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    Predefinito Bozza di Revisione Generale (frutto di un Bug che ho trovato)

    Siccome oggi me ne sono dovuto restare a casa per febbre, ho pensato bene di andare a rileggermi alcuni 3d ed ho notato questo:

    Art.26 Costituzione
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.
    Può essere affiancato da un vicepresidente che fa le veci in sua assenza.[DDL Cost.13/07/04
    Articolo 4 Regolamento Congressuale
    1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
    Come vedete, se non sono state apposte modifiche nel frattempo, ci dovrebbe essere un BUG tra Costituzione e Regolamento. Il primo prevede UN solo Vicepresidente, il secondo ne prevede due. Questo fatto mi ha portato a rileggermi a fondo la Carta Costituzione, ho cosi provato ad integrarla con alcune novità ed eliminando/semplificando alcuni regolamenti ad essa collegati.

    Dunque, li riassumo in breve:
    • 1. CODICE ETICO Nell'articolo 6 ho inserito parte del Codice Etico che avevo proposto, penso sia ragionevole pensare che chiunque partecipi debba rispettare alcune regole di netiquette. Le eventuali sanzioni saranno regolate da apposita legge ordinaria.
    • 2. Al Presidente di POL va la politica Estera, niente piu Ministero.
    • 3. CONGRESSO Il Congresso può essere sciolto solo in due circostanze. La mancata formazione del Governo entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni o la mancata formazione del Governo dopo 30 giorni dalle dimissioni del precedente.
    • 4. GOVERNO Il Partito o la Coalizione che ha ottenuto piu voti alle elezioni ha diritto di formare il Governo.
    • 5. Il governo entra in carica non appena il Primo Ministro presenta in Congresso il programma dell'Esecutivo, sul quale non si effettua alcuna votazione congressuale.
    • 6 Il Governo rimane in carica per tutta la durata della Legislatura, salvo dimissioni volontarie del Premier ovvero richieste all'unanimità dal Governo ovvero decadenza del Premier per sospensione ovvero approvazione di una mozione congressuale di sfiducia votata dai 2/3 degli aventi diritto. Nel periodo che va dalla fine di una legislatura e l'inizio di quella successiva ovvero dalle dimissioni dell'esecutivo al varo del nuovo il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
    • 7. Semplificazione della Camera dei Popoli, che non è mai partita. Invece di organizzare elezioni per ogni forum, roba mai attuata. Io propongo questo : È costituta dai moderatori ovvero da persone scelte dai moderatori dei forum che chiedono di essere rappresentati nella Camera.
    • 8. REFERENDUM Abbassamento al 25% (dal 50) dei votanti alle elezioni precendenti come requisito per la validità di un referendum e I referendum sono organizzati tecnicamente dalla Corte Costituzionale, tramite apertura dei thread ufficiali. I referendum propositivi o abrogativi possono essere richiesti solo tramite costituzione di Comitati Ufficiali Pro Referendum. Il Comitato dovrà essere composto da almeno tre forumisti e si occuperà di aprire il sondaggio come articolo 48.
    • 9. ESERCITO La Difesa del Forum è sotto la responsabilità dell'Esercito di POL, comandato dal Capo di Stato Maggiore di POL. L'esercito è formato da tutti i forumisti che vogliono collaborare per rendere piu semplice la gestione del Forum. Il Capo di stato maggiore, nominato dal Governo, in accordo con il Presidente di POL, rimane in carica per la durata della Legislatura ed è deputato alla apertura di un thread ufficiale per la costituzione dell'esercito. Ogni forumista interessato può apporre un messaggio di iscrizione. Gli iscritti, denominati "militari", avranno il compito di segnalare ai moderatori, tramite pubblico post con annesso link di prova, eventuali violazioni del Regolamento di POL. Le segnalazioni dovranno essere riportate nel thread ufficiale dell'Esercito di POL.
    • 10.TITOLO IX. BANCA CENTRALE, ZECCA E GOVERNATORE DI POL con la sostituzione del Registro dei Cittadini (che sembrava una schedatura e non era approvato da tutti) con un piu semplice e libero "3d della Zecca di POL" dove chi vuole fare richiesta potrà partecipare al Settore Economico.
    • 11. Sostituzione del Regolamento Congressuale odierno con uno piu semplificato (qui sotto riportato)
    • 12. Abrogazione del Registro dei Partiti e sua sostituzione con una legge piu semplice (sotto riportata)
    • 13. Abolizione della Legge elettorale della Assemblea delle Autonomie (regolata solo da un articolo della Costituzione)



