D.P.Reg. n.70 del 1970 sull’ordinamento dell’amministrazione regionale siciliana) per dimostrare che le spese riservate del Presidente, poiché iscritte nel bilancio regionale, siano state effettuate per necessità imprescindibili strettamente connesse alle finalità istituzionali, pur dovendosi ammettere, secondo l’avviso del P.M., che la natura riservata della spesa valga a giustificare la gestione fiduciaria con modalità procedimentali idonee a circoscrivere la conoscenza e la conoscibilità del fine di cui dovrebbe in ogni caso sussistere certezza sulla pertinenza con le attribuzioni presidenziali.


    Ciò starebbe a significare che, da parte dell’ufficio di gabinetto, per ogni atto di disposizione dei fondi riservati avrebbe dovuto svolgersi una attività procedimentale funzionale all’accertamento dell’esistenza dei presupposti della spesa ed alla conservazione della documentazione pertinente la effettiva destinazione delle somme.


    Rammenta, poi, il P.M. che l’art.8 del citato D.P.Reg. n.70 del 1970 conferisce all’Assessorato regionale del bilancio un potere di controllo e di verifica sulle scritture contabili per la valutazione della conformità delle spese autorizzate alle leggi ed alle norme regolamentari ed in particolare, per ciò che qui interessa, un potere di verifica delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.


    Con riferimento alla fattispecie l’Ufficio del P.M. stigmatizza come le forme procedimentali eseguite per la gestione delle spese riservate ex cap.10005 denotino, invece, il fine di escludere qualsiasi conoscenza all’interno degli uffici della Presidenza della Regione in ordine alla effettività della destinazione nell’utilizzazione delle somme di denaro prelevate in contanti in modo tale da impedire qualsiasi controllo anche successivo su atti adottati in assoluta carenza di alcuna prova documentale o giustificazione indirettamente significativa.


    La configurazione del danno erariale sarebbe connessa al fatto che dette spese senza giustificazione alcuna né rendicontazione interna anziché tendere a fini istituzionali coperti da riservatezza sarebbero da qualificarsi in effetti spese personali arbitrariamente disposte dal Presidente della Regione DRAGO; talché, secondo la prospettazione del P.M., lo sviamento della causa della spesa riservata verrebbe a costituire danno erariale nella intera misura delle somme arbitrariamente prelevate.


    Sull’elemento soggettivo della responsabilità rileva il P.M., rifacendosi ad univoche e fondamentali argomentazioni della giurisprudenza contabile per casi simili od analoghi (cfr. Corte dei Conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale d’Appello n.331/2000 relativa a vicende attinenti la utilizzazione dei fondi riservati del SISDE) , che nel nostro ordinamento non sussisterebbero settori od ambiti “legibus soluti” e che le forme procedimentali con cui è stato disposto il prelevamento e la
    conseguente utilizzazione in contanti delle somme sono state concepite ed attuate dal Presidente della Regione con dolo di intenzione aggravato dalla natura dell’ufficio e delle attribuzioni esercitate, per le quali la prassi “contra legem” non potrebbe assumere valore scriminante. L’illecito di gestione di cui si tratta troverebbe, ad avviso del P.M., utili elementi di prova nell’indagine penale in corso per gli stessi fatti pur affermandosi l’autonomia e l’indipendenza del giudizio contabile da quello penale; da tale ultima indagine sarebbe emerso, infatti, che il DRAGO, dimissionario dal 16 ottobre 1998, avrebbe continuato a disporre prelevamenti in contanti e che, addirittura, la provvista di cui all’ordine di accreditamento n.4/98 del 6 novembre 1998, con il quale i fondi erano stati rimpinguati con ulteriori 100 milioni di lire, era pervenuta al Presidente prima della pubblicazione del decreto di variazione di bilancio, che l’aveva resa possibile, avvenuta solo il 24 dicembre 1998.


    Conclusivamente, con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio viene chiesta la condanna dell’ex Presidente della Regione Giuseppe Carmelo DRAGO al pagamento della somma di € 123.123,00 in favore della Presidenza della Regione siciliana, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del presente giudizio.


