Vista la identica tematica e la particolare contingenza che il ricorso caimano se non fosse parallelo sarebbe incidentale all'altro (cristiano) consiglierei di sancire giurisprudenzialmente in sede di decisione di ammissibilità il diritto della Corte, motivabile in ragione di un principio -presupposto- di buon andamento e ragionevolezza del pubblico ufficio, a disporre in tal sede l'unione del giudizio con l'udienza disciplinare, costituendo il giudizio interpretativo sulla stessa questione necessario presupposto di fattibilità per essa e risolvendosi di fatto l'udienza disciplinare in una ammissibilità di fatto del ricorso ed in una sua soddisfazione, per di più!
Avv. Ronnie
(pres. emerito Corte Suprema)