    Spero di aver "smosso" un po il dibattito, ho visto che ci sono state altre proposte ultimamente. Non so a chi spetta la competenza per analizzare questa bozza, spero che qualcuno se ne faccia carico, qualora sia interessato.

    Saluti


    ----------------------------LE MIE MODIFICHE AI REGOLAMENTI---------

    COSTITUZIONE.

    TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI

    Art.1
    La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
    La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
    Art.2
    Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
    Art.3
    La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione
    Art.4
    Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
    Art.5
    I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide la Corte Costituzionale.
    Art.6
    Il popolo di Pol si impegna a non riportare più dati personali dei forumisti qualora non siano autorizzati dagli stessi o siano già postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato ovvero a non riportare conversazioni frutto di chat, anche se vi è l'autorizzazione degli interessati ovvero a non linkare, per scopo denigratorio, indirizzi che rimandano a siti/forum dove scrivono utenti del gioco. Eventuali trasgressioni saranno punite dalle leggi e dagli organi competenti.


    TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL

    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione, rappresenta l’Unità della Comunità di POL. Il Presidente di POL è il massimo ed unico rappresentante della politica Estera del Forum.

    Art.8
    II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 500 messaggi postati e quattro mesi di anzianità forumistica al momento della indizione delle elezioni
    . Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno la Corte Costituzionale ed il Presidente del Congresso riuniti in seduta comune (con apertura di specifico 3d denominato Alta Corte di Giustizia e con decisione entro 3 giorni dalla apertura del 3d, pena decadimento della accusa).Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi.

    La richiesta di messa in stato di accusa del Presidente di POL può essere presentata tramite una mozione votata in Congresso dalla maggioranza dei 2/3 dei partecipanti alla seduta.

    In caso di sospensione da parte dell'amministrazione del sito il Presidente decade automaticamente e la Presidenza passa di diritto e senza alcun cambiamento al Vice_Presidente, che diventa Presidente a tutti gli effetti.
    In caso di vacanza della Vicepresidenza al momento della rimozione del Presidente le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
    -Premier
    -Presidente Corte Costituzionale
    -Presidente Congresso
    -Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati".
    [DDL Cost 01/03/07, in vigore dalla VIII Legislatura]

    Art.9
    Le modalità di elezione del Presidente della Comunità di POL sono regolate da apposita legge ordinaria.

    Il Presidente di Pol è affiancato dalla figura del Vicepresidente che svolge la sue funzioni quando necessario.Il Vicepresidente può essere nominato dal Presidente ma anche dal Governo senza ricorrere a voto Congressuale.

    Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, cioè assenza del Presidente dal forum per più di 30 giorni consecutivi senza previo avviso; nel caso di dimissioni o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol,
    le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
    -Vicepresidente di Pol
    -Premier
    -Presidente Corte Costituzionale
    -Presidente Congresso
    -Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati

    Nel caso quindi di vacanza della Presidenza di pol, il facente funzioni convoca il Congresso in sessione straordinaria per la elezione del Nuovo Presidente.
    I candidati presidente devono ottenere i voti favorevoli di almeno 2/3 dei votanti a Congresso nelle prime due sedute, nelle successive è sufficiente la maggioranza semplice.
    Nel caso di elezione “parlamentare” del presidente, la durata del suo mandato copre il periodo mancante del mandato del presidente precedente.

    Art.10
    L'elezione del Presidente ha luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo lo spirare dei poteri del Presidente in carica.

    Art.11
    Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro (come da articolo 19) e gli altri membri del Governo.

    Art. 12
    II Presidente di Pol puo partecipare al consiglio dei Ministri.

    Art.13

    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
    Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.