    Si è costituito in giudizio l’ex presidente della Regione Giuseppe Carmelo DRAGO, con la difesa dell’avv. Giovanni Pitruzzella, che ha depositato memoria in data 18 novembre 2002.


    Ha rilevato la difesa che nel bilancio di previsione della Regione Siciliana è istituito un capitolo di spesa, contraddistinto con il n.10005 e denominato “Spese riservate”, le cui somme possono essere utilizzate dalla Presidenza della Regione senza alcun obbligo di rendicontazione. Tale capitolo di spesa, infatti, iscritto nella rubrica <<Presidenza della Regione>> alla categoria <<Servizi degli organi costituzionali della Regione>>, in base al combinato disposto di cui alle Leggi regionali nn.28/1962, 2/1978, 3/1947 e 47/1977 e al D.P. Reg. n. 70/1979, non soggiacerebbe all’obbligo della rendicontazione, trattandosi di spese riservate, ossia di spese personali del Presidente utilizzate nell’ambito e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e funzionali, che non abbisognano di alcuna giustificazione contabile nei confronti degli organi di controllo della spesa.


    Quanto detto troverebbe un preciso riscontro nell’art.13 della L.r. n.47/1977, in cui si afferma che l’Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l’emissione di ordini di accreditamento, che successivamente devono essere appositamente rendicontati, nei casi previsti dalla stessa norma, tra i quali non sarebbero elencate le spese riservate.


    Nessun rilievo avrebbe, poi, secondo la difesa, il richiamo agli artt.7 e 8 del D.P. Reg. n.70/1979 operato dal Procuratore regionale a sostegno della propria tesi, in quanto: il primo articolo si riferirebbe non alla gestione dei fondi riservati, ma alla gestione congiunta con l’Ufficio di Gabinetto degli affari riservati; l’art.8, invece, prenderebbe in considerazione il controllo dell’Assessorato al bilancio sui consegnatari di fondi soggetti a rendicontazione, dai quali sarebbero esclusi i fondi riservati.


    Ad ulteriore conferma del fatto che le spese riservate non sarebbero soggette a rendicontazione, rileva la difesa del DRAGO che, peraltro, il Presidente della Regione disporrebbe delle relative somme senza la necessità che vi sia alcun ordine di accreditamento da parte degli organi amministrativi, potendo utilizzarle mediante mandati diretti, che, comunque, non debbono essere accompagnati da alcun supporto documentale.


    Rileva, infine, il difensore, che il legislatore regionale, con l’obiettivo di eliminare qualsiasi dubbio ed incertezza circa le modalità di utilizzo delle somme rientranti nel capitolo <<spese riservate>>, avrebbe approvato recentemente una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative predette, chiarendo definitivamente che le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione non sono soggette a rendicontazione, e ciò attraverso l’art. 56 della legge 4 gennaio 2000, n.4, il quale ha stabilito che “Il Presidente della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione applicando le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440”.


    Nel caso di specie, pertanto, risulterebbe di tutta evidenza la piena legittimità dell’operato del Presidente On.le DRAGO, che troverebbe un conforto inconfutabile nelle seguenti circostanze:


    1. la legge di bilancio 8 maggio 1998, n. 7, approvata all’epoca della Presidenza DRAGO, non prevedeva l’obbligo della rendicontazione per le spese riservate, essendo previsto tale obbligo solo per quelle di rappresentanza;


    2. il Presidente DRAGO non disponeva di alcun ordine di accreditamento al momento in cui acquisì le somme contestate, in quanto queste provenivano dalla posta di bilancio del capitolo 10005 (spese riservate), che non è soggetta all’obbligo di rendicontazione;


    3. il legislatore ha previsto due poste di bilancio diverse per le spese di rappresentanza (n. 10006) e per le spese riservate (n.10005), con finalità e regimi giuridici diversi, sottoponendo soltanto le prime al regime dell’accreditamento e dell’obbligo della rendicontazione;


    4. la peculiarità delle spese riservate, afferenti solo alla persona del Presidente della Regione, insindacabili, non documentabili e non soggetto all’obbligo della rendicontazione, emerge ancora più chiaramente dalla circostanza che tali spese non trovano riscontro nelle rubriche dei singoli Assessori regionali, nonostante essi assolvano funzioni a rilevanza costituzionale;


    5. l’art. 56 della legge 4 gennaio 2000, n. 1, secondo cui <<Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicotazione>>, è una norma di interpretazione autentica ed in quanto tale ha efficacia retroattiva.

