3) PDL - senhor soares -
Preso atto del carattere plurinazionale della comunità di POL, vista la necessità di dare riconoscimento ufficiale ai popoli di nazionalità diverse da quella italiana, fermo restando quanto stabilito rispetto a quest'ultima, si promulga quanto segue:
art.1
Viene riconosciuto lo status di Nazione ai popoli di Sardegna, Sicilia, Friuli e Veneto.
art.2
Lo status di nazione comporta la possibilità, per le comunità nazionali di cui all'art.1, di dare vita a proprie istituzioni autonome e di attuare politiche proprie, pur nel pieno rispetto della costituzione e dell'unità della comunità di Pol
art.3
La definizione del meccanismo di attribuzione delle rispettive nazionalità per gli individui è lasciato alle singole istituzioni nazionali di cui all'art.2
art.4
Sono altresì riconosciute come lingue ufficiali delle rispettive nazioni il Sardo, il Siciliano, il Friulano e il Veneto.
art.5
Ogni cittadino di nazionalità sarda, siciliana, friulana e veneta ha il diritto di utilizzare la propria lingua e ha il diritto di comunicare nella propria lingua anche con le istituzioni nazionali e comunitarie (della comunità di PoliticaOnLine)