    Art. 14
    Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso. Il Congresso può essere sciolto solo in due circostanze. La mancata formazione del Governo entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni o la mancata formazione del Governo dopo 30 giorni dalle dimissioni del precedente.

    Art.15
    La gestione delle relazioni con gli altri Forum sono di competenza del Presidente di Pol.

    Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma 3.

    Art.17
    Abrogato
    [DDL COST 10/08/06][DDL Cost 01/03/07]



    TITOLO III. IL GOVERNO
    Art.18
    Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
    Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
    È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34

    Art.19

    “II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
    Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni. Il Partito o la Coalizione che ha ottenuto piu voti alle elezioni ha diritto di formare il Governo.
    La composizione dei Ministeri del Governo è a discrezione del Presidente del Consiglio incaricato e della sua maggioranza. Tuttavia ogni Governo potrà essere formato da cinque Ministeri: Ministero degli Interni, Giustizia, Attività Culturali, Riforme e Rapporti Istituzionali e Ministero per le Autonomie.
    Le procedure e l’organizzazione del Consiglio dei Ministri e le competenze dei singoli Ministeri sono disciplinati da un regolamento votato dal Consiglio dei Ministri”. La carica di Ministro è incompatibile con qualunque altra carica istituzionale. Nel momento della nomina da parte del Presidente del Primo Ministro o di un Ministro, questo decade dalle altre cariche istituzionali eventualmente ricoperte.
    [DDL COST 10/08/06][DDL Cost 01/03/07, l'articolo è entrato in vigore dalla VIII legislatura]

    Art.20
    Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione
    .

    TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI

    Art.21
    “Il Parlamento di Pol è bicamerale ed è composto dal Congresso di Pol e dall’Assemblea per le Autonomie. Il Congresso è composto da 25 membri mentre l’Assemblea per le Autonomie ha un numero variabile di membri.
    La Durata di entrambe le Camere è di sei mesi. I membri del Congresso e dell’Assemblea per le Autonomie esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.
    Le elezioni del Congresso e dell’Assemblea per le Autonomie sono regolate da apposita legge ordinaria.
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.”
    [DDL COST 10/08/06][DDL Cost 01/03/07]

    Art.22
    Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo il termine naturale della legislatura e sono indette dal Presidente del Congresso.
    Il Congresso è convocato di diritto entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati

    Art.23
    La Camera dei Popoli o Assemblea delle Autonomie è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta dai moderatori ovvero da persone scelte dai moderatori dei forum che chiedono di essere rappresentati nella Camera. Il numero massimo di rappresentanza è tre forumisti per ogni territorio. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.

    La Camera ha la competenza non esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.

    La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.


    Art. 23BIS
    Cancellato [DDL Cost.26/11/04]

    Art.24
    Gli ultimi 22 giorni della Legislatura sono detti MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste per il Congresso ed i Candidati per la Presidenza nell’apposito “3d Ufficiale di Presentazione Liste ", nei successivi 10 giorni viene svolta la campagna elettorale.
    Nell’ultima settimana, 5 giorni sono riservati al voto. La Pubblicazione dei risultati finali viene effettuata della Amministrazione, che cura lo spoglio delle votazioni.
    [DDL Cost.13/07/04][DDL Cost.1/03/07]

    Art.25
    Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.

    Art.26
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.
    Può essere affiancato da un vicepresidente che fa le veci in sua assenza.[DDL Cost.13/07/04]


    TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
    Art.27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 30 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Corte Costituzionale

    Art.28 e 29
    abrogati


    Art.30
    “L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro, ai Ministri, ai membri del Congresso, all’Assemblea per le Autonomie tramite deliberazione, e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 500 post.
    [DDL Cost.13/07/04][DDL Cost. 10/08/06][DDL Cost. 01/03/07]

    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    Art.32
    L'ordine del giorno delle assemblee è gestito da regolamenti interni alle stesse.
    Art.33
    Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale. Il governo entra in carica non appena il Primo Ministro presenta in Congresso il programma dell'Esecutivo, sul quale non si effettua alcuna votazione congressuale.
    Art 34
    Il Governo rimane in carica per tutta la durata della Legislatura, salvo dimissioni volontarie del Premier ovvero richieste all'unanimità dal Governo ovvero decadenza del Premier per sospensione ovvero approvazione di una mozione congressuale di sfiducia votata dai 2/3 degli aventi diritto. Nel periodo che va dalla fine di una legislatura e l'inizio di quella successiva ovvero dalle dimissioni dell'esecutivo al varo del nuovo il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.