    Contesta, poi, la difesa che il prelevamento delle somme in questione senza alcuna giustificazione e rendicontazione da parte dell’On.le DRAGO costituirebbe una forma intenzionale di travisamento della natura e del fine della spesa, che diventerebbe una spesa personale arbitrariamente disposta dal Presidente della Regione.


    Tale tesi, secondo il difensore, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza sarebbe priva di ogni fondamento, atteso che le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e che il Presidente della Regione dispone delle relative somme senza la necessità che vi sia alcun ordine di accreditamento da parte degli organi amministrativi, né una collaborazione dell’ufficio di gabinetto, potendo utilizzarle mediante mandati diretti e personali, che, peraltro, non debbono essere accompagnati da alcun supporto documentale.


    In altri termini, il capitolo di spesa 10005, in base al combinato disposto di cui alle Leggi regionali n. 28/1962, n. 2/1978, n. 3/1947 e n. 47/1977 e dal D.P. Reg. n. 70/1979, non soggiacerebbe all’obbligo della rendicontazione, trattandosi di spese riservate, ossia di spese del Presidente della Regione utilizzate nell’ambito e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e funzionali, che non abbisognano di alcuna giustificazione contabile nei confronti degli organi di controllo della spesa e nessun intenzionale travisamento della natura e del fine della spesa sarebbe imputabile all’On.le DRAGO, che ha utilizzato tali fondi nell’ambito e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e funzionali, e sull’utilizzo delle stesse non deve fornire alcuna giustificazione contabile nei confronti degli organi di controllo della spesa.


    A ciò si aggiunga che il Presidente DRAGO nell’utilizzo di tali fondi ha seguito la costante prassi amministrativa (che, com’è risaputo, assume particolare rilievo sia in diritto contabile, sia nell’interpretazione di qualsiasi disposizione normativa), che nell’interpretazione delle norme di contabilità regionale aveva sempre seguito quanto sostenuto nella presente memoria. A questa interpretazione si è conformato anche il Presidente DRAGO.


    Ricorda la difesa, a tal proposito, come la giurisprudenza contabile sia costante nell’affermare che qualora il Dipendente e/o l’Amministratore pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni si attengano ad una prassi già seguita, non soggetta in passato a rilievi di sorta, non possa essere addebitato agli stessi alcuna responsabilità contabile, difettando l'elemento soggettivo (colpa grave) (Corte dei Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 4 febbraio 1999, n.33; Idem, Sez. giurisd. Basilicata, 6 ottobre 1998, n.312; Idem, Sez. I, 11 maggio 1999, n.133/A).


    In ordine alla circostanza che l’incremento dei fondi sarebbe avvenuto successivamente (precisamente in data 6 novembre 1998) alle dimissioni del Presidente DRAGO (avvenute in data 16 ottobre 1998), ha evidenziato la difesa che la volontà di dimettersi dalla carica di Presidente della Regione dell’On.le DRAGO si è concretizzata e perfezionata soltanto in data 17 novembre 1998.


    Sotto tale profilo sarebbe del tutto irrilevante che l’incremento dei fondi sia avvenuto in data 6 novembre 1998, sulla scorta della variazione di bilancio approvata dall’Assemblea Regionale nella seduta del 9 ottobre 1998 e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 52 del 14 ottobre 1998. Ha concluso, pertanto, con la richiesta di assoluzione dell’On.le DRAGO.


    Alla pubblica udienza di trattazione del 29 novembre 2002 il P.M. ha ulteriormente illustrato le conclusioni dell’atto di citazione, ribadendo la richiesta di condanna del convenuto; il difensore ha insistito per l’assoluzione del suo assistito dagli addebiti ascritti ed in subordine per la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c., in attesa della definizione di quello penale, per gli stessi fatti pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, in cui è imputato il convenuto.


