Dopo il danno pure la beffa. Ma ora i soldi per il risarcimento per la violazione della privacy di milioni di italiani chi gli tira fuori? Visco?
L'Adoc: "Redditi online? Possibile farsi risarcire"
L'associazione (sito http://www.adoc.org/) cavalca il principio fondamentale secondo cui: "Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni"
Roma, 2 maggio 2008 - L'Adoc ha reso disponibile sul proprio sito internet la modulistica necessaria a chiedere il risarcimento danni derivati dalla pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi 2005 di tutti gli italiani.
"Grazie al tempestivo intervento dell'Adoc di mercoledì-si legge in un comunicato dell'Associazione di difesa dei consumatori- il Garante della Privacy ha bloccato la diffusione da parte della Agenzia delle Entrate delle dichiarazione dei redditi 2005 dei contribuenti, mediante l'oscuramento del sito della stessa agenzia.
"Anche se l'Agenzia delle Entrate precisa di aver agito in forza di una disposizione normativa (art 69 DPR 660/1973) -commenta Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc- approvata nel 1973, quando ancora il legislatore neppure poteva prevedere che 35 anni dopo sarebbe esistito un sistema di comunicazione come Internet. Resta evidente che la ratio della stessa è completamente diversa dal comportamento poi tenuto dalla Agenzia, responsabile, in qualità di titolare del trattamento, di aver illegittimamente diffuso dati personali. Una diffusione che, secondo un nostro sondaggio, incontra il parere sfavorevole del 70% degli intervistati".
Per l'Adoc è completamente non attinente richiamare il principio della trasparenza amministrativa e della conoscibilità degli elenchi dei contribuenti, riguardo alla operata pubblicazione su internet della dichiarazione dei redditi degli stessi.
"I dati sono stati resi così consultabili in ogni parte del mondo -continua Pileri- sono finiti nei motori di ricerca e, fatto ancora più grave, e rimarranno in rete per un periodo indeterminabile, posto che la stessa legge richiamata prevede, invece, che le suddette informazioni possono essere conoscibili per non più di un anno. In sostanza, una violazione della stessa legge".
Secondo l'Adoc, la modalità con cui ha operato l'Agenzia delle Entrate può essere ritenuta lesiva dei diritti degli interessati e pertanto, gli stessi, possono ottenere il risarcimento del danno in base al principio fondamentale secondo cui: "Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni".
http://qn.quotidiano.net/2008/05/02/...isarcire.shtml