    TITOLO VI. LA CORTE COSTITUZIONALE

    Art.35


    1. Viene istituita La Corte Costituzionale di Pol. La Corte Costituzionale sarà composta da tre membri, la durata è di 9 mesi e rimarrà in carica sino alla elezione della successiva secondo le procedure indicate di seguito.


    2. I componenti della Corte Costituzionale vengono nominati dal Congresso con la maggioranza dei 3/4 nelle prime tre votazioni e nelle successive con la maggioranza dei 2/3. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto alla prima riunione convocata su apposito thread dal Presidente di Pol o da chi ne fa le veci.


    3. I giudici della Corte Costituzionale devono essere indipendenti e saranno scelti tra i forumisti con maggiori conoscenze nel campo del diritto. L’incarico di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l’iscrizione a partiti politici. Il mancato esercizio dell’opzione, entro 10 giorni dalla la nomina, o lo svolgimento di attività inerenti ad associazioni o partiti politici comportano la rimozione dall’incarico

    4. Il mandato dei giudici non e’ immediatamente rinnovabile. Alla scadenza del termine il giudice decade dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni., tranne nei casi esplicitamente previsti dalla legge. Alla scadenza del mandato il giudice uscente non può essere eletto al Congresso o ricoprire altra carica istituzionale per 6 mesi.

    5. Le votazioni per l'elezione dei membri avranno inizio un mese prima della scadenza del mandato della Corte Costituzionale in carica e il Congresso sarà convocato ad oltranza una volta alla settimana con all’ordine del giorno solo l’elezione dei membri della corte fino a quando tutti i 3 membri saranno eletti. Per risultare valida, la votazione dovrà avere come esito il raggiungimento del quorum richiesto da parte di 3 forumisti nella medesima sessione di voto. Qualora l'inizio delle votazioni coincida con il periodo elettorale (inteso come ad un mese dalle elezioni), l'avvio delle votazioni sarà posticipato all'inizio della legislatura successiva e programmato già nella prima seduta del nuovo Congresso.


    6. Le udienze della Corte sono pubbliche e si tengono in un apposito thread in cui solo i giudici e le parti processuali possono intervenire.

    7. La decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Qualora la corte non si riunisca entro una settimana se convocata come da costituzione; qualora falliscano 2 riunioni consecutive(e quindi se due dei tre membri non si presentano), la Corte Costituzionale è sciolta di diritto ed il Congresso procede ad una nuova elezione dei membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale le funzioni della stessa saranno prese dal Congresso di POL, che deciderà ogni questione a maggioranza dei 3/4 sino alla elezione della Nuova Corte Costituzionale

    Art.36


    1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
    2. Proclama i risultati del referendum popolare e assume ogni altro compito previsto dalla Costituzione.
    3. Effettua controlli di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali
    Art.37

    1. Possono Adire alla Corte Costituzionale per motivi costituzionali dieci forumisti che abbiano superato i 250 post il governo, 3 membri del congresso, l’Assemblea per le Autonomie, il Presidente di Pol, il Presidente del Congresso.
    2. La Corte, qualora non ritenga manifestamente infondata la richiesta, si pronuncia sempre con Sentenza.
    3. I soggetti legittimati a presentare istanza alla Corte Costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e la Corte è tenuta ad ascoltarli

    Art. 38

    1. Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
    2. Il presidente di Pol pubblica la sentenza entro 5 giorni dalla sua emissione.
    3. La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.

    Art.39


    1. La Corte Costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
    2. I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL
    3. I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e la Corte è tenuto ad ascoltarli.
    4. La sentenza è inappellabile.
    5. Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.




    Art.40


    1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol..