    D I R I T T O


    In ordine alla richiesta preliminare di sospensione del presente giudizio, in attesa della sentenza penale che sugli stessi fatti dovrà essere emessa dalla competente A.G., il Collegio ritiene di non doverla accogliere, attesa l’assoluta autonomia, nel vigente sistema processuale, dei due giudizi e delle situazioni giuridiche, diverse per elementi costitutivi e qualificazione giuridica, rimesse dall’ordinamento alla valutazione dell’A.G. contabile e di quella penale.


    Nella fattispecie all’odierna discussione sussistono i presupposti per l’affermazione della responsabilità del convenuto in ordine al risarcimento del danno erariale contestato nell’atto di citazione. Nella narrativa in fatto sono state chiarite le modalità del procedimento di prelevamento e consegna in mani del Presidente della Regione delle somme di denaro contante dai fondi per “spese riservate” iscritte nel capitolo 10005 - rubrica Presidenza della Regione del bilancio regionale siciliano, le quali, proprio perché riservate, non sarebbero soggette ad alcun obbligo di rendicontazione secondo quanto asserito dalla difesa del convenuto.


    Il problema, invero, ad avviso del Collegio non è costituito dalla sussistenza dell’obbligo o meno della rendicontazione amministrativa, che afferisce il profilo del controllo in senso tecnico della spesa, e sul quale non pare revocabile in dubbio che anche il legislatore regionale possa disporre in deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato, bensì dalla verificabilità in sede giurisdizionale della corretta gestione delle somme delle quali il soggetto abbia avuto il maneggio. Infatti, anche a voler ammettere che per le “spese riservate” iscritte nel capitolo 10005 del bilancio regionale nella rubrica Presidenza della Regione sussista l’esonero dalla rendicontazione nella sede propria dei controlli amministrativi, quale prevista in via ordinaria dalle norme contabili nell’ambito dei procedimenti di controllo degli atti di spesa iscritti in bilancio, sia a carattere interno (controllo della Ragioneria centrale presso i singoli Assessorati regionali) che a carattere esterno (controllo esercitato dalla Corte dei conti), ciò non significa che la deroga debba, anzi possa, comportare l’esenzione totale in qualsiasi sede dall’obbligo di esibizione della documentazione giustificativa per l’addotto carattere di riservatezza intrinseca di tali spese che si riverbera sulle relative modalità di impiego per l’inapplicabilità (come sostenuto nella memoria difensiva del convenuto) di una qualsiasi regola che imponga l’esibizione degli atti di erogazione della spesa, non avendo il Presidente della Regione autorità a lui sovraordinata cui esibire la documentazione giustificativa. Il che, qualora fosse vero, condurrebbe inevitabilmente ad affermare non solo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi, compreso quello in esame, in cui emergano ipotesi di responsabilità di rilievo contabile a carico del Presidente della Regione per danno erariale conseguente alla gestione delle spese riservate iscritte nel bilancio regionale, ma, addirittura, un difetto assoluto di giurisdizione, poiché, su tali presupposti, a nessun’altra autorità giurisdizionale sarebbe consentito di pronunciare in materia. A tal proposito basterà richiamare la pacifica giurisprudenza del Giudice delle leggi, secondo il quale l'esenzione dalla giurisdizione contabile in favore di specifici organi della Regione e delle province costituirebbe un'eccezione non consentita, poiché non fondata in norme costituzionali o di attuazione statutaria (Corte Cost., 25 luglio 2001, n.292).


    Una simile esenzione dalla giurisdizione non potrebbe essere disposta né dal legislatore nazionale, né, tanto meno, da quello regionale che, come è noto, difetta in assoluto di ogni competenza legislativa in materia giurisdizionale.


    Il Collegio, poi, non ritiene estensibili alle spese riservate del Presidente della Regione Siciliana le norme che riguardano altre ipotesi di “spese riservate” previste nella legislazione statale, e ciò per diversità sia di materia che di fini (ci si intende riferire alle spese riservate dei Servizi di informazione e sicurezza del Ministero della difesa, dell’Interno, etc.). Al Presidente della Regione Siciliana, infatti, non sono demandati compiti e funzioni afferenti materie in relazione alle quali la divulgazione di notizie sarebbe suscettibili di pregiudicare le esigenze di sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali, politica monetaria e valutaria, ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità, tenuto conto, sotto tale ultimo profilo, anche della mancata attuazione dell’art.31 dello statuto regionale siciliano.


