
Originariamente Scritto da
Neva
Nel suo ultimo giorno da ministro della Sanità, Livia Turco ha siglato con la sua firma il “ nuovo Nomenclatore”, che enumera la quantità e la qualità dei presidi sanitari che possono essere erogati, a totale carico dell’ASL, ai portatori di stomia.
Ho letto e riletto l’aborto partorito dal Ministero della Salute ( lo accludo al termine delle mie considerazioni ), e lo ritengo ASSOLUTAMENTE INACCETTABILE.
1° - Viene introdotto per legge ministeriale L’OBBLIGO DELLA ASTA
2°- Ogni Regione, ed OGNI ASL POSSONO INDIRE LA PROPRIA ASTA, e giocando al ribasso decidere con quale casa farmaceutica fare il contratto per le forniture.
3°-Di conseguenza ogni ASL avrà un solo fornitore, e soltanto da questo, lo stomizzato potrà ricevere i presidi sanitari senza spese a carico.
4°- E’ del tutto evidente che l’ estensore della legge è UN EMERITO INCOPETENTE IN MATERIA , ignora che le stomie e gli stomizzati sono diversi uno dall’altro, e pertanto sono diverse le esigenze riguardanti i presidi da usare.
5°-Di fatto viene attuato il FEDERALISMO DELLO STOMIZZATO:
Sul territorio nazionale avremo stomizzati di serie A, di serie B, di serie C, di serie D, e così via…………
6°- Per coloro, che come me, sono portatori di stomie ANOMALE, e che devono assolutamente cambiare la placca ogni 24 ore ( se va tutto bene ) l’ erogazione di 20 placche mensili è assolutamente insufficiente
7°-Cosa dovrà fare lo stomizzato che non “ sopporta “ il presidio sanitario scelto dalla sua ASL d’appartenenza? E che dispone di scarsi mezzi finanziari ? Come pagare di tasca sua il sovraprezzo imposto dalla legge per potere ottenere il presidio a lui adatto ? Ma questi signori si rendono conto, che la maggioranza degli stomizzati sono pensionati, e che le loro pensioni, a stento gli permettono la sopravvivenza ?
No ! E poi NO ! Questa legge è INACCETTABILE !!!
Chiedo la solidarietà e il sostegno di tutti i forumisti di Polticaonline, siano o non siano stomizzati , e indipendentemente dal colore poltico, per la dura battaglia che noi stomizzati necessariamente dovremo sostenere. SI TRATTA DI IMPEDIRE CHE VENGA RESA ANCORA PIU DIFFICILE LA VITA A CHI GIA LOTTA DURAMENTE PER SOPRAVVIVERE
ALLEGATO 2
AUSILI MONOUSO
Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"
p i
Caratteristiche: la sacca per urostomia deve essere dotata di dispositivo antireflusso e di sistema
di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. La
sacca per ileostomia deve essere dotata di filtro antiodore, barriera autoportante in idrocolloidi o
anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e
ipoallergenico, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) sul lato corpo e
rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto. Per entrambe, il sistema di svuotamento e
chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire fuoriuscite.
quantità
erogabile
09.18.07.003 sacca per ileostomia a fondo aperto 90
09.18.07.006 sacca per urostomia a fondo aperto 30
09.18.07.009 sacca per ileostomie introflesse a fondo aperto 90
09.18.07.012 sacca per urostomie introflesse a fondo aperto 30
NOTA BENE : le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono
incrementabili, a giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di
assistenza ed addestramento all'uso non su eriore a 6 mes .
09.18.08 sacche per stomia, costituite da più pezzi, a fondo aperto
Caratteristiche: dispositivo costituito da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico, a contatto
con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore,
rivestimento antitraspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale), rivestimento sul lato
esposto opaco o trasparente. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie
o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata o
ritagliabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile
e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Il sistema di
svuotamento e chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire
fuoriuscite.
quantità
erogabile
09.18.08.003 sistema per ileostomia (placca adesiva con flangia + N. sacche a fondo aperto) 20 + 90
09.18.08.006 sistema per urostomia (placca adesiva con flangia + N. sacche a fondo aperto) 20 + 30
09.18.08.009 sistema (placca adesiva con flangia a convessità integrale per ileostomie introflesse + N.
sacche a fondo aperto) 20 + 90
09.18.08.012 sistema (placca adesiva con flangia a convessità integrale per urostomie introflesse + N.
sacche a fondo aperto) 20 + 30
Allegato 2A
4
…i prodotti commerciali che, per i loro requisiti di qualità, sono erogabili da parte del Servizio sanitario nazionale; nel repertorio è indicato altresì per ciascuna tipologia un prezzo di rimborso individuato in relazione alle caratteristiche ed ai costi di produzione di un prodotto di riferimento. Sono inclusi nel repertorio tutti i prodotti commerciali rispondenti alle definizioni riportate nel nomenclatore allegato 2 al presente decreto, che le aziende produttrici si dichiarano disponibili a fornire ad un prezzo concordato con il Ministero della salute; la differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo concordato per ciascun prodotto è a carico dell’assistito. In fase di prima applicazione, la rispondenza alle definizioni e i requisiti di qualità dei prodotti sono autocertificati dal responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale. Il medico riporta sulla prescrizione il codice corrispondente alla tipologia del dispositivo e, se del caso, sentito il parere dell’assistito, la denominazione commerciale del prodotto. Nel caso in cui la prescrizione non riporti la denominazione commerciale, la scelta tra i prodotti appartenenti alla medesima tipologia è effettuata dall’assistito, con il supporto del soggetto abilitato alla fornitura.
6
In attesa dell’istituzione del repertorio di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’erogazione delle prestazioni che comportano la fornitura dei dispositivi monouso di cui al nomenclatore allegato 2, le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Nella valutazione delle offerte le Regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di pondera zio e che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono adottare modalità alternative per l’erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l’azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita.
7
Nel periodo transitorio di cui al punto 5, qualora, su richiesta dell’assistito, il medico specialista, nel prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore di cui all’allegato 2, indichi un dispositivo con caratteristiche tecniche superiori o innovative rispetto a quelle ivi descritte, la Asl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore al prezzo fissato tramite le procedure di cui al medesimo punto 5, per il dispositivo descritto nel nomenclatore. La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell'assistito.