    .
    Art.41


    1 La Corte Costituzionale è organo indipendente di Pol.

    Ogni decisione sull’esistenza dei requisiti soggettivi e sull’accertamento delle cause di rimozione dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte.

    Il Presidente della Corte adotta con decreto, previa deliberazione unanime dei suoi membri, un regolamento che disciplini ogni aspetto relativo al suo funzionamento o costituzione non altrimenti disciplinato.




    Art.42


    1. Possono fare richiesta di intervento della Corte per motivi interpretativi di norme giuridiche 5 forumisti che abbiano al loro attivo almeno 250 post.

    Art.43

    1. Il Congresso può rimuovere in qualsiasi momento uno o più giudici se ritiene il loro operato non conforme a Costituzione a maggioranza dei 3/4 dei componenti.


    Art.44

    1. Nel caso di dimissioni di un giudice o di rimozione il congresso procede alla sostituzione del singolo giudice che rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intera Corte.

    articolo 45
    soppresso

    TITOLO VII. IL REFERENDUM
    Art.46
    La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
    Art.47
    La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
    Art.48
    Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
    Art.49
    Il referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. e per avere validità deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 25,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa abrogativa o propositiva, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
    Art.50
    I referendum sono organizzati tecnicamente dalla Corte Costituzionale, tramite apertura dei thread ufficiali. I referendum propositivi o abrogativi possono essere richiesti solo tramite costituzione di Comitati Ufficiali Pro Referendum. Il Comitato dovrà essere composto da almeno tre forumisti e si occuperà di aprire il sondaggio come articolo 48.
    Art.51
    Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo ha immediatamente valore e deve essere apposta nei relativi thread ufficiali come da norme vigenti per le leggi.


    TITOLO VIII. L'ESERCITO
    Art.52
    La Difesa del Forum è sotto la responsabilità dell'Esercito di POL, comandato dal Capo di Stato Maggiore di POL. L'esercito è formato da tutti i forumisti che vogliono collaborare per rendere piu semplice la gestione del Forum. Il Capo di stato maggiore, nominato dal Governo, in accordo con il Presidente di POL, rimane in carica per la durata della Legislatura ed è deputato alla apertura di un thread ufficiale per la costituzione dell'esercito. Ogni forumista interessato può apporre un messaggio di iscrizione. Gli iscritti, denominati "militari", avranno il compito di segnalare ai moderatori, tramite pubblico post con annesso link di prova, eventuali violazioni del Regolamento di POL. Le segnalazioni dovranno essere riportate nel thread ufficiale dell'Esercito di POL.


    TITOLO IX. BANCA CENTRALE, ZECCA E GOVERNATORE DI POL
    Art.53
    E’ istituita la Banca Centrale di POL, tramite l’apertura del 3d ufficiale, il cui link sarà posto nel 3d “*3d Istituzionali (Presentazione Mozioni e PDL, Riforme, Question Time)*”
    La Banca Centrale di POL è diretta da un Governatore, eletto dal Congresso con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Nel caso di mancata elezione nelle prime 3 tornate, dalla quarta tornata saranno sufficienti i 3/5 dei voti favorevoli dei votanti, dalla quinta la maggioranza semplice.

    La Banca Centrale è l’unico Istituto Bancario virtuale autorizzato ad emettere ufficialmente la Moneta virtuale utilizzata nel Gioco di POL: l’EUROL (EURoOnLine).

    Art 54
    L’erogazione della moneta, sottoforma di Bonus e Benefit, può essere effettuata solamente ai forumisti che ne faranno richiesta nell'apposito 3d Ufficiale del "La Zecca di POL". Di seguito si precisano le modalità e tipologie di rilascio del denaro.

    Bonus:
    Al momento della iscrizione alla Zecca di POL , ogni forumista avrà diritto ad un Bonus fisso in danaro di 100 EUROL. IL Bonus sarà unico e non ripetibile.

    Benefit:
    Per ogni mese di iscrizione alla Zecca, i forumisti accumuleranno un benefit fisso di 10 EUROL.