    Peraltro, laddove ricorressero particolari ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume, il correttivo sarebbe dato dallo svolgimento dell’udienza a porte chiuse, ai sensi dell’art.128 c.p.c., norma del tutto compatibile con l’art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848, laddove non si ritenesse, da parte dei pubblici poteri a ciò legittimati, di fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come previsto dalla legge 24 ottobre 1977, n.801, tenuto, ovviamente, conto del fatto che l'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 (e per la Regione Siciliana l’art.27 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10) ha fortemente ridimensionato la portata sistematica del segreto di Stato e del segreto amministrativo, quest'ultimo oramai non costituendo un principio generale dell'azione dei pubblici poteri, ma costituendo solo un'eccezione al canone della trasparenza, rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui sia necessario obiettivamente tutelare particolari e delicati settori della p.a. (Cons. Stato, Sez.V, 26 settembre 2000, n.5105).


    Ad avviso del Collegio attraverso le c.d. “spese riservate” oggetto del presente giudizio, delle quali non sussiste una definizione normativa e la cui esegesi non può non tenere conto anche dei principi introdotti in tema di trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa dalla citata legge regionale n.10/91, il legislatore ha solo inteso consentire al Presidente della Regione di procedere, senza alcuna divulgazione e con la consentita riservatezza, alla relativa erogazione in singoli casi ove lo ritenga utile e necessario per raggiungere, però, finalità comunque rientranti nelle sue attribuzioni istituzionali.


    In altri termini, dell’erogazione delle spese riservate, proprio perché eseguita con modalità non soggette a meccanismi procedimentalizzati di trasparenza pubblica, non deve essere fornita rendicontazione secondo le ordinarie procedure contabili agli organi di controllo amministrativo della spesa; resta fermo, però, che in ogni caso, in quanto “denaro pubblico”, cioè proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, deve essere assoggettato alla garanzia costituzionale della necessaria verifica giudiziale (Corte dei Conti, Sez. I, 14 dicembre 1985, n.767) ed il Presidente della Regione deve essere in grado di dimostrare, occorrendo, il legittimo esito per le finalità istituzionali proprie della carica ricoperta.


    Una diversa lettura delle disposizioni in esame, nel senso prospettato dalla difesa del DRAGO, sarebbe sicuramente compatibile con una visione patrimonialistica dello Stato, inteso come proprietà assoluta ed esclusiva del sovrano sostanzialmente “legibus solutus”, ma si presenta come profondamente confliggente con quella dello Stato di diritto e, ancor di più, dello Stato sociale.


    La verifica giurisdizionale sull’attività di chi abbia maneggio di pubblico denaro è uno strumento di garanzia e di correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali con evidenti caratteri di necessarietà e inderogabilità (Corte dei Conti, SS.RR., 18 luglio 1992, n.794/A); e ciò, in disparte ogni ragionamento in ordine alla necessaria insindacabilità nel merito delle scelte amministrative, nei limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte ne ha già da tempo tracciato i confini, aspetto che, tuttavia, proprio per la mancanza di un sia pur tenue principio di prova in ordine al buon uso (per finalità di pubblico interesse) delle risorse affidategli, è stato di fatto di fatto precluso a questo Giudice da parte dello stesso DRAGO.


    Per giurisprudenza costante della Corte dei Conti, infatti, incombe a chi ha materialmente la disponibilità di fondi pubblici, erogabili per spese di sua competenza, dare la dimostrazione dell’utilizzazione delle somme prelevate e della loro effettiva destinazione a finalità istituzionali.


    Nella fattispecie la giurisdizione ed i modi di esercizio della medesima da parte della Corte dei conti si radicano (art.103, comma 2, Cost.) proprio avuto riguardo alle modalità in cui è avvenuta la gestione delle spese riservate di cui trattasi, che si è concretizzata in maneggio di pubblico denaro da parte del convenuto sfociante in responsabilità di natura strettamente contabile.