    Art 55
    Modalità di rilascio del denaro
    E’ compito del Governatore della Banca centrale, e dei suoi collaboratori, di fornire settimanalmente il Saldo totale per i vari cittadini, previo messaggio di richiesta di “estratto conto” da parte del forumista interessato. Il Saldo totale sarà calcolato in base ai mesi di iscrizione (10 Eurol ogni mese) ed al Bonus iniziale (100 Eurol).

    Passaggi di denaro per Beni e Servizi
    Sul 3d ufficiale della Banca Centrale andranno riportati tutti i passaggi di denaro virtuale tra forumisti. I forumisti che verseranno denaro a fronte di servizi erogati o di beni virtuali scambiati dovranno specificarlo tramite apposito Post sul 3d. I forumisti che non avranno denaro a sufficienza per fare fronte ad un servizio reso da una società o per altre spese potranno chiedere un Prestito di massimo 100 Eurol alla Banca Centrale. Il Prestito dovrà essere restituito entro 1 anno dalla richiesta.


    TITOLO X. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
    Art.56
    L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/5 dei voti validi.
    le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.







    --------------------------
    REGOLAMENTAZIONE PARTITI

    Art.1
    I caratteri necessari per l'esistenza di una formazione politica sono:

    a) uno statuto e un simbolo o logo
    b) almeno 4 iscritti, incluso il fondatore
    c) un rappresentante eletto dagli iscritti;
    d) l'apertura di un apposito thread nel forum "Istituzioni e Partiti", in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni.
    e)alla data di indizione delle elezioni avere rispettato da almeno 30 giorni tutti i punti da a-b-c-d .


    Art.2
    Per la partecipazione alle elezioni si potranno presentare le formazioni politiche che rispetteranno le seguenti regole:

    a) presentare in un apposito thread (detto 3d Ufficiale di Presentazione Liste) che verrà aperto dal Ministro degli Interni (o da un membro del governo in sua vece) ad una settimana dall'inizio della campagna elettorale simbolo, candidati, eventuali apparentamenti nonchè il responsabile/portavoce della medesima lista. Il thread rimarrà aperto per una settimana.
    b) presentare una lista con almeno 3 candidati e che abbiano almeno 500 post all'attivo al momento della presentazione della lista

    Art.3
    E' compito della Corte Suprema di POL verificare
    a) che la Lista sia stata presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti iscritti di essa
    b) Congruità del numero di posts dei candidati, ai sensi degli Art. 1 e 2, alla data dell'apertura del thread di cui all'Art 2. comma a.
    c) unicità dei simboli/logo delle liste partecipanti alle elezioni.
    E' facoltà della Corte, con giudizio motivato, rigettare singoli candidati, simboli ed eventualmente intere liste solo per violazioni dell'articolo 2 comma a)b)c) .
    Il portavoce (o chi in sua vece, ma sempre iscritto al partito o alla lista) della lista ha a disposizione 1 giorno, dalla pubblicazione del giudizio per sanare l'errore. Qualora l'errore non sia sanato e la lista non si trovi più nelle condizioni di cui all'Art 2 comma a) b) c) la medesima lista non si potrà presentare alle elezioni.

    Art. 4
    Una volta esauriti i ricorsi, e comunque non più tardi di 3 giorni dalla chiusura del thread di cui all' Art 2. comma a) il Presidente della Corte, pubblica un thread contenente le liste ammesse alle elezioni, i loro candidati e i loro apparentamenti

    --------------------------

    REGOLAMENTO CONGRESSUALE

    Art. 1

    L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera". Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea . La convocazione dell’assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei congressisti. La richiesta da parte dei congressisti va fatta mediante l’apertura di un thread che contenga l’adesione di almeno un terzo dei congressisti.

    Nella prima seduta convocata dopo l’elezione dei congressisti, l’Assemblea dovrà eleggere a maggioranza il Presidente dell’Assemblea. Qualora non si giungesse all’elezione del Presidente la votazione verrà effettuata di nuovo nella seduta successiva. Fino a che non si giungerà all’elezione del Presidente dell’Assemblea ogni seduta dovrà avere nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. L’Assemblea può decidere di eleggere anche un vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente avrà gli stessi poteri del Presidente.
    Nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di pdl da esaminare pari a undici e qualora il presidente o il vicepresidente non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista più anziano (la cui iscrizione al forum risulti antecedente rispetto agli altri congressisti) reperibile.