    Elemento caratteristico della responsabilità contabile è la materiale disponibilità di pubblici valori connessa al perseguimento di finalità pubblica; e, pertanto, assumendo rilievo più la natura dell’obbligazione che la qualità dell’obbligato, tale responsabilità può derivare anche da situazioni temporanee ed occasionali (Corte dei conti Sez.II n.80/1988).


    Infatti, dagli atti acquisiti al fascicolo di causa risulta che il prelevamento delle somme di denaro contante dai fondi per “spese riservate” iscritti nel capitolo 10005 è stato operato solo in talune occasioni ed ogni volta previa richiesta del Presidente DRAGO, che si limitava a specificare il solo importo della spesa riservata da ordinare e liquidare, mentre il cassiere presso la Segreteria Generale della Presidenza, intestatario dell’ordine di accreditamento, provvedeva ad espletare gli adempimenti amministrativi preparatori e necessari al prelevamento. Il cassiere, dopo avere riscosso la somma in contanti presso l’istituto di credito tesoriere regionale mediante un buono tratto da un bollettario composto da <madre e figlia >, provvedeva alla consegna della somma stessa in contanti al Presidente della Regione che sottoscriveva atto di ricevuta. Con la consegna in proprie mani delle somme contanti da parte del cassiere l’ex presidente DRAGO ha avuto con ciò sostanzialmente il maneggio di pubblico denaro, per cui ha assunto di fatto su di sé i medesimi oneri e le responsabilità che ricadono sugli agenti contabili, come previsto dalle norme in materia con particolare riferimento agli effetti conseguenti alla mancata esibizione delle giustificazioni del legittimo uso dei beni e valori dei quali hanno avuto il maneggio (v. Titolo V, art.178 e segg., del R.D. 1924/827 e successive modifiche ed integrazioni che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).


    Si deve ritenere, quindi, che nella vicenda di responsabilità all’esame del collegio l’attualità e concretezza del danno all’erario regionale, connesso alla mancata presentazione di documentazione giustificativa comprovante l’effettiva utilizzazione delle spese per finalità istituzionali rientranti nelle attribuzioni presidenziali, si risolva, in effetti, nell’uso di risorse pubbliche per spese personali arbitrariamente disposte dal Presidente della Regione.


    Nei casi di responsabilità contabile per inadempienze connesse almaneggio di denaro e valori pubblici la responsabilità del contabile di diritto o di fatto è in “re ipsa”, incombendo allo stesso l’onere di dimostrare documentalmente il legittimo esito dei valori di cui ha avuto la gestione, donde il non avere adempiuto al predetto obbligo comporta l’assunzione della responsabilità per il ripiano del danno prodotto. In ultima analisi, nella vicenda in discussione risulta provata l’assunzione in disponibilità propria del convenuto delle somme prelevate dal capitolo di bilancio per spese riservate, ma non è in atti nessun documento o prova, anche indiretta (relativa a fatti diversi volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti allegati dal deducente - Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 1994, n.1163, o de relato - Cass. civ., 25 maggio 1985, n.3179), sul legittimo uso delle somme stesse.


    Ritiene il Collegio, infatti, che proprio per le peculiarità della tipologia di spesa qui esaminata, la dimostrazione del buon fine dell’erogazione possa essere offerta dall’interessato non solo per via documentale, ma anche attraverso altre e diverse fonti probatorie, non ultima quella testimoniale dei soggetti percettori ultimi delle somme. Ma anche di tale prova non vi è traccia nell’odierno giudizio.


    In tale contesto argomentativo perde ogni valenza l’esimente, invocata dalla difesa del DRAGO,in relazione alla prassi costantemente seguita in passato di non rendicontazione delle c.d. “spese riservate”.


    Infatti, se per un verso un comportamento tenuto in base ad una prassi illegittima non può valere ad escludere o attenuare la responsabilità dell'amministratore o funzionario che si sia adeguato a tale prassi, ove si consideri che, al contrario, incombe sugli stessi l'obbligo di disapplicare, modificare o, comunque, interrompere tale procedura "contra legem" (Corte dei Conti , Sez. Giurisdiz. Sicilia, 21 giugno 1994, n.107 e 12 maggio 1994, n.70), specialmente quando il soggetto occupi posizioni di rilevante significato istituzionale come quella di Presidente della Regione, per altro verso ciò che qui rileva non è il comportamento gestorio del convenuto, del quale, invero, non sussiste alcun elemento utile di positiva valutazione, bensì la circostanza che innanzi a questo Giudice il medesimo soggetto non sia stato in grado di offrire alcuna dimostrazione in ordine all’effettivo utilizzo delle somme, peraltro con riferimento a periodi di tempo non certo remoti, dimostrazione che prescinde da ogni pregresso comportamento legittimo o illegittimo, o meglio, lecito o illecito tenuto dal convenuto, trincerandosi dietro l’assenza di un obbligo di rendere il conto della propria gestione. Se si considera che persino gli organi costituzionali dello Stato come la Presidenza della Repubblica, le Camere legislative e la Corte Costituzionale, notoriamente sottratte alla giurisdizione di questa Corte, hanno apprestato al loro interno rigorosi strumenti di controllo della spesa e dei propri contabili, si comprende vieppiù la gravità del comportamento dell’odierno convenuto che, da Presidente della Regione, sembra invocare, in proprio favore, la sussistenza di guarentigie non riconosciute neppure ai supremi organi costituzionali della Repubblica. Per le suesposte ragioni va, pertanto, affermata la responsabilità del convenuto a risarcire il danno per una somma corrispondente all’ammontare dei fondi prelevati dal cap.10005, come richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.


    P. Q. M.


    La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara il convenuto DRAGO Giuseppe Carmelo responsabile del fatto a lui ascritto e per l’effetto lo condanna al pagamento in favore della Presidenza della Regione Siciliana della somma di € 123.123,00, oltre rivalutazione monetaria della medesima, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle singole date di consegna di denaro in contanti al convenuto, come indicato nei rendiconti nn.3143, 1058/2 e 1059/2 presentati dal cassiere presso la Presidenza della Regione, in data 16 luglio 1998 ed 8 febbraio 1999, relativi agli O.A. 2, 3 e 4/98, sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo.


    Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive €. 160,52 (centosessanta/52).


    Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.


    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 novembre 2002.




    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    F.to (Pino Zingale) F.to (Fabrizio Topi)
    Depositata in segreteria nei modi di legge
    Palermo, 24 gennaio 2003
    Il Direttore di Cancelleria
    F.to (Dott. Sergio Vaccarino)

    http://www.leinchieste.com/drago_giuseppe_sentenza.htm

  4. #4
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    Il fratello gia era citato nel libro la casta cmq e' una brutta botta x l'udc

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Mittenup Visualizza Messaggio
    Il fratello gia era citato nel libro la casta cmq e' una brutta botta x l'udc
    Che crepino!(politicamente)
    L'Udc in Sicilia è peggio di cancro,Aids,peste e colera messi assieme.

  6. #6
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    DICHIARAZIONE ALLA STAMPA DI PIERO TORCHI


    Secondo l'ex sindaco di Modica è stato violato il segreto d'ufficio. Accanimento da sciacalli