    Art. 2

    L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
    Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. PDL e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
    Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti. Le cariche politico-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso.

    Art. 3

    Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 4

    Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 5 congressisti oltre al congressista che l’ha proposto. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di soli due emendamenti. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate appartenenti alla stessa legge originaria si crea un Conflitto che sarà risolto dalla Corte Suprema convocata dal Presidente del Congresso.

    Art. 5

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.

    Art. 6

    Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente alla conclusione della votazione congressuale.

    Art. 7

    In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:

    1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.

    2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.

    3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.

    Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante

    Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro sette giorni. L'accettazione andrà postata nel thread pubblico appositamente aperto. Nel caso in cui, passati i sette giorni, non vi sia stata accettazione nel thread pubblico, il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista

    Art. 8

    I congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo può essere costituito da qualunque numero di congressisti. I capigruppo sono scelti dai membri di ogni singolo gruppo.

    Art. 9

    Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale

    Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provvedimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo, mozioni o altri provvedimenti)
    I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.

    Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.

    Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg. Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta. Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro 1 settimana con lo stesso Odg. Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.

    Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari.

    Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.

    Art. 10

    Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
    Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel 3d Mozioni Virtuali

    Art. 11

    Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
    Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
    L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.

    Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)

    Art 12.
    Comma 1. L'unica commissione permanente prevista è quella deputata alle Riforme. La Commissione e' formata da 5 componenti, eletti tra i Congressisti.
    Dura in carica tutta la legislatura a partire dall'elezione del Presidente, eletto a maggioranza dai commissari medesimi.

    Scopo della commissione e' elaborare e approvare proposte di legge riguardanti
    - Legge Elettorale
    - Corte Costituzionale
    - Costituzione


    Comma 2. Le proposte di legge, votate a maggioranza dalla commissione, verranno sottoposte a ratifica da parte del Congresso. La ratifica del Congresso avverrà a maggioranza semplice, tranne nel caso la proposta di legge
    riguardi materie che richiedano la maggioranza qualificata. Le proposte di legge di competenza della commissione, regolate secondo il comma 1, possono essere messe in votazione in Congresso solo dopo il passaggio in commissione stessa


    Comma 3. Il Presidente, sentiti i Commissari, comunica il Calendario dei Lavori, redige l'Ordine del Giorno, nomina i relatori delle Proposte di Legge anche
    al di fuori della Commissione,invita, ove necessario, singoli forumisti, congressisti o membri del governo a relazionare sulle proposte di legge, comunica al Congresso le proposte di legge da ratificare.
    Ove necessario può delegare uno o più compiti ad altro membro della commissione.


    Comma 4. Il Ministro delle Riforme ha facoltà di intervenire nei lavori della Commissione facendosi portavoce di tutti i movimenti politici e anche di singoli forumisti, non rappresentati nella Commissione, allo scopo di varare riforme quanto più possibile condivise. A tale scopo può aprire thread di discussione sulle singole proposte di legge, su cui potranno intervenire Congressisti e Forumisti.
    Ha facoltà di presentare, prima del voto finale della commissione, una relazione sulla medesima proposta.
    Rilascia un parere non vincolante sulla proposta di legge al Congresso al momento della ratifica.



    Comma 5.La Commissione è eletta dal Congresso contestualmente all’elezione del Presidente del Congresso e dell’eventuale Vice-Presidente.
    Ogni congressista esprime il proprio voto per un solo candidato.
    Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
    In caso di parità di voti, prevale il candidato forumisticamente più anziano.
    Entro una settimana dalla formazione della Commissione, il Presidente del Congresso convoca la commissione medesima per procedere all'elezione del Presidente, che avviene a maggioranza

  2. #2
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    Ah, poi proporrei una Commissione Permanente formata dagli Ex presidenti della Corte, deputata ad analizzare periodicamente i regolamenti per evidenziare eventuali BUG.

    Saluti

 

 

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