    24/4/2008

    “Apprendo dalla stampa, in violazione ad ogni tutela personale e inerente il segreto d’ufficio, particolari e informazioni specifiche su ordinarie e doverose indagini nei miei confronti, rispetto alle quali non ho mai conosciuto né la provenienza delle accuse, né l’oggetto delle stesse, né sono mai stato sentito dall’autorità giudiziaria, mentre per tutta la recente campagna elettorale, alcuni esponenti politici ,e non solo, erano in grado di conoscere notizie e particolari che dovevano restare riservate, poiché ad oggi, non sfociate in alcun provvedimento da parte della Magistratura, ed ignote anche a me.
    Tale attività di indagine è stata costantemente condotta nei miei confronti da anni con approfondite verifiche patrimoniali e bancarie, con sacrificio di ogni forma di privacy a fronte di denunce più o meno anonime che hanno consentito alla Magistratura di accertare sempre la correttezza del mio operato pubblico e privato.
    Tale accertamento è stato concluso nel 2004 anche dal Tribunale di Palermo con una assoluzione con formula piena, frutto anche in quel caso di un mio presunto coinvolgimento in vicende che mi vedevano estraneo e che per mia convinzione, vedono anche oggi estranei, anche gli altri indagati.
    Ogni mia competizione elettorale dalle Regionali del 2001 ad oggi è stata caratterizzata da presunte vicende giudiziarie che mi hanno sempre visto estraneo, ma che mi hanno costretto a dover fornire giustificazioni all’opinione pubblica sempre difficili perché alimentate dall’altra parte da una fitta rete di calunniatori.
    Nelle Regionali del 2001 e nelle comunali del 2002 la nota vicenda palermitana; nelle comunali del 2006 la vicenda legata all’Itis ed al kartodromo per la quale fu necessaria l’intervento della Prefettura e della Procura per escludere ogni mio coinvolgimento nel processo in corso.
    Oggi questa vicenda, ancora più incredibile e trattata con un accanimento da alcuni sciacalli che non ha precedenti nella storia democratica della nostra città.
    Penso non sia mai accaduto in passato che per un verso o per un altro, un soggetto politico ed istituzionale, sia stato monitorato costantemente per circa sei anni.
    Già questo da solo è garanzia di correttezza a fronte di una fiducia nelle istituzioni democratiche, compresa la Magistratura, che non è mai mancata da parte mia.
    La mia assoluta serenità sulla vicenda specifica , turbata solo dall’accanimento nei miei confronti, dai toni usati nella recente campagna elettorale e dal tentativo malvagio di coinvolgere in una rete di false informazioni e pettegolezzi i miei affetti più cari.
    Sabato mattina presenterò la doverosa denuncia alla Procura della Repubblica contro ignoti per la violazione del segreto d’ufficio, e nel contempo produrremo assieme ai miei avvocati una memoria con la quale daremo contezza delle minacce scritte da me ricevute in questi mesi tese ad annunciare iniziative giudiziarie nei miei confronti regolarmente denunciate alle autorità competenti e mai diffuse per non alimentare tensioni attorno alla istituzione che ho rappresentato.
    Chiederemo, inoltre, se sarà ritenuto necessario, alla Procura di essere immediatamente sentito intanto per conoscere l’oggetto delle indagine e fornire piuttosto che apprenderle dai giornali e fornire ogni più ampia collaborazione..
    Emergerà chiaramente il tentativo di delegittimarmi in una caccia all’uomo senza precedenti cui tutti hanno potuto assistere in queste settimane di campagna elettorale.
    Per il resto solo serenità e fiducia in chi ha la responsabilità di chiudere presto e bene ogni attività di indagine.”



    http://www.modica.info/new.asp?id=1244

  7. #7
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    Il solito atteggiamento da democristiano,per loro è sempre sciacallaggio,poverini sono immacolati come verginelle..
    Altro che Di Pietro,il partito delle manette lo fondo io

  8. #8
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    In pieno eurochocolate è uscita la notizia s'aspetta la reazione del leader dell'udc locale

  9. #9
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    Certo che è singolare che sul forum del pdl che si fa garante e paladino della giustizia giusta, nel non gettare nella gogna nessuno fino al terzo grado di giudizio...poi si aprino topic per denigrare chi è soltanto indagato, solo perchè questi fa parte di uno schieramento che non è entrato nel listone di berlusconi....Ma si sa la coerenza è un optional...

    Se io dovessi aprire un topic per ogni dirigente del pdl, della destra, del pd, e di ogni partito o partitino che è indagato.....

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da giusk80 Visualizza Messaggio
    Certo che è singolare che sul forum del pdl che si fa garante e paladino della giustizia giusta, nel non gettare nella gogna nessuno fino al terzo grado di giudizio...poi si aprino topic per denigrare chi è soltanto indagato, solo perchè questi fa parte di uno schieramento che non è entrato nel listone di berlusconi....Ma si sa la coerenza è un optional...

    Se io dovessi aprire un topic per ogni dirigente del pdl, della destra, del pd, e di ogni partito o partitino che è indagato.....
    Quando scrivi un post leggi ciò che hai scritto?
    Il thread l'ho aperto io.
    Ti sembro un elettore del PDL?
    Ma perchè fate queste figure...

 

 
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